Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33639/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Napoli sez. distaccata diIschiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di Giudicedell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penairrogato a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza resa in data 5 ottobre 2017,divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2017 e con sentenza n. 1831 del 15 febbraio2024, del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, irrevocabile il 1° luglio2024.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha notato che, tra marzo e aprile 2022, nei cinqueanni dal passaggio in giudicato dalla prima sentenza del 2017, il condannatoaveva commesso un altro delitto, cioè quello giudicato con la seconda sentenza,ai sensi dell’art. 168, n. 1 cod. pen.La medesima ordinanza, poi, ha disposto la revoca anche del secondobeneficio, ai sensi dell’art. 164, n. 4 cod. pen., trattandosi della terza penasospesa concessa a seguito di una condanna intermedia, quella del 15 aprile2021, divenuta definitiva il 24 novembre 2021 di cui al n. 2 del certificatopenale, dunque, in presenza di causa ostativa per avere il detenuto già fruito duevolte del beneficio.2.

Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione adue motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari, ex art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 168, primocomma, n. 1 cod. pen. con riferimento alla revoca del primo beneficio.La revoca è stata disposta senza considerare che, con la secondasentenza, non sono stati superati i limiti per la concessione della sospensionecondizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.Invero, il ricorrente deduce che, con la sentenza del 15 febbraio 2024,emessa dalla Sezione distaccata di Ischia del Tribunale competente, l'imputatoera stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, pena checumulata a quella irrogata con la precedente condanna del 2017, pari a mesi seidi reclusione, non costituiva causa di revoca del precedente beneficio a mentedell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. (si richiamano, indicandoli come intermini, i precedenti Sez. 1, n. 43020, Grasso; Sez. 5, n. 2245 del 4/06/1997).2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 168, commaterzo, 164, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione.A parere del ricorrente, la revoca del beneficio concesso con la sentenzadel Tribunale di Napoli sezione di Ischia del 15 febbraio 2024, sostenendo che èintervenuta la concessione del beneficio per la terza volta, fonda su unpresupposto erroneo.Il beneficio era stato concesso al ricorrente solo con la prima sentenza,resa in data 5 ottobre 2017 e divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2017, nonanche con quella del 21 febbraio 2020, con la quale, invece, era stata irrogata lapena di mesi quattro di reclusione senza beneficio, pena eseguita dal condannatoin misura alternativa.

Sicché, l'ultima sentenza non ha concesso il beneficio inparola per la terza volta.Secondo il ricorrente, quindi, non sussiste la violazione dell'art. 164 cod.pen. visto che il beneficio non era stato concesso tre volte né era stato concessoin presenza di una causa ostativa.Si è rimarcato, poi, che la sentenza emessa in data 21 febbraio 2020,divenuta definitiva il 24 novembre 2021, non è idonea a determinare la revocadella sospensione condizionale concessa con la sentenza del 15 febbraio 2024.Essa, infatti, intervenuta tra la prima e la seconda condanna a penasospesa, non è ostativa alla concessione del secondo beneficio posto che lapossibilità di revoca del beneficio è circoscritta alle ipotesi specificamentepreviste dagli artt. 168 e 164, comma quarto, cod. pen. tra le quali non rientraquella della sopravvenienza di una sentenza di condanna, intermedia tra duedecisioni, le quali hanno concesso il beneficio.Si tratta, a parere del ricorrente, di fattispecie nella quale non può trovareapplicazione l'art. 168, comma quarto, cod. pen. (si richiama Sez. 1, n. 28409del 2024).Infine, si nota che questa pena è stata dichiarata estinta per esito positivonella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensidell'art 47 Ord. pen.; dunque ne sono cessati gli effetti penali per esito positivodell'affidamento in prova.

Sostiene il ricorrente, allora, che di questa condannanon si può tenere conto per quanto concerne la concessione della successivapena sospesa (Sez. 1, n. 38709 del 3 luglio 2014).Peraltro, la sentenza è divenuta irrevocabile prima della pronuncia a penasospesa della sezione di Ischia del Tribunale di Napoli del 15 febbraio 2024;quindi, la relativa statuizione era conoscibile in sede di cognizione.

Sicché, larevoca resta preclusa trattandosi di eventuale causa ostativa, conoscibile daparte del giudice della cognizione mediante l'acquisizione del certificato penaleaggiornato alla data della pronuncia della sentenza.Dunque, la richiesta di revoca doveva essere prospettata attraverso gliordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza di cognizione che aveva -erroneamente - concesso il beneficio (Sez. 1, n. 41750 del 16 settembre 2014).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, S. Perelli, con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è inammissibile.La revoca del primo beneficio, concesso con la sentenza del 5 ottobre 2017,divenuta irrevocabile in data 20 dicembre 2017 (provv. n. 1 del certificatopenale), è stata disposta perché, nei cinque anni successivi all’irrevocabilità didetta pronuncia, risulta commesso un delitto, in data compresa tra il marzo eaprile 2022, per il quale l’imputato ha riportato condanna con sentenza del 15febbraio 2024, resa dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia –divenuta irrevocabile in data 1° luglio 2024.Il provvedimento impugnato (v. p. 1) evidenzia che la revoca del primobeneficio è intervenuta ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.perché la pena irrogata per nuovo delitto intervenuto nel quinquennio, con lasuccessiva condanna per delitto, ha natura di pena detentiva (v. certificatopenale relativo alla condanna n. 3 annotata nel casellario dove risulta lacondanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre la multa).Invero, l'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede che la sospensionecondizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, ilcondannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessaindole, per cui venga inflitta una pena detentiva [...]".

Nel caso in esame, ilGiudice dell’esecuzione, preso atto della commissione, nel termine di cinque annidal passaggio in giudicato della sentenza di condanna sub n. 1 del casellario cheha concesso la sospensione condizionale della pena in relazione al quale è statainflitta una pena detentiva dal giudice della cognizione, ha revocato dettobeneficio, non potendo, come, invece, invocato dalla Difesa, estendere ilbeneficio di cui alla prima sentenza di condanna alla seconda, per la quale ilbeneficio era stato concesso in sede di cognizione, tenuto conto che anche di unacondanna intermedia (v. certificato penale relativamente alla sentenza annotataal n. 2).Il ricorrente espone che, nella specie, non poteva darsi attuazione allaprevisione di cui all’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. perché per lacondanna a pena detentiva per delitti commessi nel quinquenniodall’irrevocabilità della prima sentenza, in sede di cognizione, era stata concessaall’imputato la sospensione condizionale della pena e i limiti di cui agli artt. 163 e164, ultimo comma, cod. pen. non risultano superati in quanto, con la primasentenza, è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione oltre la multa e, conla sentenza n. 4 del certificato penale, quella di anni uno e mesi due direclusione, oltre la multa.Tuttavia, il motivo non è specifico perché non si confronta con lamotivazione resa a p. 1 dell’ordinanza impugnata.

Infatti, per la revoca dellaprima pena sospesa, quella concessa con la sentenza del 5 ottobre 2017,effettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione valorizza la terza condanna per fattocommesso tra marzo – aprile 2022 e si tratta di delitto consumato nelquinquennio, per il quale risulta irrogata pena detentiva.Inoltre, la censura non si confronta con il fatto che vi è stata condannaintermedia a pena detentiva per delitto anteriormente commesso (in data 14novembre 2015), anche se non condizionalmente sospesa – diversamente dacome esposto nel provvedimento censurato – considerata, comunque, causaostativa per la reiterazione del beneficio, ex art. 164, ultimo comma, cod. pen.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio intenderichiamare, ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.,nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chiabbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente ela nuova condanna non sia inserita una condanna intermedia a pena detentivaper delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra chel'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e rende, quindi,impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la suacondotta futura (Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, Delle Vergini, Rv. 277228 –01; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, Citraro, Rv. 250556; Sez. 6, n. 4090 del03/03/1998, Profilio, Rv. 210219).È noto, poi, che la causa di revoca prevista dall’art. 168, terzo comma, cod.pen., introdotta con legge 26 marzo 2001, n. 128, risulta preordinata – adifferenza delle altre ipotesi di revoca contemplate nei primi due commi delcitato articolo, che si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia della sospensionecondizionale (in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è,per la sua stessa essenza giuridica, sottoposta alle condizioni risolutive stabilitedalla legge) – all’eliminazione di una patologia intervenuta in sede di concessionedel beneficio, che non avrebbe dovuto essere elargito.

In questo caso,l’intervento in executivis del giudice si caratterizza, dunque, per la sua finalitàriparatoria, venendo il medesimo giudice abilitato – a certe condizioni, ed entrodeterminati termini (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411-01) – a rimuovere la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, diconcessione del beneficio, e ciò sulla base del rilievo di un vizio genetico delprovvedimento, preesistente al passaggio in giudicato.Invero, nella specie, risulta che prima del giudicato della terza sentenza(intervenuto in data 1° luglio 2024), con la quale viene concesso il beneficiodella sospensione condizionale della pena per la seconda (e non terza volta: vedicasellario), si è verificata l’irrevocabilità di una condanna intermedia per delitto(sentenza n. 2 del casellario, irrevocabile il 24 novembre 2021) che per quantosin qui esposto rende inapplicabile al caso al vaglio la fattispecie di cui all’ultimocomma dell’art. 164 cod. pen. quanto alla legittima reiterabilità del beneficio inpresenza di due condanne che non superano i limiti di legge di cui all’art. 163cod. pen.1.2.

Il secondo motivo è infondato.La censura evidenzia che con la sentenza intermedia non è stato concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena come, effettivamente, risultadalla mera lettura del certificato penale in atti.Tuttavia, si richiama il ragionamento svolto al §

1.1. segnalando che anchealla sentenza intermedia, condanna divenuta irrevocabile nel 2021, sembra fareriferimento il giudice dell’esecuzione laddove richiama la giurisprudenza dilegittimità che esclude che l’esito positivo dell’affidamento in prova possaincidere eliminando un vizio genetico che ha determinato la concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena in violazione dell’art. 164,comma secondo, n. 1 cod. pen.La Corte è consapevole che, secondo un precedente (Sez. 1, n. 20606 del24/03/2023, non massimata), in tema di sospensione condizionale della pena, lacausa ostativa prevista dall’art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., consistente nellapreesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto, non consente larevoca del beneficio in sede esecutiva, non rientrando tale ipotesi tra quelletassativamente previste dagli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674, comma1-bis, cod. proc. pen., a prescindere dalla conoscenza o meno della causaostativa da parte del giudice della cognizione.Altro, maggioritario orientamento, cui il Collegio si riporta, afferma inveceche il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 168, ultimo commacod. pen., il benefìcio della sospensione condizionale della pena concessa, inviolazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputatoche aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, ancheove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione dellapena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., a seguitodell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannatomedesimo era stato ammesso (Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milici, Rv.283675 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria diestinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il viziogenetico che ha determinato la concessione del beneficio; conf.

Sez. 1, n. 32428del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479 - 01).Anche in tale ipotesi, pertanto, resta applicabile il generale e consolidatoprincipio in forza del quale la reiterazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se traquest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanneintermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere delcondannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in luiriposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futuracondotta (Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278100 - 01).2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Napoli sez. distaccata diIschiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di Giudicedell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penairrogato a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza resa in data 5 ottobre 2017,divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2017 e con sentenza n. 1831 del 15 febbraio2024, del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, irrevocabile il 1° luglio2024.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha notato che, tra marzo e aprile 2022, nei cinqueanni dal passaggio in giudicato dalla prima sentenza del 2017, il condannatoaveva commesso un altro delitto, cioè quello giudicato con la seconda sentenza,ai sensi dell’art. 168, n. 1 cod. pen.La medesima ordinanza, poi, ha disposto la revoca anche del secondobeneficio, ai sensi dell’art. 164, n. 4 cod. pen., trattandosi della terza penasospesa concessa a seguito di una condanna intermedia, quella del 15 aprile2021, divenuta definitiva il 24 novembre 2021 di cui al n. 2 del certificatopenale, dunque, in presenza di causa ostativa per avere il detenuto già fruito duevolte del beneficio.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione adue motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari, ex art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 168, primocomma, n. 1 cod. pen. con riferimento alla revoca del primo beneficio.La revoca è stata disposta senza considerare che, con la secondasentenza, non sono stati superati i limiti per la concessione della sospensionecondizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.Invero, il ricorrente deduce che, con la sentenza del 15 febbraio 2024,emessa dalla Sezione distaccata di Ischia del Tribunale competente, l'imputatoera stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, pena checumulata a quella irrogata con la precedente condanna del 2017, pari a mesi seidi reclusione, non costituiva causa di revoca del precedente beneficio a mentedell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. (si richiamano, indicandoli come intermini, i precedenti Sez. 1, n. 43020, Grasso; Sez. 5, n. 2245 del 4/06/1997).2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 168, commaterzo, 164, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione.A parere del ricorrente, la revoca del beneficio concesso con la sentenzadel Tribunale di Napoli sezione di Ischia del 15 febbraio 2024, sostenendo che èintervenuta la concessione del beneficio per la terza volta, fonda su unpresupposto erroneo.Il beneficio era stato concesso al ricorrente solo con la prima sentenza,resa in data 5 ottobre 2017 e divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2017, nonanche con quella del 21 febbraio 2020, con la quale, invece, era stata irrogata lapena di mesi quattro di reclusione senza beneficio, pena eseguita dal condannatoin misura alternativa. Sicché, l'ultima sentenza non ha concesso il beneficio inparola per la terza volta.Secondo il ricorrente, quindi, non sussiste la violazione dell'art. 164 cod.pen. visto che il beneficio non era stato concesso tre volte né era stato concessoin presenza di una causa ostativa.Si è rimarcato, poi, che la sentenza emessa in data 21 febbraio 2020,divenuta definitiva il 24 novembre 2021, non è idonea a determinare la revocadella sospensione condizionale concessa con la sentenza del 15 febbraio 2024.Essa, infatti, intervenuta tra la prima e la seconda condanna a penasospesa, non è ostativa alla concessione del secondo beneficio posto che lapossibilità di revoca del beneficio è circoscritta alle ipotesi specificamentepreviste dagli artt. 168 e 164, comma quarto, cod. pen. tra le quali non rientraquella della sopravvenienza di una sentenza di condanna, intermedia tra duedecisioni, le quali hanno concesso il beneficio.Si tratta, a parere del ricorrente, di fattispecie nella quale non può trovareapplicazione l'art. 168, comma quarto, cod. pen. (si richiama Sez. 1, n. 28409del 2024).Infine, si nota che questa pena è stata dichiarata estinta per esito positivonella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensidell'art 47 Ord. pen.; dunque ne sono cessati gli effetti penali per esito positivodell'affidamento in prova. Sostiene il ricorrente, allora, che di questa condannanon si può tenere conto per quanto concerne la concessione della successivapena sospesa (Sez. 1, n. 38709 del 3 luglio 2014).Peraltro, la sentenza è divenuta irrevocabile prima della pronuncia a penasospesa della sezione di Ischia del Tribunale di Napoli del 15 febbraio 2024;quindi, la relativa statuizione era conoscibile in sede di cognizione. Sicché, larevoca resta preclusa trattandosi di eventuale causa ostativa, conoscibile daparte del giudice della cognizione mediante l'acquisizione del certificato penaleaggiornato alla data della pronuncia della sentenza.Dunque, la richiesta di revoca doveva essere prospettata attraverso gliordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza di cognizione che aveva -erroneamente - concesso il beneficio (Sez. 1, n. 41750 del 16 settembre 2014).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, S. Perelli, con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile.La revoca del primo beneficio, concesso con la sentenza del 5 ottobre 2017,divenuta irrevocabile in data 20 dicembre 2017 (provv. n. 1 del certificatopenale), è stata disposta perché, nei cinque anni successivi all’irrevocabilità didetta pronuncia, risulta commesso un delitto, in data compresa tra il marzo eaprile 2022, per il quale l’imputato ha riportato condanna con sentenza del 15febbraio 2024, resa dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia –divenuta irrevocabile in data 1° luglio 2024.Il provvedimento impugnato (v. p. 1) evidenzia che la revoca del primobeneficio è intervenuta ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.perché la pena irrogata per nuovo delitto intervenuto nel quinquennio, con lasuccessiva condanna per delitto, ha natura di pena detentiva (v. certificatopenale relativo alla condanna n. 3 annotata nel casellario dove risulta lacondanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre la multa).Invero, l'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede che la sospensionecondizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, ilcondannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessaindole, per cui venga inflitta una pena detentiva [...]". Nel caso in esame, ilGiudice dell’esecuzione, preso atto della commissione, nel termine di cinque annidal passaggio in giudicato della sentenza di condanna sub n. 1 del casellario cheha concesso la sospensione condizionale della pena in relazione al quale è statainflitta una pena detentiva dal giudice della cognizione, ha revocato dettobeneficio, non potendo, come, invece, invocato dalla Difesa, estendere ilbeneficio di cui alla prima sentenza di condanna alla seconda, per la quale ilbeneficio era stato concesso in sede di cognizione, tenuto conto che anche di unacondanna intermedia (v. certificato penale relativamente alla sentenza annotataal n. 2).Il ricorrente espone che, nella specie, non poteva darsi attuazione allaprevisione di cui all’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. perché per lacondanna a pena detentiva per delitti commessi nel quinquenniodall’irrevocabilità della prima sentenza, in sede di cognizione, era stata concessaall’imputato la sospensione condizionale della pena e i limiti di cui agli artt. 163 e164, ultimo comma, cod. pen. non risultano superati in quanto, con la primasentenza, è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione oltre la multa e, conla sentenza n. 4 del certificato penale, quella di anni uno e mesi due direclusione, oltre la multa.Tuttavia, il motivo non è specifico perché non si confronta con lamotivazione resa a p. 1 dell’ordinanza impugnata. Infatti, per la revoca dellaprima pena sospesa, quella concessa con la sentenza del 5 ottobre 2017,effettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione valorizza la terza condanna per fattocommesso tra marzo – aprile 2022 e si tratta di delitto consumato nelquinquennio, per il quale risulta irrogata pena detentiva.Inoltre, la censura non si confronta con il fatto che vi è stata condannaintermedia a pena detentiva per delitto anteriormente commesso (in data 14novembre 2015), anche se non condizionalmente sospesa – diversamente dacome esposto nel provvedimento censurato – considerata, comunque, causaostativa per la reiterazione del beneficio, ex art. 164, ultimo comma, cod. pen.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio intenderichiamare, ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.,nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chiabbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente ela nuova condanna non sia inserita una condanna intermedia a pena detentivaper delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra chel'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e rende, quindi,impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la suacondotta futura (Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, Delle Vergini, Rv. 277228 –01; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, Citraro, Rv. 250556; Sez. 6, n. 4090 del03/03/1998, Profilio, Rv. 210219).È noto, poi, che la causa di revoca prevista dall’art. 168, terzo comma, cod.pen., introdotta con legge 26 marzo 2001, n. 128, risulta preordinata – adifferenza delle altre ipotesi di revoca contemplate nei primi due commi delcitato articolo, che si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia della sospensionecondizionale (in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è,per la sua stessa essenza giuridica, sottoposta alle condizioni risolutive stabilitedalla legge) – all’eliminazione di una patologia intervenuta in sede di concessionedel beneficio, che non avrebbe dovuto essere elargito. In questo caso,l’intervento in executivis del giudice si caratterizza, dunque, per la sua finalitàriparatoria, venendo il medesimo giudice abilitato – a certe condizioni, ed entrodeterminati termini (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411-01) – a rimuovere la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, diconcessione del beneficio, e ciò sulla base del rilievo di un vizio genetico delprovvedimento, preesistente al passaggio in giudicato.Invero, nella specie, risulta che prima del giudicato della terza sentenza(intervenuto in data 1° luglio 2024), con la quale viene concesso il beneficiodella sospensione condizionale della pena per la seconda (e non terza volta: vedicasellario), si è verificata l’irrevocabilità di una condanna intermedia per delitto(sentenza n. 2 del casellario, irrevocabile il 24 novembre 2021) che per quantosin qui esposto rende inapplicabile al caso al vaglio la fattispecie di cui all’ultimocomma dell’art. 164 cod. pen. quanto alla legittima reiterabilità del beneficio inpresenza di due condanne che non superano i limiti di legge di cui all’art. 163cod. pen.1.2. Il secondo motivo è infondato.La censura evidenzia che con la sentenza intermedia non è stato concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena come, effettivamente, risultadalla mera lettura del certificato penale in atti.Tuttavia, si richiama il ragionamento svolto al § 1.1. segnalando che anchealla sentenza intermedia, condanna divenuta irrevocabile nel 2021, sembra fareriferimento il giudice dell’esecuzione laddove richiama la giurisprudenza dilegittimità che esclude che l’esito positivo dell’affidamento in prova possaincidere eliminando un vizio genetico che ha determinato la concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena in violazione dell’art. 164,comma secondo, n. 1 cod. pen.La Corte è consapevole che, secondo un precedente (Sez. 1, n. 20606 del24/03/2023, non massimata), in tema di sospensione condizionale della pena, lacausa ostativa prevista dall’art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., consistente nellapreesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto, non consente larevoca del beneficio in sede esecutiva, non rientrando tale ipotesi tra quelletassativamente previste dagli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674, comma1-bis, cod. proc. pen., a prescindere dalla conoscenza o meno della causaostativa da parte del giudice della cognizione.Altro, maggioritario orientamento, cui il Collegio si riporta, afferma inveceche il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 168, ultimo commacod. pen., il benefìcio della sospensione condizionale della pena concessa, inviolazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputatoche aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, ancheove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione dellapena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., a seguitodell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannatomedesimo era stato ammesso (Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milici, Rv.283675 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria diestinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il viziogenetico che ha determinato la concessione del beneficio; conf. Sez. 1, n. 32428del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479 - 01).Anche in tale ipotesi, pertanto, resta applicabile il generale e consolidatoprincipio in forza del quale la reiterazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se traquest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanneintermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere delcondannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in luiriposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futuracondotta (Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278100 - 01).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris