CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce e assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 469 cod. pen. e dal reato di cui all'art. 494 - limitatamente all'episodio di cui al punto 3 - e per l'effetto rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 494 punto 1-2 cod. pen., 477, 482 cod. pen. in anni uno e mesi due di reclusione; Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si ribadisce la ammissibilità dei ricorso, che non risulta superare le ragioni a seguire indicate; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. A ben vedere il ricorrente richiama Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha fissato il seguente principio di diritto: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai,sènsi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nei determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire !a pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aurnehto di pena in modo distinto per ognuno de reati satellite". Nel caso in esame la pena è stata'hdividuata in anni uno e mesi due di reclusione - a fronte di anni uno e mesi sei di reclusione in primo grado -determinata come segue: pena base, per ii più grave delitto previsto dall'art. 477 cod. pen. anni uno di reclusione, aumentata di un mese per ciascuna delle due condotte di cui all'art. 494, cosicché la pena finale risulta essere quella indicata. A ben vedere gli aumenti per la continuazione sono separati e ben individuati, e in conseguenza della assoluzione dal reato ex art. 469 cod. pen. la Corte di appello individua il nuovo reato più grave e riformula il calcolo. La circostanza che in primo grado non vi fosse stata una determinazione dei singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. viene superata dalla nuova determinazione della pena operata dalla Corte territoriale. La manifesta infondatezza della doglianza deriva dal principio per cui incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori ;moutazioni, erroneamente non aveva apportato alcun aumento di pena (Sez. 6, n. 29659 dei 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283535; conf. N. 8272 del 2021 Rv. 280602 - 01). Nel caso in esame, invece, !a riduzione di pena è intervenuta e le Sez. U Pizzone richiedono una determinazione separata degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. che ia Corte di appello ha garantito; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. - è aspecifico, in quanto nella ricostruzione operata non si confronta con il valore significativo attribuito dalla Corte di appello alla apposizione del sigillo (fol. 5) che creava l'apparenza dell'originale del certificato di residenza di Quarta Marco, il cui nome era stato inserito in luogo di quello di Gaudenzi. Corretto è il richiamo al principio per il quale la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019, PG. C/ Marcis, Rv. 276285). Infatti, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, l'atto originale a nome di Quarta con la residenza ivi indicata è atto in sé inesistente, e la contraffazione, con il sigillo dell'ente comunale, gli conferiva l'apparenza di un atto originale. In tal senso è manifestamente infondato il motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M