CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15050/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 33 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in atti, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente- avverso il decreto nr.cron. 2235/2016 del Tribunale di Roma depositato il 6/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA]. Coop.) propose istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], in privilegio pignoratizio, per la somma di € 4.000.000 oltre interessi moratori, in virtù del finanziamento da essa erogato alla società poi fallita in esecuzione del “[OSCURATO:PERSONA] e Finanziario di Risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria del [OSCURATO:PERSONA]”, la cui ragionevolezza era stata attestata ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. ; il [OSCURATO:PERSONA] ammise il credito al chirografo, in accoglimento delle eccezioni di invalidità/revocabilità del pegno sollevate dal curatore, e nella minor misura di € 4.000.000, esclusi gli interessi moratori. 2. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla Banca ( che nel ricorso aveva chiesto l’ammissione in privilegio di un credito di € 1.533.303,37, salvo rettificare nella memoria conclusiva l’importo, elevandolo alla somma di € 4.089.797,35, comprensiva degli interessi)è stata respinta dal Tribunale di Roma con decreto del 6. 5.2016. Il giudice del merito:i) ha ri tenuto infondat a l’ eccezione , svolta in via pregiudiziale dall’opponente, di esistenz a di un giudicato esterno in ordine all’accertamento della validità del p iano attestato di risanamento; ii) ha dichiarato inammissibile la modifica del quantum della domanda operata dalla Banca nella seconda memoria conclusionale, affermando che sull’ammi ssione al chirografo della parte di credito per la quale non era stato richiesto il riconoscimento del privilegio nel ricorso introduttivo si era formato un “ giudicato parziale endoconcorsuale ” ; iii ) ha infine ritenuto che non vi fosse prova dell ’esistenza stessa del p iano attestato, posto che quello allegato dall’opponente, redatto dall’advisor il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era completo, in quanto nella relazione di asseverazione l’attestatore aveva dato atto di una successiva integrazione, del 10.11.2009, che però non era stata prodotta, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione l’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) ha proposto ricorso perla c assazione del decreto, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’istituto di credito deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno. Osserva che nel corso del giudizio erano sopravvenuti numerosi decreti, alcuni dei quali divenuti definitivi perché non impugnati, emessi tutti nell’ambito di analoghi giudizi ex art. 98 l.f all. vertenti tra i fallimenti di altre società del [OSCURATO:PERSONA] e le banche finanziatrici, con i quali il Tribunale di Roma aveva accertato la validità e l’efficacia del piano attestato di risanamento, sottolineando, in particolare, la sua piena idoneità a garantire l’effetto dell’esenzione da revocatoria ordinaria e fallimentare previsto dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e che, di conseguenza, a fronte della preclusionecostituita dal giudicato, non era più possibile mettere in discussione l’esistenza del piano e la sua validità; sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che il giudicato formatosi in quei giudizi avrebbe quantomeno un’efficacia indiretta e/o riflessa sul presente, in ragione dello stretto nesso di interdipendenza tra le posizioni dei singoli fallimenti delle società del gruppo. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di specificità del ricorso. P ertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato ha l’onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza- emessa nel separato giudizio - di cui invoca l’autorità , non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass nr 157 37 /2017 ; conf., ex multis , Cass. n. 13988/2018) e di provarne il passaggio in giudicato, corredandola della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendo la circostanza ritenersi provata in mancanza di contestazione sul punto della controparte (cfr. Cass. 6868/2022 9746/2017 , 19883/2013,22644/2004). 2.2 Nella specie la ricorrente si è limitata a sostenere che il giudicato in ordine alla validità e all’efficacia del piano attestato si sarebbe formato sui decreti nn. 431/2015, 484/2015 e 486/2015, emessi dal Tribunale di Roma in giudizi di opposizione allo stato passivo che avevano come controparte il F allimento [OSCURATO:PERSONA] srl, società appartenente al [OSCURATO:PERSONA], ma non ha fornito prova del proprio assunto mediante la prescritta attestazione dellaCancelleria. 3. Con il secondo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 1367-1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura il capo del decreto impugnato che ha dichiarato inammissibile la modifica, nel quantum, della domanda. Evidenzia al riguardo di essere incorsa in un mero errore materiale ( peraltro corretto sin dalla prima memoria conclusionale e non, come affermato dal tribunale , solo con la seconda memoria)nella redazione del ricorso in opposizione- laddove aveva chiesto l’ammissione in privilegio di un credito di soli euro 1.533.303,37, in luogo di quello di euro 4.089.797,35 insinuato allo stato passivo e già ammesso al chirografo per euro 4.000.000- e lamenta che il giudice si sia limitato a prendere atto del mero dato numerico, benché frutto di un refuso evidente, desumibile sia dall’andamento complessivo del contenzioso endofallimentare concernente l’accertamento del credito sia dal suo contegno processuale e dalle difese spiegate nell’atto di opposizione, volte esclusivamente a contestare il mancat o riconoscimento del privilegio pignoratizio e non contenenti alcun accenno alla supposta, parziale rinunciaa tale collocazione . 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 E’ pacifico che la banca si sia insinuata al passivo per il credito pignoratizio di € 4.000.000 oltre interessi e che il credito per sorte sia stato ammesso al chirografo, avendo il curatore eccepito unicamente l’invalidità e/o l’inefficacia della garanzia. 3.3Ciò premesso, va ribadito, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che « nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata» (cfr. Cass. 8225/2004, 27428/2005 e 13602/2019). 3.4 I l tribunale capitolin o non si è attenut o a tal e principi o in quanto, di fronte alla indicazione in ricorso di un a somma d a ammettere al privilegio del tutto incongruaed eccentrica rispetto al quantum richiesto ed ammesso dal [OSCURATO:PERSONA], ha escluso in via meramente assertiva la sussistenza dell’errore materiale invocato dalla banca, omettendo di interpretare la domanda secondo il principio di conservazione degli atti giuridici e di compiere, a tal fine, un’analisi del l’atto di opposizione, onde verificare se dal suo tenore complessivo emergesse l’effettiva volontà dell’opponente di rinunciare all’ammissione al privilegio su oltre la metà del credito riconosciuto al chirografo . 4. Con il terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., la ricorrente censura il capo del decreto impugnato con il quale il tribunale ha respinto nel merito la domanda, escludendo che potesse ritenersi provata l’esistenza stessa del piano, in quanto l’attestatore, nella relazione di asseverazione, aveva dato atto di una successiva integrazione, del 18.11.2009, attestando il piano così come integrato e modificato, senza, tuttavia, che “di tale integrazione al piano” vi fosse “evidenza documentale alcuna”. Rileva, in particolare, che la pronuncia appare gravemente errata, nonché paradossale, avendo essa prodotto su b. doc. 8 il piano (denominato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 2009/2011), affidato ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché copia della relazione di attestazione del “Piano di risanamento e di riequilibrio della situazione finanziaria del [OSCURATO:PERSONA]”, redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA] (nelle date del 12 ottobre e del 19 novembre 2009) giusta verbale di asseverazione di perizia per atto [OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2009. 4.1 Analoghe censure sono svolte con il quarto ed il quinto motivo del ricorso, sotto i distinti profili dell’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e della v iolazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione omessa o apparente , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante lo stretto rapporto di connessioneche li lega, sono fondati. 5.1 Come già rilevato da questa Corte in fattispecie identica alla presente, « risulta invero evidente il vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione del tribunale, il quale, da un lato, ha riconosciuto che era stato redatto dall’advisor un piano di risanamento, poi parzialmente modificato, che era stato attestato “così come modificato e integrato” dal professionista a ciò abilitato e, dall’altro, ha ritenuto che la sua esistenza non fosse stata provata solo perché l’opponente lo aveva depositato nella versione originaria, priva delle modifiche. L’esistenza del piano era stata peraltro riconosciuta in sede di verifica e il relativo accertamento doveva ritenersi coperto da giudicato interno, posto che il credito derivante dal finanziamento erogato dall'allora [OSCURATO:PERSONA] in sua esecuzione era stato ammesso al passivo, sia pure al chirografo, sicché l'unica questione ancora dibattuta fra le parti concerneva l'applicabilità o meno al piano medesimo dell'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma lett. d) l. fall. che il G.D., accogliendo l'eccezione revocatoria dell'ipoteca sollevata dal curatore, aveva escluso: ciò che unicamente era chiesto al tribunale in sede di opposizione era dunque dì verificare, con giudizio da compiersi ex ante , l'attitudine del piano all'attuazione del risanamento, e a tale verifica non poteva essere di ostacolo la mancata allegazione di un documento che aveva già formato oggetto di valutazione attestativa da parte del professionista incaricato. » (Cass. 26203/2022 e 26180/2022). 5.2. D’altra parte, come pure già rilevato nei precedenti citati, nonché nell’ord. Cass. n. 13719/ 2016 , il tribunale, qualora avesse ritenuto indispensabile l’esame del documento non prodotto, avrebbe dovuto richiedere alle parti i chiarimenti necessari, anche a fini integrativi documentali, o indicare le questioni connesse al mancato suo deposito, rilevabili anche d’ufficio (fra cui quelle relative alla parte su cui ricadeva l’onere di produzione), o disporne l’acquisizione d’ufficio. 6. Resta assorbito il sesto motivo del ricorso, con il quale l a ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 98 l.f. e dell’art. 210 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il giudice erroneamente considerato inammissibile la richiesta di ordine di esibizione della nota integrativa ritenuta fondamentale al fine della prova dell’esistenza del Piano. 7. All’accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizioneanche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte: accoglie i l secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso; dichiara inammissibile il primo e assorbito il sesto ; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione,