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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 7/1972

ECLI:IT:COST:1972:7
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di Genova (ordinanza 20 ottobre 1970) hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, nella parte in cui dichiara non punibile per ritrattazione soltanto l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e non anche colui che abbia prestato giuramento decisorio.

Entrambi i giudici hanno invocato la violazione del principio di eguaglianza ed hanno, all'uopo, rilevato che la norma denunziata distingue perché il codice civile abrogato dava effetto relativo al giuramento suppletorio mentre oggi l'articolo 2738 del codice civile vigente dà la medesima efficacia al giuramento suppletorio e a quello decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna prova in contrario.

Nessuna parte si è costituita nei rispettivi processi innanzi a questa Corte; non v'è stato nemmeno intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. :

1. - Le cause possono riunirsi riguardando identica questione.

2. - I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.), hanno visto una lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno avvertito che, nei processi riguardo ai quali dovevano pronunciarsi, non era in giuoco alcuna ritrattazione del giuramento prestato; cosicché non veniva in applicazione il limite ritenuto ragione di disparità.

È stata da essi proposta cioè una questione meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice penale; ma, come è stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16 dicembre 1968, n. 134).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di Genova (ordinanza 20 ottobre 1970) hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, nella parte in cui dichiara non punibile per ritrattazione soltanto l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e non anche colui che abbia prestato giuramento decisorio. Entrambi i giudici hanno invocato la violazione del principio di eguaglianza ed hanno, all'uopo, rilevato che la norma denunziata distingue perché il codice civile abrogato dava effetto relativo al giuramento suppletorio mentre oggi l'articolo 2738 del codice civile vigente dà la medesima efficacia al giuramento suppletorio e a quello decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna prova in contrario. Nessuna parte si è costituita nei rispettivi processi innanzi a questa Corte; non v'è stato nemmeno intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Le cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. : 1. - Le cause possono riunirsi riguardando identica questione. 2. - I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.), hanno visto una lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno avvertito che, nei processi riguardo ai quali dovevano pronunciarsi, non era in giuoco alcuna ritrattazione del giuramento prestato; cosicché non veniva in applicazione il limite ritenuto ragione di disparità. È stata da essi proposta cioè una questione meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice penale; ma, come è stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16 dicembre 1968, n. 134). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 7/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris