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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16317/2026

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rrore materiale nel procedimento promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili già costituite nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sentenza del 08/01/2026 della CORTE di CASSAZIONE di Roma.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 5/2/2026, il Presidente della Quarta sezione penale di questa Corte di Cassazione, su ,richiesta della [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'assise i ' t t, 4 G L E- 7 12, 4 d'appello di Napoli, ha disposto jevuD eders-jí eX art.130 cod. proc. pen., previa -I 4 iscrizione a ruolo del procedimento, /9 1b,_ correzione dell'errore materiale segnalato in relazione alla sentenza emessa dalla Quarta sezione penale di questa Corte in data 8/1/2026, nel procedimento n.

R.G. 2415/2026.

Nella sentenza predetta le parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i cui ricorsi erano stati dichiarati inammissibili - erano state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa ammende.

Il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'assise di appello di Napoli, con nota del 4/2/2026, segnalava la non corrispondenza delle generalità delle parti civili condannate con quelle risultanti in atti, da cui emergevano le seguenti esatte generalità: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il funzionario di cancelleria allegava alla richiesta l'atto di costituzione di parte civile e la nomina del difensore con procura speciale rilasciata dalle parti, le quali, nell'indicare le proprie generalità, avevano ivi apposto la loro sottoscrizione, autenticata dal difensore.

Erano altresì acquisiti i rispettivi certificati anagrafici.

2. Sulla base di quanto precede, devono essere corrette le generalità delle parti civili ricorrenti indicate nella intestazione della sentenza di cui sopra.

3. Trattandosi di errore materiale, non determinante nullità dell'atto, in quanto non incidente sul suo contenuto essenziale, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione nei termini di cui al presente dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] è richiesto di annotare, ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen., il presente provvedimento sull'originale della sentenza sopra indicata.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrore materiale nel procedimento promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili già costituite nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della sentenza del 08/01/2026 della CORTE di CASSAZIONE di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 5/2/2026, il Presidente della Quarta sezione penale di questa Corte di Cassazione, su ,richiesta della [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'assise i ' t t, 4 G L E- 7 12, 4 d'appello di Napoli, ha disposto jevuD eders-jí eX art.130 cod. proc. pen., previa -I 4 iscrizione a ruolo del procedimento, /9 1b,_ correzione dell'errore materiale segnalato in relazione alla sentenza emessa dalla Quarta sezione penale di questa Corte in data 8/1/2026, nel procedimento n. R.G. 2415/2026. Nella sentenza predetta le parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i cui ricorsi erano stati dichiarati inammissibili - erano state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa ammende. Il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'assise di appello di Napoli, con nota del 4/2/2026, segnalava la non corrispondenza delle generalità delle parti civili condannate con quelle risultanti in atti, da cui emergevano le seguenti esatte generalità: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il funzionario di cancelleria allegava alla richiesta l'atto di costituzione di parte civile e la nomina del difensore con procura speciale rilasciata dalle parti, le quali, nell'indicare le proprie generalità, avevano ivi apposto la loro sottoscrizione, autenticata dal difensore. Erano altresì acquisiti i rispettivi certificati anagrafici. 2. Sulla base di quanto precede, devono essere corrette le generalità delle parti civili ricorrenti indicate nella intestazione della sentenza di cui sopra. 3. Trattandosi di errore materiale, non determinante nullità dell'atto, in quanto non incidente sul suo contenuto essenziale, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione nei termini di cui al presente dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] è richiesto di annotare, ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen., il presente provvedimento sull'originale della sentenza sopra indicata. P. P.Q.M
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