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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09809/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Denza 50/A - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Veneto, 7 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Bologna n. 1829/2018 pubblicata il 4.7.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 09.11.2005, ritualmente notificato, la odierna ricorrente ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) per sentirla condannare al pagamento di quanto alla stessa banca corrisposto in applicazione, sul conto corrente n. 33250.37 acceso presso la agenzia di Modena, ed estinto già in epoca in epoca anteriore all'avvio del giudizio, per usi bancari contestati come illegittimi quali interessi anatocistici, spese di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali.

La convenuta Banca ha eccepito in senso preliminare la supposta improponibilità della domanda per non aver la attrice prodotto gli estratti conto inviati, né il rendiconto finale ed ha assunto l'applicabilità, alla fattispecie, della prescrizione decennale, la legittimità dell'operata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi e la correttezza degli addebiti eseguiti per le altre voci considerate, invece, come indebite dalla attrice.

La banca, inoltre, ha prodotto copia del contratto di apertura del conto — con il quale le parti hanno pattuito la misura percentuale degli interessi debitori — del quale la odierna ricorrente ha preso atto con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.

Il Tribunale, accogliendo la relativa istanza istruttoria, ha disposto la richiesta CTU tecnico contabile, conferendogli l'incarico peritale di rielaborare il conto corrente de qua al fine di individuare il totale delle somme addebitate per i titoli contestati. [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio ha redatto la consulenza tecnica che ha depositato.

Nella CTU il consulente, dopo aver dato atto (p. 4) che erano disponibili solo i cd. riassunti scalari ha precisato che sulla base dei suddetti prospetti, in caso di rimesse considerate ripristinatorie si determinerebbero le relative ipotetiche somme specificamente elencate.

Il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha emesso, in data 10 dicembre 2013, la sentenza n. 140/2014, con la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di C 21.792,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre al pagamento delle spese di lite liquidate, previa compensazione per 1/2 dei soli onorari, in C 600,00 per anticipazioni non imponibili, C 2.250,00 per compenso, oltre accessori.

L'importo di sorta capitale corrisponde alla matematica somma degli indebiti, come accertati dalla esperita CTU, per anatocismo, spese di tenuta conto ed effetto anatocistico su di esse riferiti al solo decennio anteriore alla proposizione della domanda, vale a dire al periodo intercorrente tra il 16 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2003, data incontestata di estinzione del rapporto.

Gli indebiti riferiti al periodo antecedente al 16 gennaio 1996, sono stati ritenuti non ripetibili per intervenuta prescrizione.

L'attuale ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.

Anche i ricorrenti proponevano appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza di I grado.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'appello, ma anche l'appello incidentale dell'appellata Banca, ed ha condannato alle spese l'appellante società.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso con due motivi e memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver erroneamente la Corte d'Appello statuito in punto suddivisione degli oneri probatori con riferimento al tema delle rimesse operate in conto corrente quale elemento fondante la eccezione di intercorsa prescrizione.

La Corte avrebbe errato nell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione fissandolo, in assenza di fido, dal momento delle rimesse e non dalla chiusura del conto ed avrebbe ritenuto assolto l'onere probatorio a carico della banca sulla sussistenza della prescrizione senza l'allegazione di alcuna prova documentale. 1.1 Il motivo è infondato.

La Corte ha correttamente verificato che l'onere probatorio sull'esistenza di un affidamento era a carico dell'attuale ricorrente e che tale onere non era stato assolto.

Pertanto le rimesse effettuate hanno assunto un carattere solutorio sottoposto alla prescrizione decennale.

Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare (Cass., n. 31927/2019; Cass., n. 14958/2020).

Ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti.

Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (Cass., n. 18144/2018; Cass., n. 2660/2019;Cass., n. 33360/2022; Cass., n. 32745/2022).

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso dei rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., S.U., n. 15895/2019).

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c. per aver erroneamente, e senza motivazione alcuna, la Corte d'Appello confermato la sentenza emessa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Modena laddove quest'ultima ha erroneamente liquidato, in favore della allora attrice, le spese di lite, limitando la parametrazione di esse all'importo in sorte capitale al cui pagamento è stato condannato l'Istituto e per aver altresì compensato, nella misura di un mezzo, le medesime.

2.1. La censura è inammissibile perché è di natura meritale.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/2017; Cass., n.8421/2017; Cass.,n.23877/2021).La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (Cass., n.27364/2021).

In tema di individuazione della reciproca soccombenza va ricordato che in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa (Cass., n. 10685/2019).

3. Per quanto espresso, la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi determina il rigetto del ricorso con condanna alle spese a carico della ricorrente P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in C 5.000 per onorari e C 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I.

24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Denza 50/A - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Veneto, 7 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Bologna n. 1829/2018 pubblicata il 4.7.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 09.11.2005, ritualmente notificato, la odierna ricorrente ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) per sentirla condannare al pagamento di quanto alla stessa banca corrisposto in applicazione, sul conto corrente n. 33250.37 acceso presso la agenzia di Modena, ed estinto già in epoca in epoca anteriore all'avvio del giudizio, per usi bancari contestati come illegittimi quali interessi anatocistici, spese di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto ed interessi ultralegali. La convenuta Banca ha eccepito in senso preliminare la supposta improponibilità della domanda per non aver la attrice prodotto gli estratti conto inviati, né il rendiconto finale ed ha assunto l'applicabilità, alla fattispecie, della prescrizione decennale, la legittimità dell'operata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi e la correttezza degli addebiti eseguiti per le altre voci considerate, invece, come indebite dalla attrice. La banca, inoltre, ha prodotto copia del contratto di apertura del conto — con il quale le parti hanno pattuito la misura percentuale degli interessi debitori — del quale la odierna ricorrente ha preso atto con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. Il Tribunale, accogliendo la relativa istanza istruttoria, ha disposto la richiesta CTU tecnico contabile, conferendogli l'incarico peritale di rielaborare il conto corrente de qua al fine di individuare il totale delle somme addebitate per i titoli contestati. [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio ha redatto la consulenza tecnica che ha depositato. Nella CTU il consulente, dopo aver dato atto (p. 4) che erano disponibili solo i cd. riassunti scalari ha precisato che sulla base dei suddetti prospetti, in caso di rimesse considerate ripristinatorie si determinerebbero le relative ipotetiche somme specificamente elencate. Il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha emesso, in data 10 dicembre 2013, la sentenza n. 140/2014, con la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di C 21.792,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre al pagamento delle spese di lite liquidate, previa compensazione per 1/2 dei soli onorari, in C 600,00 per anticipazioni non imponibili, C 2.250,00 per compenso, oltre accessori. L'importo di sorta capitale corrisponde alla matematica somma degli indebiti, come accertati dalla esperita CTU, per anatocismo, spese di tenuta conto ed effetto anatocistico su di esse riferiti al solo decennio anteriore alla proposizione della domanda, vale a dire al periodo intercorrente tra il 16 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2003, data incontestata di estinzione del rapporto. Gli indebiti riferiti al periodo antecedente al 16 gennaio 1996, sono stati ritenuti non ripetibili per intervenuta prescrizione. L'attuale ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Bologna. Anche i ricorrenti proponevano appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza di I grado. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'appello, ma anche l'appello incidentale dell'appellata Banca, ed ha condannato alle spese l'appellante società. La [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso con due motivi e memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver erroneamente la Corte d'Appello statuito in punto suddivisione degli oneri probatori con riferimento al tema delle rimesse operate in conto corrente quale elemento fondante la eccezione di intercorsa prescrizione. La Corte avrebbe errato nell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione fissandolo, in assenza di fido, dal momento delle rimesse e non dalla chiusura del conto ed avrebbe ritenuto assolto l'onere probatorio a carico della banca sulla sussistenza della prescrizione senza l'allegazione di alcuna prova documentale. 1.1 Il motivo è infondato. La Corte ha correttamente verificato che l'onere probatorio sull'esistenza di un affidamento era a carico dell'attuale ricorrente e che tale onere non era stato assolto. Pertanto le rimesse effettuate hanno assunto un carattere solutorio sottoposto alla prescrizione decennale. Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare (Cass., n. 31927/2019; Cass., n. 14958/2020). Ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (Cass., n. 18144/2018; Cass., n. 2660/2019;Cass., n. 33360/2022; Cass., n. 32745/2022). In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso dei rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., S.U., n. 15895/2019). 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c. per aver erroneamente, e senza motivazione alcuna, la Corte d'Appello confermato la sentenza emessa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Modena laddove quest'ultima ha erroneamente liquidato, in favore della allora attrice, le spese di lite, limitando la parametrazione di esse all'importo in sorte capitale al cui pagamento è stato condannato l'Istituto e per aver altresì compensato, nella misura di un mezzo, le medesime. 2.1. La censura è inammissibile perché è di natura meritale. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/2017; Cass., n.8421/2017; Cass.,n.23877/2021).La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (Cass., n.27364/2021). In tema di individuazione della reciproca soccombenza va ricordato che in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa (Cass., n. 10685/2019). 3. Per quanto espresso, la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi determina il rigetto del ricorso con condanna alle spese a carico della ricorrente P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in C 5.000 per onorari e C 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 09809/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris