CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 1953
Cassazione n. 39421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRaffaele Gargiulo che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza limitatamente alla pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10/03/2025 dal Tribunale di Catania in composizione monocratica, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 646 cod. pen. contestato e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza delTribunale di Cat ania propon e ricorso il P rocuratore Generale pressola Corte di appello di Catania, con unico motivo deducendo errore di diritto, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena, determinata al di sotto del minimo edittale. Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettatosiccome infondato. Con sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, letterau), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». A tale riguardo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’innalzamento del limite edittale minimo dell’appropriazione indebita, che porta il trattamento sanzionatorio ad essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi qualitertium comparationis , e l’«assenza di qualsiasi plausibile giustificazione […]di un così rilevante inasprimento della pena per tutti i fatti di appropriazione indebita» portano alla dichiarazione di illegittimità della disciplina censurata, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.Nella specie, il primo giudice ha ritenuto di determinare la pena in misura “di poco superiore al minimo edittale”,affermazione che ben può essere riferita alla cornice edittale prevista dall’art.646 cod. pen. per come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]