Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34746/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di cassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.Sentito il difensor del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 dicembre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] sezione di questa Corte dicassazione (composta da un collegio della Prima sezione) ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza della Cortedi assise di appello di Catanzaro che, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettatol’istanza proposta dal prevenuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 671 cod.proc. pen. (in relazione a dei delitti di estorsione ed a seguito delle nuovedichiarazioni della persona offesa).2.

Propone ricorso straordinario per errore di fatto il prevenuto, a mezzo delproprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tremotivi.2.1.

Con il primo eccepisce la nullità della fase di legittimità, non avendo, lacancelleria della Prima sezione, notificato l’avviso di fissazione di udienza davantialla [OSCURATO:PERSONA] sezione al medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato comunicato al soloco-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di vizio che comporta la nullità assoluta dell’udienza stessa, anchenel procedimento di esecuzione (SU [OSCURATO:PERSONA]. 263598; Sez. 1 n. 7189/2023).2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto dimotivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del ricorso originario.[OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] sezione) della Corte di cassazione non si èlimitata al proprio compito che è soltanto quello di rilevare la manifestainammissibilità del ricorso ma ha anche inteso formulare un principio di diritto inordine alla preclusione della proposizione di nuova istanza in sede esecutiva seriproduttiva di una precedente richiesta.[OSCURATO:PERSONA] sezione, poi, non aveva poi colto l’elemento di novità contenutonelle dichiarazioni della persona offesa, che, rispondendo al difensore, avevachiarito la contestualità delle richieste estorsive del prevenuto in relazione a tuttii locali dalla persona offesa gestiti.Elemento di novità che, invece, certamente ricorreva.2.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione fra i dueepisodi estorsivi in relazione ai quali era stata avanzata l’istanza.La persona offesa aveva infatti ben spiegato come, per tutti i locali di suaproprietà, gli era stato imposto l’affidamento del servizio di sicurezza a soggettideterminati dagli estortori.Dettagliando le circostanze di fatto che avrebbero imposto tale giudizio erapportandole ai requisiti di applicabilità dell’art. 81 cpv cod. pen.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.4.

Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

Quanto all’eccepita nullità discendente dalla notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza di trattazione al solo co-difensore, deve ricordarsi come sia giàripetutamente affermato (e da ultimo vd.

Sez. 2 - , Sentenza n. 12736 del24/02/2026, Rv. 289725 – 02; in tema di giudizio di appello ma si tratta di unprincipio di diritto perfettamente applicabile anche rispetto al giudizio dilegittimità) che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno deidue difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità di ordine generale aregime intermedio, che deve essere eccepita dal codifensore ritualmente avvisatonel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito daldeposito delle conclusioni scritte.Del resto, anche le Sezioni unite (con le sentenze n. 39060 del 16/07/2009,Aprea, Rv. 244187 - 01 e n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01)avevano precisato che la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avvisodell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancataproposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore.In nessuna delle pronunce citate si fa poi riferimento alla condizione pretesadalla difesa: la necessità della prova che il difensore citato sia a conoscenza dellamancata notifica al co-difensore.Del resto, logica vuole che i due co-difensori di un medesimo imputato sicoordinino in vista della celebranda udienza, così da potersi anche comunicare glieventuali vizi di notifica che solo ad uno degli stessi attengano.2.

Con la sentenza impugnata non è stato formulato alcun principio di dirittoposto che l’inammissibilità della mera riproposizione di una istanza avanzata aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen. è principio giurisprudenziale oggetto di costanteconferma (di recente: Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio, Rv.284242 – 01).Né sarebbe stato precluso alla [OSCURATO:PERSONA] sezione formulare un eventualeprincipio di diritto (l’interrogazione al CED della Cassazione consente diindividuare, ad oggi, n. 266 massime giurisprudenziali tratte da sentenze di talesezione).3.

Da ultimo, risulta evidente come l’argomento speso nel terzo motivo inordine alla ricorrenza della continuazione fra le sentenze indicate sia inammissibilesotto plurimi profili.L’argomentazione proposta deriva da una prova che la stessa difesa assumeessere nuova e che pertanto non poteva essere oggetto del precedente giudizio.La stessa poi è anche versata in fatto e tende al superamento degliaccertamenti contenuti nelle sentenze rispetto alle quali è stata avanzata istanzaex art. 671 cod. proc. pen., superamento impedito dai rispettivi giudicati.Ed infine le ragioni dell’odierna istanza non individuano un presunto errore difatto commesso dal giudice (la [OSCURATO:PERSONA] sezione) ma, al più (e nemmeno questo inrealtà visto che si tratta di un “fatto nuovo”) un errore di giudizio.Travalicando così i limiti fissati dall’invocato art. 625 bis cod. proc. pen.4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di cassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.Sentito il difensor del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] sezione di questa Corte dicassazione (composta da un collegio della Prima sezione) ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza della Cortedi assise di appello di Catanzaro che, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettatol’istanza proposta dal prevenuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 671 cod.proc. pen. (in relazione a dei delitti di estorsione ed a seguito delle nuovedichiarazioni della persona offesa).2. Propone ricorso straordinario per errore di fatto il prevenuto, a mezzo delproprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tremotivi.2.1. Con il primo eccepisce la nullità della fase di legittimità, non avendo, lacancelleria della Prima sezione, notificato l’avviso di fissazione di udienza davantialla [OSCURATO:PERSONA] sezione al medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato comunicato al soloco-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di vizio che comporta la nullità assoluta dell’udienza stessa, anchenel procedimento di esecuzione (SU [OSCURATO:PERSONA]. 263598; Sez. 1 n. 7189/2023).2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto dimotivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del ricorso originario.[OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] sezione) della Corte di cassazione non si èlimitata al proprio compito che è soltanto quello di rilevare la manifestainammissibilità del ricorso ma ha anche inteso formulare un principio di diritto inordine alla preclusione della proposizione di nuova istanza in sede esecutiva seriproduttiva di una precedente richiesta.[OSCURATO:PERSONA] sezione, poi, non aveva poi colto l’elemento di novità contenutonelle dichiarazioni della persona offesa, che, rispondendo al difensore, avevachiarito la contestualità delle richieste estorsive del prevenuto in relazione a tuttii locali dalla persona offesa gestiti.Elemento di novità che, invece, certamente ricorreva.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione fra i dueepisodi estorsivi in relazione ai quali era stata avanzata l’istanza.La persona offesa aveva infatti ben spiegato come, per tutti i locali di suaproprietà, gli era stato imposto l’affidamento del servizio di sicurezza a soggettideterminati dagli estortori.Dettagliando le circostanze di fatto che avrebbero imposto tale giudizio erapportandole ai requisiti di applicabilità dell’art. 81 cpv cod. pen.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. Quanto all’eccepita nullità discendente dalla notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza di trattazione al solo co-difensore, deve ricordarsi come sia giàripetutamente affermato (e da ultimo vd. Sez. 2 - , Sentenza n. 12736 del24/02/2026, Rv. 289725 – 02; in tema di giudizio di appello ma si tratta di unprincipio di diritto perfettamente applicabile anche rispetto al giudizio dilegittimità) che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno deidue difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità di ordine generale aregime intermedio, che deve essere eccepita dal codifensore ritualmente avvisatonel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito daldeposito delle conclusioni scritte.Del resto, anche le Sezioni unite (con le sentenze n. 39060 del 16/07/2009,Aprea, Rv. 244187 - 01 e n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01)avevano precisato che la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avvisodell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancataproposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore.In nessuna delle pronunce citate si fa poi riferimento alla condizione pretesadalla difesa: la necessità della prova che il difensore citato sia a conoscenza dellamancata notifica al co-difensore.Del resto, logica vuole che i due co-difensori di un medesimo imputato sicoordinino in vista della celebranda udienza, così da potersi anche comunicare glieventuali vizi di notifica che solo ad uno degli stessi attengano.2. Con la sentenza impugnata non è stato formulato alcun principio di dirittoposto che l’inammissibilità della mera riproposizione di una istanza avanzata aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen. è principio giurisprudenziale oggetto di costanteconferma (di recente: Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio, Rv.284242 – 01).Né sarebbe stato precluso alla [OSCURATO:PERSONA] sezione formulare un eventualeprincipio di diritto (l’interrogazione al CED della Cassazione consente diindividuare, ad oggi, n. 266 massime giurisprudenziali tratte da sentenze di talesezione).3. Da ultimo, risulta evidente come l’argomento speso nel terzo motivo inordine alla ricorrenza della continuazione fra le sentenze indicate sia inammissibilesotto plurimi profili.L’argomentazione proposta deriva da una prova che la stessa difesa assumeessere nuova e che pertanto non poteva essere oggetto del precedente giudizio.La stessa poi è anche versata in fatto e tende al superamento degliaccertamenti contenuti nelle sentenze rispetto alle quali è stata avanzata istanzaex art. 671 cod. proc. pen., superamento impedito dai rispettivi giudicati.Ed infine le ragioni dell’odierna istanza non individuano un presunto errore difatto commesso dal giudice (la [OSCURATO:PERSONA] sezione) ma, al più (e nemmeno questo inrealtà visto che si tratta di un “fatto nuovo”) un errore di giudizio.Travalicando così i limiti fissati dall’invocato art. 625 bis cod. proc. pen.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris