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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10529/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1711/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 7/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8723 del 21 agosto 2018, accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 711.576,75, quale credito maturato a seguito del rapporto di agenzia intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la compagnia di assicurazione, rilevando che alcuna domanda in via monitoria era stata avanzata nei confronti dell’opponente.

Con la stessa sentenza era però rigettata l’opposizione proposta avverso il medesimo decreto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA], ed in accoglimento della reconventio reconventionis della preponente, condannava i detti opponenti al pagamento della somma di € 919.057,93, comprensiva di quella già oggetto del decreto opposto.

Osservava il Tribunale che la ctu contabile aveva consentito di individuare la somma effettivamente dovuta dall’agente, ed al cui pagamento si era impegnato anche l’Anselmi, somma dovuta a seguito del recesso per giusta causa esercitato dalla compagnia, che escludeva il diritto ad ogni indennità in favore dell’agente.

Ric. 2020 n. 25359 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1711 del 7 luglio 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’Anselmi ritenendo che non fosse stata offerta la prova di eventuali controcrediti dell’agente da portare in compensazione del credito invece vantato dalla preponente.

Infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui la compagnia avrebbe incassato cospicue somme a seguito della cessione di due appartamenti, onde far fronte alle passività della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., precedente denominazione della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., era rimasta sfornita di prova in quanto non era stata data la dimostrazione che effettivamente la compagnia avesse incassato le somme corrispondenti al prezzo della vendita degli appartamenti, pari ad € 766.000,00.

Infatti, era stato replicato alla tesi degli appellanti che uno dei due appartamenti era stato retrocesso dalla compagnia, cui era stato inizialmente alienato, mentre l’altro era stato oggetto di espropriazione immobiliare da parte di creditori dell’alienante, senza che la compagnia avesse percepito alcuna somma a seguito della procedura esecutiva.

Tale assunto trovava conferma nei documenti versati in atti dai quali emergeva che le passività scaturenti dal preesistente rapporto di agenzia erano state estinte con il versamento della somma a tal fine dovuta (pari ad € 1.383.591,85), elemento questo che consentiva di affermare in via indiziaria che non vi fosse stato l’incameramento da parte della compagnia della somma invece individuata dagli appellanti.

Ric. 2020 n. 25359 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Doveva quindi essere confermata la decisione di primo grado.

Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.

2. In data 27/12/2021 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte.

Parte controricorrente ha sottoscritto la rinuncia al ricorso per adesione.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che la controricorrente ha aderito alla rinunzia.

PQM Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25359 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Ric. 2020 n. 25359 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1711/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 7/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8723 del 21 agosto 2018, accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 711.576,75, quale credito maturato a seguito del rapporto di agenzia intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la compagnia di assicurazione, rilevando che alcuna domanda in via monitoria era stata avanzata nei confronti dell’opponente. Con la stessa sentenza era però rigettata l’opposizione proposta avverso il medesimo decreto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA], ed in accoglimento della reconventio reconventionis della preponente, condannava i detti opponenti al pagamento della somma di € 919.057,93, comprensiva di quella già oggetto del decreto opposto. Osservava il Tribunale che la ctu contabile aveva consentito di individuare la somma effettivamente dovuta dall’agente, ed al cui pagamento si era impegnato anche l’Anselmi, somma dovuta a seguito del recesso per giusta causa esercitato dalla compagnia, che escludeva il diritto ad ogni indennità in favore dell’agente. Ric. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1711 del 7 luglio 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’Anselmi ritenendo che non fosse stata offerta la prova di eventuali controcrediti dell’agente da portare in compensazione del credito invece vantato dalla preponente. Infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui la compagnia avrebbe incassato cospicue somme a seguito della cessione di due appartamenti, onde far fronte alle passività della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., precedente denominazione della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., era rimasta sfornita di prova in quanto non era stata data la dimostrazione che effettivamente la compagnia avesse incassato le somme corrispondenti al prezzo della vendita degli appartamenti, pari ad € 766.000,00. Infatti, era stato replicato alla tesi degli appellanti che uno dei due appartamenti era stato retrocesso dalla compagnia, cui era stato inizialmente alienato, mentre l’altro era stato oggetto di espropriazione immobiliare da parte di creditori dell’alienante, senza che la compagnia avesse percepito alcuna somma a seguito della procedura esecutiva. Tale assunto trovava conferma nei documenti versati in atti dai quali emergeva che le passività scaturenti dal preesistente rapporto di agenzia erano state estinte con il versamento della somma a tal fine dovuta (pari ad € 1.383.591,85), elemento questo che consentiva di affermare in via indiziaria che non vi fosse stato l’incameramento da parte della compagnia della somma invece individuata dagli appellanti. Ric. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Ric. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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