Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0018
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate l'8 novembre 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Nella causa 18-67, come nelle cause 11 e 12-67, tutte promosse dal Consiglio di Stato belga, è nuovamente questione dei regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti e gli antefatti sono i seguenti.
Il defunto marito della ricorrente nella causa di merito ha lavorato in Italia, in Germania ed in Belgio ed è stato iscritto ai rispettivi regimi previdenziali. Dei periodi assicurativi e lavorativi da lui compiuti sono rilevanti per la controversia pendente dinanzi al Consiglio di Stato quelli maturati in Belgio nel 1927, nel 1959 e tra il 1
o
gennaio 1940 e il 31 dicembre 1945, nonché quelli maturati in Germania dal 1
o
marzo 1941 al 4 settembre 1944.
Dopo il decesso del coniuge (17 luglio 1960) la ricorrente presentava domanda di pensione di reversibilità che un provvedimento ministeriale respingeva con la motivazione che il coniuge, tra il 1926 ed il 1960, non aveva mai prestato la sua opera come salariato in Belgio per almeno un anno.
[OSCURATO:PERSONA] d'appel spéciale, dinanzi alla quale era stato impugnato detto provvedimento, si pronunciava in senso diverso, in quanto riconosceva che il coniuge della ricorrente era stato occupato per complessivi 8 anni (96 mesi) in Belgio ed in Germania. Essa concedeva quindi una pensione, calcolandola però in base' alla frazione
— , in considerazione del fatto che il periodo 96 assicurativo di 42 mesi maturato in Germania coincideva parzialmente con quello di 96 mesi maturato in Belgio, ed inoltre (a norma del diritto belga) liquidava soltanto il 50 % dell'importo in tal modo calcolato, poiché tra il 1926 ed il giorno della sua morte il coniuge non aveva lavorato come dipendente per almeno la metà del tempo.
L'Office national des pensions pour ouvriers non accettava questa soluzione e, adita la [OSCURATO:PERSONA] supérieure des pensions, otteneva che la quota belga della pensione di reversibilità fosse stabilita in
della pensione annua di 18450 FB. Questo era il 34 risultato del computo diretto eseguito a norma dell'articolo 29, n. 2, del regolamento n. 4, nel quale venivano presi in considerazione solo due anni di assicurazione in Belgio (1927 e 1959) e non invece il periodo 1940-1945. Il denominatore della frazione rappresenta gli anni trascorsi dall'entrata in vigore della prima legge belga in materia di previdenza sociale al decesso del coniuge della ricorrente.
Quest'ultimo provvedimento veniva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato dalla ricorrente, secondo la quale si sarebbe dovuto anzitutto tener conto del fatto che l'ente previdenziale belga aveva riconosciuto al defunto coniuge un periodo d'assicurazione di 8 anni e 7 mesi e mezzo.
Il Consiglio di Stato, in vista della situazione di fatto e della necessità d'interpretare il diritto comunitario, con sentenza 11 maggio 1967, conforme all'opinione del relatore [OSCURATO:PERSONA], sospendeva il giudizio a norma dell'articolo 117 del trattato C.E.E. e sottoponeva a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
«Se, in caso d'applicazione del regolamento n. 3, il denominatore della frazione che serve per calcolare le varie quote debba essere determinato in base alla stessa unità di tempo per tutti i paesi in cui l'interessato ha compiuto dei periodi di assicurazione. In caso affermativo, quale sia detta unità.»
Solo la [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. ha presentato in merito osservazioni scritte ed orali. Poiché il Consiglio di Stato stesso ha soltanto accennato ad una possibile soluzione della questione, dovrò innanzitutto occuparmi dell'interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulle questioni deferite
Il tenore della questione deferita, congiuntamente alla relazione [OSCURATO:PERSONA], dimostra che il Consiglio di Stato, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] supérieure, è chiaramente propenso a tener conto non solo dei periodi lavorativi e assicurativi maturati in Belgio, ma anche di quelli maturati all'estero e più precisamente in Germania. La risposta rimane comunque problematica poiché dagli antefatti non possiamo desumere con certezza quali siano i periodi lavorativi, maturati in Belgio ed in Germania, che entrano in linea di conto e quale importanza abbia la presunzione del diritto belga
(cfr.
decreto reale 17 giugno 1955) in forza della quale, se si prova di aver maturato un determinato periodo lavorativo in Belgio tra il 1
o
gennaio 1938 e il 10 maggio 1940, gli anni 1940-1945 valgono come periodo equivalente. Se tuttavia tentiamo, senza rivolgerci al Consiglio di Stato per averne maggiori lumi, di formarci un convincimento, permetterò che è opportuno a tal fine tenere conto della soluzione caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase orale. Essa implica, è vero, il rischio di dare una risposta incompleta e non esattamente corrispondente alla situazione di fatto, ma ritengo che questo rischio sia preferibile all'indugio che sarebbe provocato da una richiesta di chiarimenti al Consiglio di Stato, tanto più che questo è libero di proporci eventualmente un'altra domanda.
Innanzitutto si vuole sapere quale debba essere il
denominatore
della frazione per determinare la quota a carico dell'ente assicurativo belga nonché l'unità di tempo da usarsi.
La risposta sulle prime appare facile; come rileva la [OSCURATO:PERSONA], un'applicazione ragionevole del regolamento n. 3, che non si risolva in risultati errati, impone di usare al denominatore della frazione la stessa unità di tempo che si deve usare per calcolare la pensione teorica, cioè le prestazioni cui l'assicurato avrebbe diritto qualora avesse maturato in Belgio tutti i periodi assicurativi ed equivalenti, cumulati a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 3. Poiché però in Belgio la pensione di vecchiaia si calcola in base al numero degli anni solari (legge 21 maggio 1955), ed a norma del decreto reale 17 giugno 1955 non vengono computati gli anni durante i quali sono stati lavorati meno di 185 giorni, mentre il periodo di occupazione superiore ai 185 giorni vale per un anno intero, il denominatore della frazione belga dev'essere espresso in anni solari. Con ciò non entra in linea di conto un periodo assicurativo belga di 8 anni e 7 mesi e mezzo, che la ricorrente sostiene essere invece maturato.
Non ci possiamo però arrestare qui, poiché il nocciolo della controversia è evidentemente costituito dal
numeratore
della frazione e dall'unità di tempo da applicare ed inoltre la soluzione di questi due problemi può influire sul denominatore.
In proposito, nella fase scritta, la [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato una serie di ipotesi circa le questioni sollevate nella controversia (anni solari con periodi d'occupazione in Belgio inferiori a 185 giorni e superiori a 185 giorni; anni solari con periodi lavorativi in più Stati membri per i quali si devono sommare i vari periodi assicurativi per ottenere il periodo lavorativo minimo di 185 giorni, ed altri anni solari per i quali non è necessario applicare questo sistema, ma per i quali si deve ugualmente accertare l'effettiva sussistenza di periodi assicurativi all'estero). [OSCURATO:PERSONA] ha quindi svolto esaurientemente la teoria del come e qualmente si debba tener conto dei periodi assicurativi belgi nel computo della frazione di ripartizione; sulla necessità di detrarre i periodi assicurativi effettivi maturati all'estero da quelli belgi equivalenti maturati nello stesso anno solare e sull'unità di tempo da usarsi. Le argomentazioni appaiono piuttosto complesse, come ha rilevato l'Office national des pensions pour ouvriers in una memoria presentata alla Corte il 13 ottobre 1967; ma dovrebbero essere in generale conformi ai principi del regolamento n. 3 e potrebbero condurre ad un'adeguata soluzione del caso in esame.
Ora, già da un primo esame delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] ho tratto l'impressione che il nostro caso non si presta a fare delle teorie summenzionate l'oggetto di una decisione pregiudiziale, il cui scopo non è quello di esporre teorie generali, ma di fornire strumenti interpretativi per una determinata fattispecie. Questa impressione mi è stata confermata quando il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], nella fase orale, ha notevolmente semplificato il suo punto di vista. Malgrado i punti oscuri, il caso in esame lascia intendere a sufficienza che, nella migliore delle ipotesi, per il Consiglio di Stato potrà essere utile solo una piccola parte delle teorie generali esposte dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per quanto riguarda il diritto comunitario, i problemi rilevanti sono solo i seguenti.
Il Consiglio di Stato deve pronunciarsi sulla domanda di pensione della vedova di un lavoratore che probabilmente (stando alla relazione [OSCURATO:PERSONA], che si richiama alla più recente giurisprudenza belga) fruirà della presunzione di legge di cui al decreto reale 17 giugno 1955, in forza della quale viene riconosciuto il periodo assicurativo 1940-1945 qualora si dimostri di essere stati occupati per un determinato periodo anteriormente al 10 maggio 1940. Detto periodo assicurativo, almeno in parte (cioè nei limiti in cui non è stata svolta attività lavorativa), rappresenta un periodo equivalente ai sensi dell'articolo 1, lettera
r
, del regolamento n. 3. D'altro canto è certo che il coniuge della ricorrente, durante gli stessi anni, ha maturato un effettivo periodo assicurativo di 42 mesi in Germania, dal 1
o
marzo 1941 al 4 settembre 1944, per il quale ha diritto ad una pensione in Germania.
Se vogliamo evitare un cumulo di prestazioni relative allo stesso periodo, soluzione che la nostra giurisprudenza ha dichiarato contraria ai principi del regolamento n. 3, rimane solo la possibilità di detrarre il periodo assicurativo effettivamente maturato in Germania da quello belga equivalente e di tener conto solo del restante periodo equivalente (eventualmente sommato ai periodi belgi effettivi) ai fini del computo della quota belga. Con questo sistema è inevitabile l'uso dell'unità di tempo mese, normalmente usata in Germania, con la conseguenza che i periodi computati per il Belgio e sommanti a 8 anni devono essere trasformati in mensilità, come prescrive l'articolo 13 del regolamento n. 4. Posto che, dopo la detrazione dei periodi assicurativi effettivamente maturati all'estero, rimangono — se non erro — ancora alcune mensilità maturate in Belgio, che non possono essere trasformate in anni solari, per motivi puramente aritmetici anche il denominatore della frazione usata per calcolare la quota belga dev'essere espresso in mesi. In questo modo — supponendo esatte le cifre — si giungerebbe alla frazione
, già usata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel spéciale nella sua decisione.
Le soluzioni dovrebbero quindi essere le seguenti :
1
o
Nell'applicare il regolamento n. 3, il denominatore della frazione usata per calcolare la quota di pensione nonché l'importo teorico devono essere espressi nell'unità di tempo contemplata dalle norme dello Stato membro in forza delle quali vanno computati i periodi assicurativi.
2
o
Il numeratore della frazione, per i periodi nei quali il lavoratore era soggetto unicamente alla legislazione di detto Stato, va espresso nella stessa unità di tempo.
3
o
Qualora periodi assicurativi equivalenti riconosciuti in detto Stato coincidano con periodi assicurativi maturati effettivamente all'estero, questi ultimi devono essere detratti. In questo caso, a norma dell'articolo 13, n. 4, del regolamento n. 4, si deve effettuare la conversione nell'unità di tempo più piccola comune ai due Stati di cui trattasi, e ciò tanto per il denominatore quanto per il numeratore della frazione di ripartizione.
(
1
) Traduzione dal tedesco.