CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03644/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv)d) alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 30771-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta in primo grado in ordine al reato di furto con strappo a quella di anni tre di reclusione ed euro mille di multa. Con il primo ed unico motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di secondo grado omesso di verificare l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito giacché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità della sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. si provvede senza formalità (con la procedura cosiddetta de plano), donde non può avere seguito la doglianza di cui alla memoria del difensore dell'imputato, che lamenta di non avere avuto avviso dell'odierna udienza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 n