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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20516/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 624-bis, primo e terzo comma, 625, nn. 2 e 7, 56-624-bis, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito; ritenuto che esso sia, in primo luogo, aspecifico perché deduce, in maniera del tutto generica, l'assenza di elementi di riscontro rispetto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi in alcun modo con la motivazione resa dalla Corte di appello; ritenuto, inoltre, che il motivo sia manifestamente infondato alla luce della congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato che ha delineato, in maniera del tutto adeguata, il significativo quadro indiziario posto alla base del giudizio di responsabilità (v., in particolare, la pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 624-bis, primo e terzo comma, 625, nn. 2 e 7, 56-624-bis, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito; ritenuto che esso sia, in primo luogo, aspecifico perché deduce, in maniera del tutto generica, l'assenza di elementi di riscontro rispetto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi in alcun modo con la motivazione resa dalla Corte di appello; ritenuto, inoltre, che il motivo sia manifestamente infondato alla luce della congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato che ha delineato, in maniera del tutto adeguata, il significativo quadro indiziario posto alla base del giudizio di responsabilità (v., in particolare, la pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
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