CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità La parte civile, difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni e nota spese. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna dei ricorrenti per i reati loro ascritti (danneggiamento aggravato) ritenendo che i novecentoquattro giorni di sospensione rilevati, correlati ad istanze di rinvio delle parti provate, impedissero la maturazione del termine di prescrizione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sospensione sarebbe stata illegittimamente dichiarata ogni volta che veniva ritenuta sulla base del riconoscimento di "richieste immotivate di rinvio" o comunque di richieste "non integranti legittimo impedimento, o avanzate da uno solo dei difensori. Si allegava, tra l'altro, che in occasione del rinvio disposto il 15 marzo 2017 era stato espressamente dichiarato dal Tribunale che non ricorreva alcuna ipotesi di legittimo impedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Il difensore dei ricorrenti allega che la "richiesta immotivata" di rinvio, le richieste "non integranti legittimo impedimento", come anche la richiesta proveniente da uno solo dei difensori che compongono il collegio difensivo non abbiano, ove accolte, la idoneità a determinare la sospensione del termine di prescrizione. Invero, contrariamente a quanto dedotto, è pacifico che il rinvio del processo disposto anche "su semplice richiesta" del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 37593 del 13/07/2018, G.,Rv. 273827 - 01). Si ribadisce cioè che la sospensione del termine di prescrizione deriva anche dal (mero) accoglimento di una istanza difensiva, sebbene non riconducibile al "legittimo impedimento" ed anche se proveniente da uno solo dei difensori che compongono il collegio preposto alla difesa dell'imputato. La ratio della norma è quella di consentire rinvii per esigenze della difesa, che, ove disposti, non devono però concorrere a determinare l'estinzione del reato per prescrizione. Nel caso di specie le sospensioni contestate risultano tutte legittimamente concesse. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che, tenuto conto dei parametri normativi vigenti, liquida in complessivi euro 3015, oltre accessori di legge, per [OSCURATO:PERSONA], ed in euro 3510, oltre accessori di legge, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3015 oltre accessori di legge, [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge, [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510, 00 oltre accessori di legge. Co