CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, quali l'impossibilità di qualificare come concretamente idonea la condotta truffaldina degli imputati, a fronte di una corretta valutazione giuridica operata dalla corte di merito, sulla base di una ricostruzione in punto di fatto coerente con le risultanze istruttorie (cfr., in particolare, p. 5, dove la corte d'appello conferma che le condotte degli imputati - integranti la cosiddetta "truffa dello specchietto" - potevano considerarsi perfettamente idonee e dirette in modo non equivoco ad ingannare la persona offesa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il consi est. [OSCURATO:PERSONA] rJ.epizzi Serg9,i Paola D E