CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30704-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la revocazione dell'ordinanza n. 33444/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 33444 depositata l’11. 11. 202 1 , che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, proposto in via principale,per la cassazione della sentenza n. 1805 del 2019 della Corte di appello di Catanzaro, che,accogliendo solo parzialmente la sua domanda, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 20.400,34 a titolo di compenso per l’attività di assistenza legale prestata in suo favore dall’odierno ricorrente; letto il controricorso diBarbuto Luciana; viste le memorie; Rilevato che: il primo motivo di ricorso denunzia l’erroneità della ordinanza impugnata per avere applicato nella fattispecie l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, piuttosto che la corretta disciplina, ratione temporis applicabile, posta dall’art. 3 della tariffa penale del d.m. n. 127 del 2004; con un secondo motivo il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata è incorsa in errore di fatto, ai sensi dell’art. 394 n. 4, cod. proc. civ., che ne ha condizionato la decisione, consistito in una e rronea lettura e c onsiderazione delle censure sollevate dall’odierno ricorrente con il secondo motivo del ricorso principale, che ha portato il giudicante a nonesaminare e pronunciarsi sui vizi di omessa motivazione ed omesso esame di fatti decisivi ivi denunziati con riferimento alla liquidazione operata dalla Corte di appello di alcune voci della parcella ( consultazione con il magistrato, indennità di accesso agli uffici, indennità di trasferta, numero delle udienze ), affette anche da alcuni errori di calcolo.Considerato che: per giurisprudenza costante di questa Corte l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le varie, v. Cass. n. 6405 del 2018: Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 22171 del 2010 );ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso ovvero una errata valutazione della motivazione della sentenza impugnata - qualificando come errore di pe rcezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta -si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. n. 10184 del 2018; Cass. n. 14937 del 2017; Cass. n. 5221 del 2009); mentre l’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc. c iv ., è esperibile per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimitàche, avuto riguardo al capo della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, bensì una errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio( Cass. S.U. n. 31032 del 2019;Cass. n. 10184 del 2018 ; Cass. n. 4605 del 2 013 ; Cass. n. 25560 del 2016;Cass. n. 3760 del 2018 ) ; alla luce dell’orientamento richiamato, il ricorso per revocazione non appare idoneo a superare il preliminare vaglio di ammissibilità, atteso che gli errori denunziati prospettano errori di diritto e di esaustività e completezza della motivazione, non errori aventi naturarevocatoria; con riferimento al primo motivo, la censura sul l’erronea applicazione delle disposizioninormative sulla liquidazione dei compensi professionali in materia civile in luogo che di quelle poste in materia penale non prospetta un errore revocatorio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7127 del 29/03/2006; Rv. 587498; nello stesso senso Cass. n. 21725/2018 in motivazione); quanto alla seconda censura, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che la Corte ha esaminato il secondo motivo del ricorso principale e si è pronunciata su di esso, escludendo la sussistenza di alcun profilo di apparenza della motivazione e dichiarando le doglianze ivi sollevate inammissibili in quanto rivolte nei confronti di valutazioni di fatto del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità; in ogni caso, l’erronea valutazione di un motivodi ricorso non è errore revocatorio ( Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 Rv. 656234e altre); l’omessa indicazione nell’ordinanza delle specifiche censure sollevat e dal ricorrente in ordine alla liquidazione di alcune voci del compenso professionale richiesto non appare autonomamente apprezzabile sotto il profilo dell’errore di fatto denunziato, in assenza di elementi che inducano a ritenere che la motivazione che sostiene la pronuncia di inammissibilità del motivo non sia ad esse riferibili; e ancora, l’errore revocatorio deve cadere su un fatto che non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e nel caso in esame, la liquidazione delle varie voci di tariffa costituiva un punto controverso su cui l’ordinanza si è pronunciata, laddove a pagg. 2 e 3, ha ritenuto trattarsi di censure di merito; il ricorso per revocazione va pertanto dichiarato inammissibile;le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se