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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 31384/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 9358/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza dal Tribunale di Roma n. 9358 del 27 maggio 2021 , che aveva confermato la statuizione di inammissibilità della sua opposizione a cartella esattoriale sottesa a sollecito di pagamento, per essere stata la domanda proposta oltre il termine di 20 giornistabilito dall’art. 617 c.p.c.; con unico motivo, l a ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione de gli artt. 2697 c.c., 112, 148, 615, 617 c.p.c. e dell’art. 7 D.Lgs. 150del 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., ritenendo per l’effetto che, dovendo reputarsi la cartella notificata alla data indicata nell’estratto di ruolo, doveva altresì escludersi che fosse maturata la prescrizione quinquennale; in particolare, la ricorrente deduce l’erroneità di late conclusione, per non avere il Tribunale considerato che l’opponente aveva contestato la omessa notifica della cartelladi pagamento non ai fini della regolarità procedimentale, ma ai fini della prescrizione del credito azionato dal comune; ilricorso è manifestamente fondato , avendo il giudice, pur dando atto che la opponente aveva eccepito la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento, erroneamente qualificato il ricorsocome opposizione agli atti esecutivi, dichiarandolo inammissibile per decorso del termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione dell’atto impugnato risultante dall’estratto di ruolo, così disattendendo il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che la l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenzadella sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto mododi precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento ) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati e provvederàanche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 9358/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza dal Tribunale di Roma n. 9358 del 27 maggio 2021 , che aveva confermato la statuizione di inammissibilità della sua opposizione a cartella esattoriale sottesa a sollecito di pagamento, per essere stata la domanda proposta oltre il termine di 20 giornistabilito dall’art. 617 c.p.c.; con unico motivo, l a ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione de gli artt. 2697 c.c., 112, 148, 615, 617 c.p.c. e dell’art. 7 D.Lgs. 150del 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., ritenendo per l’effetto che, dovendo reputarsi la cartella notificata alla data indicata nell’estratto di ruolo, doveva altresì escludersi che fosse maturata la prescrizione quinquennale; in particolare, la ricorrente deduce l’erroneità di late conclusione, per non avere il Tribunale considerato che l’opponente aveva contestato la omessa notifica della cartelladi pagamento non ai fini della regolarità procedimentale, ma ai fini della prescrizione del credito azionato dal comune; ilricorso è manifestamente fondato , avendo il giudice, pur dando atto che la opponente aveva eccepito la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento, erroneamente qualificato il ricorsocome opposizione agli atti esecutivi, dichiarandolo inammissibile per decorso del termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione dell’atto impugnato risultante dall’estratto di ruolo, così disattendendo il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che la l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenzadella sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto mododi precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento ) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati e provvederàanche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consi