CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 25916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17154 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Sicilia n. 29/21/10, depositata in data 7 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigIo del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1704/09/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso della suddetta contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TYX06M502601/2016 notificato a quest'ultima, quale autore delle violazioni e responsabile in solido ai sensi dell'art. 38 c.c., con cui l'Ufficio, previo p.v.c. del 19.8.2014 dei funzionari della SIAE e p.v.c. del 31.10.2014 dei funzionari dell'Agenzia delle entrate di Messina aveva recuperato nei confronti della NFCD [OSCURATO:PERSONA] maggiore Iva, per l'anno 2011, stante la contestata decadenza dell'associazione dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398/91; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione per difetto di motivazione non essendo stati i richiamati p.v.c. elevati a carico della associazione NFCD [OSCURATO:PERSONA] allegati ad esso né notificati alla contribuente, con pregiudizio del principio del contraddittorio e di difesa, senza che rilevasse, sotto tale profilo, l'avvenuta consegna degli stessi al Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellatp art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/73 e 7 della L. n. 212/2000, 3 della I. n. 241/1990, per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso in questione per carente motivazione non essendo stati ad esso allegati né notificati alla contribuente i richiamati p.v.c. redatti nei confronti dell'associazione, ancorché: 1) fosse pacifica l'avvenuta consegna dei detti p.v.c. all'associazione a mani del Presidente del Consiglio Direttivo, con conseguente conoscibilità degli stessi da parte della contribuente quale membro del Consiglio Direttivo; 2)dal contenuto dell'avviso fosse evincibile la riproduzione del contenuto essenziali dei presupposti processi verbali; - premessa l'autosufficienza del motivo essendo stata trascritta in ricorso la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, lo stesso è manifestamente fondato; - costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale «nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento » (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 932.3 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017; n. 1134 del 20 gennaio 2020); ed ancora è stato, altresì, chiarito che «in tema di motivazione degli avvisi di accertamento (nella specie, per INVIM), l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione» (così Cass. n. 26683 del 18/12/2009; conf. Cass.n. 22118 del 29/10/2010; Cass. n. 7654 del 16/05/2012; Sez. 5, Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018); - al riguardo, la Corte ha precisato che "In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva" (Sez. 5, Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018); -nella specie, la CTR, non uniformandosi ai sopra indicati principi, ha ritenuto illegittimo l'avviso in questione per carenza motivazionale non essendo stati i richiamati p.v.c., elevati a carico dell'associazione, allegati ad esso né tantomeno notificati alla contribuente, quale assunto autore materiale delle violazioni e responsabile in solido ex art. 38 c.c.; con ciò senza verificare, alla luce dei suddetti principi di diritto, se l'avviso riproducesse il contenuto essenziali dei presupposti p.v.c.; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della :Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tr