CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 28 ottobre 2022, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Spoleto del 20 luglio 2021, ritenuta la continuazione tra i fatti di causa (vari episodi di cessione di stupefacenti commessi tra il 2016 e il 2018) e quelli più gravi già giudicati dal Tribunale di Perugia con sentenza del 5 novembre 2019, ha fissato l'aumento per la continuazione esterna in 15 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, così rideterminando la pena finale in anni 4 di reclusione ed euro 17.000 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto ai capi C ed F, su cui si incentrano le censure difensive, hanno ragionevolmente richiamato le dichiarazioni degli acquirenti dello stupefacente e i relativi riconoscimenti fotografici (capo C) e, quanto al capo F, le dichiarazioni di Biondini, risultando marginali e superabili le discrasie segnalate in proposito dal ricorrente. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Osservato che anche il secondo motivo, con cui si contesta l'entità dell'aumento per la continuazione, è a sua volta manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni svolte dalla Corte territoriale, che, nella penultima pagina della sentenza impugnata, ha adeguatamente illustrato i criteri di computo della pena finale. Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennai