CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 maggio 2025 pronunciata nel proc. n. 6153/12 R.G.N.R., con motivazione depositata in pari data, la Corte di appello di Salerno ha confermato il giudizio con il quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 e 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 compiutamente descritti al capo E) della rubrica e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto alla riconosciuta recidiva, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. 12. L'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina e di ricettazione della stessa è stata dal giudice di primo grado fondata sull'interpretazione di una conversazione intercettata che il predetto, ristretto in carcere, ha intrattenuto, il 4 agosto 2012, con un compagno di cella e sulla scorta della quale la polizia giudiziaria ha poi operato, il successivo il 14 agosto 2012, una perquisizione presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] che ha condotto al rinvenimento ed al sequestro di un'arma dello stesso calibro di quello menzionato dal ricorrente, corredata di munizioni e con matricola abrasa. La Corte territoriale ha condiviso la valutazione operata dal Tribunale ed ha reputato l'emergenza captativa in esame connotata da tale chiarezza da resistere appieno alle doglianze formulate con l'atto di appello e da non poter legittimare alcuna interpretazione che si ponga in termini distonici rispetto alla prospettazione d'accusa 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il difensore lamenta, anzitutto, che la Corte territoriale ha reso motivazione apparente o, comunque, contraddittoria nella parte in cui, valorizzando la conversazione che il ricorrente ha intrattenuto il 4 agosto 2012 con un compagno di cella, ha ritenuto dimostrato che nel primo debba individuarsi colui che ha assunto la veste di cedente la pistola calibro 7,65 rinvenuta, il successivo 14 agosto 2012, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La mera interlocuzione tra soggetti non costituisce, infatti, prova idonea a fondare un giudizio di responsabilità penale, essendo necessario, specie con riguardo ai delitti in materia di armi, un riscontro oggettivo che non può individuarsi negli esiti della perquisizione operata presso il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] («in quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto detenere l'arma perché consegnata da altre persone»). L'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di ricettazione è, pertanto, inficiata sia da un vizio motivazionale sia da un'erronea lettura dell'art. 648 cod. pen. 3.2. Il difensore censura, altresì, che la Corte di appello, solo sulla scorta della locuzione onomatopeica utilizzata nel corso del dialogo dal ricorrente («bum, bum, bum»), abbia reputato l'arma in esame perfettamente funzionante. Evidenzia che la Corte di cassazione ha, di contro, ripetutamente affermato che sia necessario «provare in via tecnica ed oggettiva non solo la detenzione dell'arma, ma anche la sua effettività idoneità all'uso». 3.3. Il difensore contesta, infine, che il ricorrente sia stato ritenuto responsabile dei delitti di detenzione e di porto di arma clandestina sebbene 2quest'ultima sia stata rinvenuta presso l'abitazione di terzi e non già in luogo pubblico. La mera detenzione all'interno di un'abitazione non integra il delitto di porto, difettando in detta condotta il necessario elemento della movimentazione dell'arma in un contesto pubblico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo posto a fondamento del ricorso è manifestamente infondato. Va, anzitutto, in premessa evidenziato come sia irricevibile l'assunto, posto dal difensore a fondamento del suo argomentare, secondo il quale le risultanze intercettative non possano legittimare un giudizio di responsabilità penale se non in presenza di elementi di riscontro valutabili ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L'opposto principio interpretativo secondo il quale «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» costituisce, infatti, canone da tempo consolidato e ormai incontroverso nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). Tutto ciò a tacere del fatto che, come sopra evidenziato, le confidenze alle quali il ricorrente si è abbandonato in cella, lungi dall'essere rimaste affidate al solo dato labiale, hanno rinvenuto un pieno riscontro proprio negli esiti della perquisizione operata presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Affetta da manifesta genericità è, poi, la doglianza con la quale il difensore lamenta un vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui non avrebbe dato contezza delle ragioni per le quali il ricorrente è stato individuato come colui che ha ceduto la pistola rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Al necessario confronto critico con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, fondato su un'interpretazione logica dell'invero inequivoca emergenza captiva, il difensore si è, infatti, sottratto, trincerandosi dietro la prospettazione di un'ipotesi alternativa (quella secondo la quale la pistola rinvenuta presso il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere stata a quest'ultimo consegnata da un soggetto diverso rispetto al ricorrente) che non rinviene nelle risultanze in atti alcun conforto e che degrada, quindi, a chiave di lettura che si pone al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, ontologicamente 3inidonea, in quanto tale, ad integrare un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità penale dell'imputato. Incensurabile è, ancora, la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito alla perfetta funzionalità dell'arma oggetto di cessione. Va, al riguardo ricordato come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'efficienza di un'arma possa essere desunta da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - e come il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisca apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità/ (Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237-01). Ciò è quanto può apprezzarsi nel caso in esame, atteso che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento su una congrua lettura del dato captativo ed esaltando, in particolare, la locuzione onomatopeica che il [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato («bum, bum, bum») allorché aveva raccontato al suo compagno di cella il positivo esito cui aveva condotto la prova di sparo richiesta dal [OSCURATO:PERSONA]. Giuridicamente corretta è, altresì, l'interpretazione offerta della Corte in punto di sussistenza del reato di ricettazione, dalla difesa contestata attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali del tutto eccentrici rispetto allo scopo perseguito. La Corte ha, infatti, puntualmente motivato al riguardo dalla natura clandestina dell'arma in origine detenuta e fatta, quindi, oggetto di cessione (Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289303 - 01: «Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma»). Improponibile in questa sede è, infine, il terzo motivo di ricorso con il quale il difensore contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di cui agli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (il reato di porto illegale di arma comune da sparo). Ancora una volta a trascurarne la patente inconsistenza, va, infatti, evidenziato come esso non sia stato prospettato quale motivo a fondamento dell'atto di appello e sia, pertanto, privo del necessario connotato di specificità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015, dep. 2016, P.g. in proc. D'Ambrosio e altri, Rv. 265883 - 01: «La specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale 4le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei. In motivazione la Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza di appello può essere censurata con ricorso per cassazione solo nei limiti in cui era sorto, sulla base di un ammissibile e specifico motivo di appello, l'obbligo del giudice di secondo grado di un'adeguata risposta alle censure formulate»). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamento della , sommAi tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente icali ipI o Ca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D7j.T 1 42. Depositala t i MAG. . Rorma, iì .ji, ,Ft.J.NU 1)[OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] flL 5