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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 21551/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 13 luglio 2021 la Corte d'appello di Ancora ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 32.000,00 di multa.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la manifesta contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sotto il profilo della commisurazione della pena e quanto, in particolare, alla indicazione dei criteri giustificativi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo benché il medesimo sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; la Corte d'appello di Ancora, infatti, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche a seguito di un attento esame delle deduzioni difensive, facendo leva, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), su alcuni elementi che ha ritenuto prevalenti, e sufficienti a fondare la decisione di escludere la concessione delle circostanze suddette, elementi peraltro attinenti sia alla personalità del colpevole (con il suo silenzio l'imputato, già collaboratore di giustizia, avrebbe espresso vicinanza a quel contesto criminale che gli aveva affidato il delicato compito di trasportare la sostanza rinvenuta nella sua disponibilità), che alla gravità delfatto (trasporto di più di 1 kg. di cocaina di elevata purezza, da cui potevano ricavarsi 5891 dosi medie giornaliere).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 13 luglio 2021 la Corte d'appello di Ancora ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 32.000,00 di multa. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la manifesta contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sotto il profilo della commisurazione della pena e quanto, in particolare, alla indicazione dei criteri giustificativi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo benché il medesimo sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; la Corte d'appello di Ancora, infatti, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche a seguito di un attento esame delle deduzioni difensive, facendo leva, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), su alcuni elementi che ha ritenuto prevalenti, e sufficienti a fondare la decisione di escludere la concessione delle circostanze suddette, elementi peraltro attinenti sia alla personalità del colpevole (con il suo silenzio l'imputato, già collaboratore di giustizia, avrebbe espresso vicinanza a quel contesto criminale che gli aveva affidato il delicato compito di trasportare la sostanza rinvenuta nella sua disponibilità), che alla gravità delfatto (trasporto di più di 1 kg. di cocaina di elevata purezza, da cui potevano ricavarsi 5891 dosi medie giornaliere). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P
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