CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35450/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20946/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Sicilia n.66; -controricorrente- avverso la sentenza n.164/1/15 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 10 giugno 2014, depositata in data 4 febbraio 2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.164/1/15 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 10 giugno 2014, depositata in data 4 febbraio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello principale dell'ufficio e quello incidentale del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento di maggior reddito, ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2007, basato sulla movimentazione bancaria; la C.t.p. di Matera, in primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che i versamenti contestati potessero essere in parte giustificati, in considerazione delle disponibilità finanziarie del contribuente di euro 88.657,00, rettificate in euro 65.696,00 per effetto dei consumi Istat 2007, derivanti da una polizza vita e dall'eredità materna, anche se i versamenti sui conti correnti riconducibili al contribuente non seguivano una specifica regola temporale; la C.t.r., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione dei primo giudice, ritenendo che « i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, a meno che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni; i predetti dati hanno un contenuto complesso e consentono di riferire i movimenti bancari all'attività svolta dalla persona fisica e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti, a meno che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili. L'accertamento di movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate, ancorché inerenti a conti correnti nominativi formalmente intestati o cointestati ad altri soggetti, legittima l'integrazione dei ricavi. Gli indizi raccolti dall'Ufficio non sono stati confutati dal contribuente con idonea prova contraria documentale e ciò ha determinato un coacervo di elementi tali da giustificare l'utilizzazione dei dati bancari raccolti ai fini dell'accertamento eseguito. Ed infine, le disponibilità finanziarie pari ad € 88.657,00 devono essere ridotte ad C 65.696,00 per effetto dei consumi ISTAT anno 2007 e di conseguenza risulta corretta la riduzione operata dai primi Giudici del reddito imponibile complessivo da euro 258.364,00 ad € 192.608,00»; a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 settembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata il giorno 8 settembre 2021, il controricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi, di cui all'art.6 d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, ed avendo provveduto al pagamento delle rate dovute, come da documentazione allegata; successivamente, a seguito di replica dell'Avvocatura dello Stato, che evidenziava che la definizione riguardava le cartelle emesse in pendenza di giudizio per importi parziali, lo stesso controricorrente revocava la propria istanza;[OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione alli art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, le conclusioni dei giudici di appello, confermative di quelle dei giudici di primo grado, sono illegittime, in quanto violano chiaramente l'art. 32 del d.P.R. n.600/73 sotto un duplice aspetto, sia perché i giudici hanno assunto come raggiunta la prova che il contribuente, per gli anni 2007 e 2008, aveva avuto a disposizione somme di denaro utilizzate nell'ambito del nucleo familiare rispettivamente di complessivi C 88.657,00 ed C 70.000,00, genericamente giustificate, come, ad esempio, l'essere somme ereditate dalla madre, sia perché il contribuente non ha assolto all'onere probatorio con documentazione da cui risulti con certezza l'assoluta irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti contestati; nel caso di specie, invece, sarebbero del tutto mancanti documenti idonei a dimostrare in modo "oggettivo e determinato la natura e l'origine delle movimentazioni finanziarie", in particolare dei versamenti contestati al professionista; il motivo è fondato e va accolto; preliminarmente, deve precisarsi che il ricorso non incorre nello sbarramento della cd. "doppia conforme", in quanto l'ufficio denunzia una violazione di legge, in relazione alla corretta ripartizione dell'onere della prova ed alla natura della prova posta a carico del contribuente; come più volte rimarcato da questa Corte, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n.288 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi», ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, a seconda che riguardi un imprenditore ovvero un lavoratore autonomo; per cui, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati sul conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass.nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016); nel caso di specie, in cui il contribuente svolge la professione di medico, l'amministrazione finanziaria, in merito all'applicazione delle presunzioni ai movimenti bancari di prelevamento, ha preso atto dello "ius superveniens" seguìto alla citata sentenza della Corte costituzionale; pertanto, la materia controversa riguarda solo le operazioni di versamento recuperate a tassazione, in quanto ritenute dall'amministrazione finanziaria prive di giustificazione;in relazione ad esse, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei summenzionati principi in tema di onere della prova, ritenendo che il rilievo generico di disponibilità di somme da parte del contribuente, perché frutto di risparmi o provenienti da una polizza vita o dall'eredità materna, potesse giustificare i singoli versamenti contestati, senza valutare se tali elementi, forniti a giustificazione dal contribuente, potessero integrare la prova analitica della provenienza delle somme oggetto dei versamenti, idonea a superare la presunzione di cui all'art.32 d.P.R. n.600/1973; invero, la C.t.r sul punto si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, afferma, in palese violazione di legge, che, in presenza dì disponibilità della più varia natura, non possa essere considerato indice di evasione il versamento sui conti correnti del professionista di somme, che, indipendentemente da ogni correlazione temporale con l'acquisizione delle suddette disponibilità, potrebbero derivare da risparmi detenuti in casa anche per lungo tempo; in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà a determinare gli importi ancora dovuti, detrattì quelli per i quali il contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità; P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provv