CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 26709/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 969/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15124/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio; lette le conclusioni scritte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere fatto parte di una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel quartiere romano Spinaceto, facente capo al pregiudicato di origine calabrese [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], oltre che per il reato- fine di cui al capo 10), previsto dagli artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo un unico articolato motivo per vizio di motivazione per avere il Tribunale assimilato il ruolo del fratello Cristiano alla posizione del ricorrente, pur in assenza di rapporti del predetto con i presunti fornitori. Adduce che la contestazione per la partecipazione all’associazione copre un breve asso temporale che va dal 22 maggio al 3 giugno 2022, giorno dell’arresto dei due fratelli, successivamente assolti sia pure con diversa formula, il Mirko per uso personale. Le intercettazioni non riguardano Mirko ma solo il fratello Cristiano, sicchè non risultano elementi di prova del ruolo di pusher attribuitogli in concorso con il fratello. Vengono censurate le interpretazioni delle conversazioni intercettate ed in particolare quella del commento sarcastico sulle ragioni dell’assoluzione e quella tra Barbarisi e [OSCURATO:PERSONA] da cui emergerebbe chiaramente che Mirko è solo un consumatore della sostanza stupefacente (“l’ha già massacrata”). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26709/2025 Roma, lì, 21/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Il rapporto tra i due fratelli e l’associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] è stato ricostruito sulla base delle intercettazioni che comprovano l’esistenza di uno stabile e tendenziale durevole legame di reciproco vantaggio con gli altri membri dell’associazione. In particolare il ruolo di vendita al dettaglio della sostanza stupefacente svolto dal ricorrente insieme al fratello, nel contesto di un rapporto con i fornitori della sostanza stupefacente basato sul reciproco affidamento, appare in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale(Sez.3, n. 6871 del08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv.269150; Sez.2, n. 51714del23/11/2023, Lauricella, Rv.285646). Il Tribunale ha evidenziato come anche il ricorrente fosse perfettamente consapevole della necessità di provvedere allo smercio della sostanza per conto dell’associazione, pur assumendo un ruolo subalterno rispetto a quello del proprio fratello che teneva i rapporti con i fornitori, nel contesto di un affidamento reciproco sulla continuità delle forniture e sul puntuale pagamento di quanto dovuto ai fornitori. Con riguardo alla durata delle attività di indagine, deve rilevarsi che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi dellapartecipazioneal sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la duratadel periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato(Sez.6, n. 42937del23/09/2021, Sermone, Rv.282122). In tale quadro indiziario, anche il riferimento ai commenti di [OSCURATO:PERSONA] sull’epilogo imprevisto della vicenda giudiziaria dell’arresto in flagranza di reato dei due fratelli Ceci è stato apprezzato in modo non illogico come un elemento di riscontro del legame fiduciario e del rapporto di affidamento che univa i due fratelli nel contesto degli scopi dell’associazione. A tale riguardo va ricordato che secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]