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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 20097/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19904/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.5412/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il14/02/2017, R.G.N.103/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza n. 5412 depositata il 14.2.2017, la Corte d'appello di Roma ha in parte confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato parzialmente prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di oneri di mobilità lunga previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4; la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4; avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone ilquesito in ordine alla natura delle somme, necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e poste a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico sopportato dall'ordinamento per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo; con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4, si pone ancora il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga, nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, agli effetti dell'applicazione o meno del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4; il primo motivo di ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10121 del 2022; 12463 del 2022;); va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett.

B (cfr. Cass. n. 14066, Cass. n. 14067, Cass. n. 10876, Cass. n. 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. n. 28605, Cass. n. 672 del 2018); quanto alla denominazione di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa; il secondo motivo resta logicamente assorbito; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19904/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.5412/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il14/02/2017, R.G.N.103/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 5412 depositata il 14.2.2017, la Corte d'appello di Roma ha in parte confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato parzialmente prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di oneri di mobilità lunga previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4; la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4; avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone ilquesito in ordine alla natura delle somme, necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e poste a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico sopportato dall'ordinamento per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo; con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4, si pone ancora il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga, nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, agli effetti dell'applicazione o meno del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4; il primo motivo di ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10121 del 2022; 12463 del 2022;); va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. n. 14066, Cass. n. 14067, Cass. n. 10876, Cass. n. 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. n. 28605, Cass. n. 672 del 2018); quanto alla denominazione di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa; il secondo motivo resta logicamente assorbito; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quel
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