CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n.516/2018 depositata il 19/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente afferma di aver appreso, in data 17 dicembre 2012,mediante visura ipotecaria, l’avvenuta iscrizione ipotecaria eseguita il 12dicembre 2012 sull’immobile di sua proprietà, fondata sulla cartella diNumero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/2026pagamento n. 01420120000667050000, che assume non essergli statanotificata, ma che comunque era stata preceduta da una comunicazionepreventiva di ipoteca, notificata l’11 ottobre 2012.2. Ritenendo mai avvenuta la notifica della cartella prodromica, ilcontribuente ha proposto ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Bari, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo per difettodella notifica e denunciando altresì la natura persecutoria della condottadell’Agente della riscossione, che aveva - nel periodo giugno–dicembre2012 - avviato molteplici procedure esecutive e cautelari. Si è costituitaEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo la regolarità della notifica della cartella aisensi dell’art. 140 c.p.c., e producendo la documentazione che ritenevaidonea a dimostrarla.4. La CTP di Bari, con sentenza n. 1531/12/2015, depositata il 12maggio 2015, ha accolto il ricorso, rilevando che Equitalia non aveva fornitoprova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, posto che l’avvisodi deposito all’albo comunale non era stato seguito dall’avviso di giacenzapresso l’ufficio postale e che difettava anche la produzione dell’estratto diruolo. Il giudice di prime cure ha quindi dichiarato la nullità dell’iscrizioneipotecaria, compensando le spese.5. Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,sostenendo una erronea valutazione delle risultanze documentali eribadendo la correttezza della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;si è altresì costituito il contribuente, resistendo e proponendo appelloincidentale volto al riconoscimento della responsabilità processuale ex art.96 c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con sentenza n.516/03/2018, depositata il 19 febbraio 2018, ha accolto l’appellodell’Agenzia della riscossione e ha rigettato l’appello incidentale delcontribuente, compensando le spese. La CTR ha rilevato che dagli attiNumero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/2026risultava essere stata effettuata la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 del c.p.c., ai sensi dell’art.62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 360, n. 4 c.p.c., lamentandoche la CTR avrebbe statuito oltre i limiti della domanda, avendo fondato lapropria decisione sulla regolarità della “comunicazione di preavviso diiscrizione ipotecaria”, anziché accertare - come richiesto dalle parti - lavalidità della notifica della cartella di pagamento presupposta, unico oggettodella contestazione. Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe ampliato il themadecidendum, pronunciando su questione mai dedotta come causa petendi.1.1. Il controricorso afferma che non sussiste ultrapetizione,sostenendo che la CTR ha implicitamente rigettato l’eccezione delcontribuente, ritenendo validamente notificata la cartella e, quindi, legittimal’iscrizione ipotecaria. La difesa dell’Agenzia richiama giurisprudenza dilegittimità secondo cui non integra omessa pronuncia l’omesso esame diquestioni processuali quando la decisione adottata comporti un implicitorigetto della pretesa. Richiama altresì la piena prova della relata dell’ufficialenotificatore e la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n.4 delc.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, deld. lgs. n. 546/92 per motivazione meramente apparente della sentenzaimpugnata. Il ricorrente sostiene che la CTR non avrebbe indicato alcunaragione del proprio convincimento, avendo deciso sulla base dell’accertata“regolare comunicazione di preavviso di iscrizione” senza spiegare perchéNumero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/2026tale elemento fosse decisivo rispetto alle doglianze relative alla mancanzadella notifica della cartella. La sentenza, priva di un percorso logico-giuridicoriconoscibile, sarebbe pertanto nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.2.1. Il controricorso afferma che la CTR ha effettivamente motivato eche la decisione è chiara nel senso di ritenere provata la notifica dellacartella. Sostiene che, una volta accertata la ritualità dell’iscrizioneipotecaria e della relativa sequenza procedimentale, la CTR haimplicitamente condiviso le difese dell’Agenzia e rigettato le censure delcontribuente. La difesa sottolinea, inoltre, che la motivazione non èapparente, essendo presente un chiaro riferimento alla ritualità dell’interoprocedimento notificatorio.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione degli artt.77 comma 1 e 50, comma 1,del d.p.r. n.602/73. denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. richiamatodall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92.La CTR avrebbe violato gli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/1973, poichéha ritenuto sufficiente la regolarità della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria per affermare la legittimità dell’ipoteca, omettendo diverificare se la cartella presupposta fosse stata validamente notificata. Ilricorrente insiste sul fatto che la notifica della cartella costituisca attopresupposto indefettibile alla validità dell’iscrizione ipotecaria.3.1. La difesa dell’Agenzia replica che la notifica della cartella era stataprovata documentalmente e che la CTR ha correttamente valutato talecircostanza, ritenendo sussistente la ritualità dell’intero procedimento.Sottolinea che la notifica è avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., contemporanea irreperibilità e affissione all’albo comunale, seguita da inviodella raccomandata informativa, restituite per compiuta giacenza. Pertanto,la censura sarebbe infondata.Numero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/20264. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - ai sensi dell’art. 360,n. 4), c.p.c. - richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92.La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo con cui il ricorrenteaveva dedotto l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificadella cartella presupposta. Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello sisia limitato a valutare la regolarità della comunicazione di preavviso diipoteca, senza affrontare l’effettiva doglianza sulla notifica della cartella.4.1. Il controricorso ribadisce che non vi è stata omissione dipronuncia, poiché il rigetto implicito della doglianza risulta dalriconoscimento della ritualità dell’iscrizione ipotecaria e dal richiamo alladocumentazione che dimostra la regolare notifica della cartella. Richiamainoltre il principio secondo cui l’omessa pronuncia non sussiste quando ladecisione è logicamente incompatibile con l’accoglimento della censuraprospettata.5. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c. 2 n.4 del c.p.c., ai sensidell’art. 360 n. 4) c.p.c., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n.546/92.In via subordinata, il ricorrente sostiene che, se la CTR avesse volutoimplicitamente ritenere valida la notifica della cartella, avrebbe comunqueomesso di motivare sulle ragioni di tale convincimento, integrando un viziodi motivazione apparente. Lamenta quindi che le ragioni esposte nellasentenza non permetterebbero di comprendere l’accertamento implicito diregolarità della notifica.5.1. L’Agenzia ribadisce invece che la motivazione esiste ed èlogicamente sufficiente, poiché la CTR ha valorizzato la produzionedocumentale attestante la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. e haimplicitamente disatteso le censure del contribuente. Sostiene che il giudiced’appello non era tenuto a ripercorrere analiticamente ogni documento,Numero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/2026essendo sufficiente la condivisione della ricostruzione dei fatti operatadall’ente impositore.6. Con il sesto motivo si contesta, in via subordinata, la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 140c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., richiamato dall’art. 62, comma 1,del d. lgs. n. 546/92.La CTR, nel ritenere valida la notifica della cartella, avrebbe violato gliartt. 138, 139 e 140 c.p.c., poiché l’Agente notificatore non avrebberispettato i presupposti necessari per attivare la procedura ex art. 140c.p.c., né avrebbe dato adeguata contezza delle ricerche e dei tentativipreliminari. La relata di notifica sarebbe carente delle indicazioni essenziali,con conseguente inesistenza, e non semplice nullità, della notifica.6.1. L’Agenzia osserva che la notifica si è svolta correttamentesecondo la procedura per irreperibilità relativa, con deposito presso la casacomunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa, poirestituita per compiuta giacenza. Richiama l’efficacia probatoria privilegiatadella relata e richiama precedenti della Cassazione sulla validità dellaprocedura seguita. Contesta che vi fossero omissioni tali da determinareinesistenza dell’atto.7. Per il principio della ragione più liquida, va analizzato innanzituttoil secondo motivo di ricorso.La seconda censura merita difatti accoglimento, ed è assorbenteriguardo alle restanti doglianze.7.1. Va in proposito rilevata l’assoluta sinteticità della motivazionedella sentenza di gravame, affidata a sole diciassette parole, in cui siafferma null’altro che La C.T.R.. adita, esamina gli atti e accerta laeffettuata comunicazione di preavviso di iscrizione .Tale motivazione è certamente apparente.7.2. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto neiNumero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/2026casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipaniin forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18aprile 2023, n. 10354).Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”,allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anchecontenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere statacostruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass.21/12/2025, n. 33417; Cass. 20/07/2023 n. 2023).7.3. La fattispecie in analisi è certamente incorsa in un viziomotivatorio censurabile, non essendo esternato il percorso logico seguito euna reale risposta ai motivi di appello, sicché il secondo motivo è da ritenersifondato.8. L’accoglimento della censura è assorbente rispetto ai restantimotivi.9. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati e lasentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Numero registro generale 21608/2018Numero sezionale 4597/2026Numero di raccolta generale 17994/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente