CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Latina del precedente 11/04/2016, con cui, in esito a giudizio direttissimo, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di illecita detenzione di stupefacenti di diversa tipologia e condannato alle pene ritenute di giustizia, riqualificando ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 l'illecita detenzione della sostanza del tipo extasy e rideterminando la pena principale in senso meno afflittivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Marchionne, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione della pena oggetto della richiesta di patteggiamento in precedenza respinta. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, ancorchè avesse riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 l'illecita detenzione della sostanza stupefacente del tipo extasy, aveva disatteso la richiesta di applicazione della pena formante oggetto dell'istanza di patteiggiamento, che in precedenza era stata respinta dal giudice di primo grado proprio in ragione della ritenuta non sussumibilità dei fatti nella menzionata fattispecie delittuosa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale cori le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del di. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione della pena oggetto della richiesta di patteggiamento in precedenza respinta, sostenendo che la Corte territoriale, all'esito della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 dell'illecita detenzione dello stupefacente del tipo extasy, avrebbe erroneamente inflitto una pena diversa da quella di cui si era chiesta l'applicazione e dalla quale il giudice di primo grado si era discostato proprio in ragione della ritenuta non sussumibilità dei fatti nella menzionata fattispecie delittuosa. Osserva al riguardo il Collegio che, con la dedotta doglianza, si è prospettato, di fatto, un "error in procedendo", la qual cosa consente alla Corte di accedere agli atti processuali onde verificare la fondatezza dell'assunto difensivo, dal momento che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali» (così, ex multis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01 e, in precedenza, SS.UU., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092-01). Orbene, la disamina degli atti del primo grado di giudizio rivela che il difensore dell'imputato ebbe ad avanzare effettivamente richiesta di patteggiamento in ordine al delitto formante oggetto d'imputazione, che il giudice procedente, tuttavia, rigettò per la ritenuta non congruità della pena di cui s'invocava l'applicazione, sebbene il pubblico ministero avesse prestato il proprio consenso. La richiesta di patteggiamento riguardava, però, il delitto di illecita detenzione di ciascuna delle sostanze rinvenute nella disponibilità dell'imputato (cocaina, extasy, marijuana e hashish), mentre costituisce dato incontroverso che con la sentenza di primo grado fu affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al solo possesso dell'extasy, della marijuana e dell'hashish, atteso che il predetto fu mandato assolto dal possesso dell'ulteriore sostanza, risultata essere lidocaina all'esito del disposto esame qualitativo. L'anzidetta decisione, nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è stata, peraltro, confermata in grado di appello, la qual cosa ha impedito al giudice di seconde cure di applicare, in sede di esercizio del potere dosimetrico, la pena formante oggetto della richiesta di patteggiamento formulata in limine litis, costituendo principio consolidato - valevole anche in caso di ritenuta non congruità del trattamento sanzionatorio concordato dalle parti - quello secondo cui, in tema di patteggiamento, il giudice di appello può accogliere la richiesta dell'imputato rigettata in primo grado, solo ove sia chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originariamente contestate (così Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv. 282114-01, in una vicenda in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto dell'istanza da parte del giudice di appello, ascrivibile all'intervenuta assoluzione in primo grado dell'imputato da taluni dei reati oggetto della richiesta di rito alternativo, nonché, in precedenza, nello stesso senso Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, Villa, Rv. 257797-01). Nel caso di specie, oltretutto, la richiesta di patteggiamento era stata formulata previa riqualificazione dei fatti, così come complessivamente indicati nel capo d'imputazione, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la qual cosa costituisce ulteriore ostacolo all'invocata applicazione della pena illo tempore concordata, atteso che la Corte di appello di Roma, nella pronunzia gravata, ha derubricato nei termini indicati il solo illecito possesso della sostanza stupefacente del tipo exstasy. Quanto testè esposto rende evidente la manifesta infondatezza dell'agitata doglianza nella parte in cui è dedotto il vizio di carenza motivazionale, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (così SS.UU., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che I ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu