CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cazi idnCi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di furto aggravato continuato (artt. 81, 624 e 62 n. 11 cod. pen.) e condannato alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il Farano, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un primo motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. per aver i giudici di merito ritenuto valida la querela proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico dell'[OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.', nonostante non vi fosse indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del medesimo; nel caso di specie, asserisce, non può trovare applicazione il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è sufficiente la indicazione della legale rappresentanza, perché esso ha a riferimento le società di capitali mentre nel caso che occupa si tratta di società a responsabilità limitata. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 624 e 646 cod. pen. perché la Corte di appello avrebbe dovuto qualificare il fatto come appropriazione indebita, giacché il Farano possedeva o comunque aveva la disponibilità dell'autocarro di proprietà dell'azienda di cui era dipendente e all'interno del quale era custodito il carburante. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché la chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Farano è stata posta a base del giudizio nonostante l'assenza di riscontri esterni che colleghino il fatto al chiamato. Anche la ritenuta confessione stragiudiziale del Farano avrebbe dovuto trovare riscontro per poter essere ritenuta effettiva e veritiera. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo non è consentito: esso è stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, nonostante il profilo sottoposto alla Corte di appello fosse quello della assenza di procura speciale in favore del legale che aveva materialmente depositato la querela. Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). (da Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018 - dep. 11/05/2018, Barbieri, Rv. 273255). In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente riconosce che secondo la giurisprudenza di legittimità, ove venga in discussione la querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 36119 del 26/06/2019, Rv. 277077 - 01). Anche le società a responsabilità limitata sono società di capitali; d'altronde, il principio appena rammentato è stato applicato anche in casi nei quali veniva in considerazione il legale rappresentante di una s.r.l. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35192 del 02/07/2013, Rv. 257223 - 01). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che la condotta del dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, non avendo questi alcun autonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato (da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 37419 del 21/06/2021, Rv. 281873 - 01). Nel caso di specie tale è stata la condizione del Farano e corretto, quindi, il giudizio di sussunzione operato dalla Corte di appello. 3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Ancorché il ricorrente lamenti l'assenza di riscontri alla chiamata di correo operata dal Piazzolla, la Corte di appello ne ha fatto indicazione esplicita, rievocando quanto dichiarato da Ruggiero e da [OSCURATO:PERSONA], soci della s.r.I., in particolare a \ proposito della telefonata in viva voce fatta dal Piazzolla, ormai confesso, con il Farano e durante la quale questi faceva affermazioni che la Corte di appello ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, concretizzare una confessione stragiudiziale. La circostanza è stata riferita da due testi e pertanto non trova applicazione la previsione di cui all'art. 192, cc. 3 cod. proc. pen. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] estenso