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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25679/2026

Testo disponibile della fonte

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AT;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3481 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 311/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 144/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/20261.

La Corte di Appello di Brescia, in sede di rinvio, a seguitDoat a pubblicazione 22/09/2026dell’ordinanza di questa Corte n. 5705/2021, che aveva cassatola sentenza impugnata in ragione dell’erronea individuazione deldies a quo per il calcolo del termine di prescrizione quinquennaleindicato nella data di presentazione della dichiarazione deiredditi, anziché in quella fissata per il pagamento dellacontribuzione (nella specie, in rilievo i contributi relativi airedditi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2009, da versarealla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1996),rigettava tutte le domande formulate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertoletti, eccezion fatta per quella relativa alla misura dellasanzione da determinarsi in ragione dell’omissione contributiva,anziché in quello dell’evasione.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazioneStefano Bertoletti, affidandolo a quattro motivi.3.

Resiste con controricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.Il contribuente rappresenta che nella sentenza qui impugnata,pur essendo stata correttamente individuata la decorrenza dellaprescrizione nella data di scadenza del termine per ilversamento dei contributi, la maturazione della stessa venivaesclusa in ragione della affermata sospensione del termine aisensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. quale effetto del comportamento,qualificato doloso, di mancata compilazione del cd. quadro “RR”.Assume che la motivazione resa in sede di rinvNiuom eroè re gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026contraddittoria e viola il giudicato interno ex art. 2909 Ncu.mce.ro, dii nra ccolta generale 25679/2026quanto le sanzioni sono state ritenute dovute, ai sensi dell’arDta.t a pubblicazione 22/09/2026116, comma 8, l. n. 388/2000, in correlazione quindi con unacondotta qualificata come omissiva, anziché evasiva.Conclude che la motivazione è contraddittoria perché ilcomportamento del contribuente è qualificato come doloso (inragione della mera mancata compilazione del quadro “RR”), aifini della debenza dei contributi, e colposo, quanto alle sanzioni.2.

Con la seconda censura denunzia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 384c.p.c., in ragione del superamento dei limiti connaturati algiudizio di rinvio.Nel motivo è ancora sottolineato che la Corte di Appello in sededi rinvio, pur riconoscendo il giudicato interno in merito allesanzioni da applicare, ai sensi della lett. a) dell’art. 116, comma8, l. n. 388 del 2000, quindi, in relazione ad una condottaqualificata come omissiva e non evasiva, ha riqualificato poi, inmaniera distonica, la condotta del contribuente come dolosa, aifini del versamento della contribuzione.3.

Con la terza doglianza, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., ha lamentato che la motivazione si fonda su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, riprendendola doglianza già sviluppata nel motivo che precede.4.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., è dedotta la falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8 c.c.,con riguardo all’art. 2935 c.c.E’ rimarcato che, nel caso di specie, difetta un comportamentoconnotato dall’elemento psicologico doloso, un comportamentocioè intenzionalmente diretto ad occultare al creditorel’esistenza dell’obbligazione, la dolosità della condottaNumero registro generale 16699/2022rintracciata ed affermata solo in ragione dell’omessaN umero sezionale 3481/2026Numero di raccolta generale 25679/2026compilazione del cd. quadro “RR”.

Data pubblicazione 22/09/20265.

L’Inps nel controricorso, dopo aver ribadito che il principio didiritto affermato nell’ordinanza rescindente innanzi richiamatadella prescrizione, da agganciare alla data prevista per ilpagamento dei contributi, anziché a quello della data dipresentazione della dichiarazione dei redditi, assume per unverso: a) che la motivazione della Corte di Appello va esente daogni censura; b) l’infondatezza, in ogni caso, del ricorso percassazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., inquanto la decisione resa in sede di rinvio è comunque corretta,anche seguendo altro percorso motivazionale.Al riguardo sottolinea, l’Ente previdenziale, che è pacifico in attiche: a) il contribuente ha ricevuto il primo atto interruttivo dellaprescrizione, l’avviso bonario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 3 luglio2015 (cfr. sentenza impugnata alle pag. 6 e 7); b) alla predettadata (3.7.2015) non era ancora scaduto il termine per ilversamento del saldo della contribuzione relativo ai redditi perl’anno 2009, differito a 6 luglio 2010, senza maggiorazioni, invirtù dell’art. 1 del d.P.C.M. del 10 giugno 2010.6.

Premette il Collegio che – come noto – in virtù di quantodisposto dall’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.

Non sonosoggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate indiritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal casola Corte si limita a correggere la motivazione .6.1.

Detta disposizione impone di esaminare, in via preliminare,l’eccezione sollevata dall’Inps che assume non esser comunquematurato il termine di prescrizione in ragione dello slittamentodel termine di versamento dei contributi in applicazione dell’art.1 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che sia necessario, quindi,invocare la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n. 8, Ncu.mce.ro ere gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026qualificare come doloso il comportamento di oNummeeros dsi ara ccolta generale 25679/2026compilazione del quadro “RR” da parte del contribuente.

Data pubblicazione 22/09/20266.2.

Ebbene, va sul punto rammentato, in primis, che ove laquestione della prescrizione sia stata oggetto di valutazione daparte del giudice di merito (nel caso di specie, detta questioneè centrale nel giudizio di rinvio alla luce di quanto innanzi giàesposto e di quanto in seguito si preciserà) è l’intera fattispecieprescrizionale che rimane sub iudice, con la conseguenza cheanche l’individuazione del termine di decorrenza può esserescrutinata d’ufficio dal giudice di legittimità anche se nonspecificamente censurata nei gradi di merito, senza che su taleprofilo possa formarsi giudicato interno (cfr. Cass. n.28565/2022; Cass. n. 31685/2022); in secundis, che il d.P.C.M.del 10.6.2010, di cui l’INPS chiede l’applicazione nel propriocontroricorso, non è un mero atto amministrativo, ma piuttostoun atto a contenuto normativo, senz’altro sindacabile da partedel giudice di legittimità e del quale, pertanto, non occorre laproduzione documentale in giudizio come per i meri attiamministrativi.Basti, tra le tante, ricordare in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai d.P.C.M., ha rammentato come, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essi variconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte normativatutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).Ebbene, nell'ipotesi in causa il d.P.C.M. del 10.6.2010, èemanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 241 del 1997, sicché non ne può essere revocNautmae roin re gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026dubbio la valenza normativa e l’efficacia erga omnes.

Numero di raccolta generale 25679/2026Tanto premesso, questo Collegio dà altresì atto di fare proprDioat a pubblicazione 22/09/2026il consolidato orientamento in materia di termini di prescrizione,segnatamente in punto di rilievo che va necessariamentetermine iniziale di prescrizione ad opera dei dd.PP.C.M. rationetemporis applicabili, in virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9luglio 1997, n. 241.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, proprio aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità dimodificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuentirelativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto,tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, deisostituti e dei responsabili d’imposta, oltre che quelleorganizzative dell’amministrazione, insomma attribuendo adetto d.P.C.M. funzione integrativa ed attuativa del dispostonormativo, nei termini di cui innanzi.6.3.

Ciò posto, osserva il Collegio che l’ordinanza di rinvio avevagià indicato (peraltro sulla scorta della giurisprudenza ormaiconsolidata di questa Corte) la regola iuris in virtù della qualeindividuare il dies a quo del termine di prescrizione deicontributi: l’individuazione del termine di scadenza per ilpagamento della contribuzione, demandando alla Corteterritoriale l’individuazione della data rilevante in concreto.Conseguentemente, alla luce di quanto si è già detto, occorreverificare la data di scadenza per il versamento dei contributifissata per l’anno 2010 (in relazione alla contribuzione relativaqui in rilievo dell’anno 2009), tenendo conto anchedell’eventuale differimento da parte del d.P.C.M. rationetemporis applicabile.Sul punto, sempre con rinvio ai precedenti di questa CNuomretroe r,e gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026giova rimarcare ancora che assume rilievo, ai finNiu medroe dlli ara ccolta generale 25679/2026decorrenza della prescrizione in questione anche il differimentDoat a pubblicazione 22/09/2026dei termini stessi, quale quello previsto dai D.P.C.M. (v.

Cass.n. 10273 del 2021, in relazione proprio al pagamento deicontributi 2009, nonché plurime successive conformi) che neltempo, hanno attuato, in concreto, detto slittamento; nellospecifico, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanatogiusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art.18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuentitenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...]entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche perle quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui […]»debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senzaalcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispettivo» (lett. b) (sulla naturaregolamentare e quindi di fonte normativa dei D.D.P.C. inoggetto, v.

Cass. nr. 32683 del 2022, in motiv., punto 3.2., conrichiamo ad altri precedenti della Corte) (cfr., in termini,anche Cass. n. 24186/2024 e numerose successive conformi).6.4.

Insomma, come evidenziato in controricorso dall’INPS, nelcaso di specie, la prescrizione dei contributi previdenziali dovutialla gestione separata – per l’anno 2009 - decorre dal momentoin cui scadono i termini per il loro pagamento, come differito exart. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010, ovvero nella datadel 6 luglio 2010.Ai fini di detto differimento – rimarca ancora il Collegio - rilevail fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economicariconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi disettore, non già la condizione soggettiva del singoloprofessionista di effettiva sottoposizione al relativo reNugmimeroe re gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026fiscale.

Numero di raccolta generale 25679/20266.5.

Le osservazioni innanzi svolte sono sufficienti al rigetto dDait a pubblicazione 22/09/2026tutti i motivi di ricorso, in quanto è pacifico che l’atto interruttivodella prescrizione è stato ricevuto dal contribuente in data 3luglio 2015, ovvero anteriormente alla scadenza del termine diprescrizione quinquennale, da individuarsi nel 6 luglio 2015, invirtù del differimento del termine di prescrizione quinquennaleoperato dal sopraindicato d.P.C.M. (cfr. innanzi il punto 5,quanto alla individuazione di detti dati pacifici in causa).6.6.

Conclusivamente, emendata la motivazione nei terminiinnanzi indicati, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il ricorso vaintegralmente rigettato, in conseguenza dell’operata correzioneesclusa anche la condotta dolosa del contribuente ed il ricorreredi un’ipotesi di sospensione ex art. 2941, n. 8 c.c.7.

Il rigetto, per effetto dell’operata correzione dellamotivazione ex art. 384 c.p.c., consente di compensareintegralmente le spese del giudizio di legittimità.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione aisensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., e compensaintegralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titoloNumero registro generale 16699/2022di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoN umero sezionale 3481/2026Numero di raccolta generale 25679/2026principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sDeat a pubblicazione 22/09/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.9.2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AT;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3481 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 311/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 144/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/20261. La Corte di Appello di Brescia, in sede di rinvio, a seguitDoat a pubblicazione 22/09/2026dell’ordinanza di questa Corte n. 5705/2021, che aveva cassatola sentenza impugnata in ragione dell’erronea individuazione deldies a quo per il calcolo del termine di prescrizione quinquennaleindicato nella data di presentazione della dichiarazione deiredditi, anziché in quella fissata per il pagamento dellacontribuzione (nella specie, in rilievo i contributi relativi airedditi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2009, da versarealla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1996),rigettava tutte le domande formulate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertoletti, eccezion fatta per quella relativa alla misura dellasanzione da determinarsi in ragione dell’omissione contributiva,anziché in quello dell’evasione.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazioneStefano Bertoletti, affidandolo a quattro motivi.3. Resiste con controricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.Il contribuente rappresenta che nella sentenza qui impugnata,pur essendo stata correttamente individuata la decorrenza dellaprescrizione nella data di scadenza del termine per ilversamento dei contributi, la maturazione della stessa venivaesclusa in ragione della affermata sospensione del termine aisensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. quale effetto del comportamento,qualificato doloso, di mancata compilazione del cd. quadro “RR”.Assume che la motivazione resa in sede di rinvNiuom eroè re gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026contraddittoria e viola il giudicato interno ex art. 2909 Ncu.mce.ro, dii nra ccolta generale 25679/2026quanto le sanzioni sono state ritenute dovute, ai sensi dell’arDta.t a pubblicazione 22/09/2026116, comma 8, l. n. 388/2000, in correlazione quindi con unacondotta qualificata come omissiva, anziché evasiva.Conclude che la motivazione è contraddittoria perché ilcomportamento del contribuente è qualificato come doloso (inragione della mera mancata compilazione del quadro “RR”), aifini della debenza dei contributi, e colposo, quanto alle sanzioni.2. Con la seconda censura denunzia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 384c.p.c., in ragione del superamento dei limiti connaturati algiudizio di rinvio.Nel motivo è ancora sottolineato che la Corte di Appello in sededi rinvio, pur riconoscendo il giudicato interno in merito allesanzioni da applicare, ai sensi della lett. a) dell’art. 116, comma8, l. n. 388 del 2000, quindi, in relazione ad una condottaqualificata come omissiva e non evasiva, ha riqualificato poi, inmaniera distonica, la condotta del contribuente come dolosa, aifini del versamento della contribuzione.3. Con la terza doglianza, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., ha lamentato che la motivazione si fonda su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, riprendendola doglianza già sviluppata nel motivo che precede.4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., è dedotta la falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8 c.c.,con riguardo all’art. 2935 c.c.E’ rimarcato che, nel caso di specie, difetta un comportamentoconnotato dall’elemento psicologico doloso, un comportamentocioè intenzionalmente diretto ad occultare al creditorel’esistenza dell’obbligazione, la dolosità della condottaNumero registro generale 16699/2022rintracciata ed affermata solo in ragione dell’omessaN umero sezionale 3481/2026Numero di raccolta generale 25679/2026compilazione del cd. quadro “RR”. Data pubblicazione 22/09/20265. L’Inps nel controricorso, dopo aver ribadito che il principio didiritto affermato nell’ordinanza rescindente innanzi richiamatadella prescrizione, da agganciare alla data prevista per ilpagamento dei contributi, anziché a quello della data dipresentazione della dichiarazione dei redditi, assume per unverso: a) che la motivazione della Corte di Appello va esente daogni censura; b) l’infondatezza, in ogni caso, del ricorso percassazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., inquanto la decisione resa in sede di rinvio è comunque corretta,anche seguendo altro percorso motivazionale.Al riguardo sottolinea, l’Ente previdenziale, che è pacifico in attiche: a) il contribuente ha ricevuto il primo atto interruttivo dellaprescrizione, l’avviso bonario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 3 luglio2015 (cfr. sentenza impugnata alle pag. 6 e 7); b) alla predettadata (3.7.2015) non era ancora scaduto il termine per ilversamento del saldo della contribuzione relativo ai redditi perl’anno 2009, differito a 6 luglio 2010, senza maggiorazioni, invirtù dell’art. 1 del d.P.C.M. del 10 giugno 2010.6. Premette il Collegio che – come noto – in virtù di quantodisposto dall’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. Non sonosoggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate indiritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal casola Corte si limita a correggere la motivazione .6.1. Detta disposizione impone di esaminare, in via preliminare,l’eccezione sollevata dall’Inps che assume non esser comunquematurato il termine di prescrizione in ragione dello slittamentodel termine di versamento dei contributi in applicazione dell’art.1 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che sia necessario, quindi,invocare la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n. 8, Ncu.mce.ro ere gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026qualificare come doloso il comportamento di oNummeeros dsi ara ccolta generale 25679/2026compilazione del quadro “RR” da parte del contribuente. Data pubblicazione 22/09/20266.2. Ebbene, va sul punto rammentato, in primis, che ove laquestione della prescrizione sia stata oggetto di valutazione daparte del giudice di merito (nel caso di specie, detta questioneè centrale nel giudizio di rinvio alla luce di quanto innanzi giàesposto e di quanto in seguito si preciserà) è l’intera fattispecieprescrizionale che rimane sub iudice, con la conseguenza cheanche l’individuazione del termine di decorrenza può esserescrutinata d’ufficio dal giudice di legittimità anche se nonspecificamente censurata nei gradi di merito, senza che su taleprofilo possa formarsi giudicato interno (cfr. Cass. n.28565/2022; Cass. n. 31685/2022); in secundis, che il d.P.C.M.del 10.6.2010, di cui l’INPS chiede l’applicazione nel propriocontroricorso, non è un mero atto amministrativo, ma piuttostoun atto a contenuto normativo, senz’altro sindacabile da partedel giudice di legittimità e del quale, pertanto, non occorre laproduzione documentale in giudizio come per i meri attiamministrativi.Basti, tra le tante, ricordare in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai d.P.C.M., ha rammentato come, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essi variconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte normativatutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).Ebbene, nell'ipotesi in causa il d.P.C.M. del 10.6.2010, èemanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 241 del 1997, sicché non ne può essere revocNautmae roin re gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026dubbio la valenza normativa e l’efficacia erga omnes. Numero di raccolta generale 25679/2026Tanto premesso, questo Collegio dà altresì atto di fare proprDioat a pubblicazione 22/09/2026il consolidato orientamento in materia di termini di prescrizione,segnatamente in punto di rilievo che va necessariamentetermine iniziale di prescrizione ad opera dei dd.PP.C.M. rationetemporis applicabili, in virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9luglio 1997, n. 241.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, proprio aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità dimodificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuentirelativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto,tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, deisostituti e dei responsabili d’imposta, oltre che quelleorganizzative dell’amministrazione, insomma attribuendo adetto d.P.C.M. funzione integrativa ed attuativa del dispostonormativo, nei termini di cui innanzi.6.3. Ciò posto, osserva il Collegio che l’ordinanza di rinvio avevagià indicato (peraltro sulla scorta della giurisprudenza ormaiconsolidata di questa Corte) la regola iuris in virtù della qualeindividuare il dies a quo del termine di prescrizione deicontributi: l’individuazione del termine di scadenza per ilpagamento della contribuzione, demandando alla Corteterritoriale l’individuazione della data rilevante in concreto.Conseguentemente, alla luce di quanto si è già detto, occorreverificare la data di scadenza per il versamento dei contributifissata per l’anno 2010 (in relazione alla contribuzione relativaqui in rilievo dell’anno 2009), tenendo conto anchedell’eventuale differimento da parte del d.P.C.M. rationetemporis applicabile.Sul punto, sempre con rinvio ai precedenti di questa CNuomretroe r,e gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026giova rimarcare ancora che assume rilievo, ai finNiu medroe dlli ara ccolta generale 25679/2026decorrenza della prescrizione in questione anche il differimentDoat a pubblicazione 22/09/2026dei termini stessi, quale quello previsto dai D.P.C.M. (v. Cass.n. 10273 del 2021, in relazione proprio al pagamento deicontributi 2009, nonché plurime successive conformi) che neltempo, hanno attuato, in concreto, detto slittamento; nellospecifico, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanatogiusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art.18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuentitenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...]entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche perle quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui […]»debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senzaalcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispettivo» (lett. b) (sulla naturaregolamentare e quindi di fonte normativa dei D.D.P.C. inoggetto, v. Cass. nr. 32683 del 2022, in motiv., punto 3.2., conrichiamo ad altri precedenti della Corte) (cfr., in termini,anche Cass. n. 24186/2024 e numerose successive conformi).6.4. Insomma, come evidenziato in controricorso dall’INPS, nelcaso di specie, la prescrizione dei contributi previdenziali dovutialla gestione separata – per l’anno 2009 - decorre dal momentoin cui scadono i termini per il loro pagamento, come differito exart. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010, ovvero nella datadel 6 luglio 2010.Ai fini di detto differimento – rimarca ancora il Collegio - rilevail fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economicariconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi disettore, non già la condizione soggettiva del singoloprofessionista di effettiva sottoposizione al relativo reNugmimeroe re gistro generale 16699/2022Numero sezionale 3481/2026fiscale. Numero di raccolta generale 25679/20266.5. Le osservazioni innanzi svolte sono sufficienti al rigetto dDait a pubblicazione 22/09/2026tutti i motivi di ricorso, in quanto è pacifico che l’atto interruttivodella prescrizione è stato ricevuto dal contribuente in data 3luglio 2015, ovvero anteriormente alla scadenza del termine diprescrizione quinquennale, da individuarsi nel 6 luglio 2015, invirtù del differimento del termine di prescrizione quinquennaleoperato dal sopraindicato d.P.C.M. (cfr. innanzi il punto 5,quanto alla individuazione di detti dati pacifici in causa).6.6. Conclusivamente, emendata la motivazione nei terminiinnanzi indicati, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il ricorso vaintegralmente rigettato, in conseguenza dell’operata correzioneesclusa anche la condotta dolosa del contribuente ed il ricorreredi un’ipotesi di sospensione ex art. 2941, n. 8 c.c.7. Il rigetto, per effetto dell’operata correzione dellamotivazione ex art. 384 c.p.c., consente di compensareintegralmente le spese del giudizio di legittimità.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione aisensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., e compensaintegralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titoloNumero registro generale 16699/2022di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoN umero sezionale 3481/2026Numero di raccolta generale 25679/2026principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sDeat a pubblicazione 22/09/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.9.2026La PresidenteRossana Mancino