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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 35747/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 336 c.p., avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c..p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 336 c.p., avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c..p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris