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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2019

Cassazione n. 14813/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE di MAFALDA-intimato-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE, in CAMPOBASSO, n. 51/2019 depositata il 08/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19937/2019Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 14813/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Il Comune di Mafalda con tre distinti avvisi di accertamentonotificati ai ricorrenti, comproprietari pro-indiviso ciascuno della quotadi 3/18 dell’area – di superficie di mq. 112.020 - sita in agro di Mafalda,con destinazione urbanistica artigianato e piccola industria, haaccertato per l’anno 2012 una minore imposta I.M.U. versata rispettoa quella dovuta e ne ha reclamato la differenza, oltre interessi esanzioni, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in € 421,00, quanto a Carile AntonioRocco in € 421,00 e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in € 457,00.

Lamaggiore imposta è pretesa perché i ricorrenti avevano pagato l’I.M.U.per il 2012 in riferimento al valore di € 347.121,01 attribuito dalComune di Mafalda all’area edificabile agli effetti I.C.I. per l’anno 2011,mentre il valore dell’area è stato elevato dal Comune per l’anno 2012agli effetti I.M.U. ad € 672.120,00, in ragione cioè di € 6,00 al mq.2.

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento e laCTP di Campobasso, con sentenza n. 360/3/2016, ha rigettato ilricorso, con condanna alle spese, nella contumacia del Comune.3.

Avverso tale decisione hanno interposto appello i contribuenti.4.

La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, harigettato il gravame, confermando la legittimità della pretesaimpositiva, ritenendo che l’area fosse fabbricabile in quanto inclusanello strumento urbanistico comunale, indipendentemente dall’usoconcreto o dall’approvazione regionale.

Ha precisato che gli atticomunali che determinano i valori delle aree non possono esseredisapplicati in sede tributaria, ma dovevano essere impugnati davantial giudice amministrativo, e rilevato che, non essendo i contribuenticoltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, non potevanobeneficiare delle agevolazioni previste per i terreni agricoli, pur sedestinati all’edificazione.Numero registro generale 19937/2019Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 14813/2026Data pubblicazione 18/05/20265.

Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.6.

L’intimato non ha depositato controricorso.7.

Su proposta del relatore della sesta sezione, che avevaravvisato un'ipotesi di inammissibilità, è stata fissata udienzacollegiale, ed il collegio ha rinviato ad udienza pubblica.8.

Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato istanza di rinuncia limitatamente a tale parte ricorrente,nonché documenti ex art. 372 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare si deve rilevare che la nuova difesa di CarileAlessandro, nel rinunciare al ricorso, ha comunicato altresì il decesso(avvenuto in data 8/7/2024) del precedente difensore – l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carile – che risulta essere anche parte di questo giudizio e difensoredel terzo ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].2.

Deve quindi darsi comunicazione a quest’ultimo delleconseguenze giuridiche del decesso del proprio difensore - che nelprocesso di legittimità non comporta interruzione del giudizio - e dellapossibilità di nominare un nuovo difensore in sostituzione: difatti, perprincipio consolidato, nel giudizio di cassazione,il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione delprocesso, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza didiscussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmenteper consentirle la nomina di un nuovo difensore (Cass. 29/01/2026, n.1986; Cass. 20/09/2013, n. 21608 (Rv. 627660 - 01)).3.

Va quindi onerata la cancelleria della comunicazione delpresente provvedimento.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica dellapresente ordinanza interlocutoria a [OSCURATO:PERSONA] che vieneinvitato a nominare un nuovo difensore .Numero registro generale 19937/2019Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 14813/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE di MAFALDA-intimato-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE, in CAMPOBASSO, n. 51/2019 depositata il 08/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19937/2019Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 14813/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Il Comune di Mafalda con tre distinti avvisi di accertamentonotificati ai ricorrenti, comproprietari pro-indiviso ciascuno della quotadi 3/18 dell’area – di superficie di mq. 112.020 - sita in agro di Mafalda,con destinazione urbanistica artigianato e piccola industria, haaccertato per l’anno 2012 una minore imposta I.M.U. versata rispettoa quella dovuta e ne ha reclamato la differenza, oltre interessi esanzioni, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in € 421,00, quanto a Carile AntonioRocco in € 421,00 e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in € 457,00. Lamaggiore imposta è pretesa perché i ricorrenti avevano pagato l’I.M.U.per il 2012 in riferimento al valore di € 347.121,01 attribuito dalComune di Mafalda all’area edificabile agli effetti I.C.I. per l’anno 2011,mentre il valore dell’area è stato elevato dal Comune per l’anno 2012agli effetti I.M.U. ad € 672.120,00, in ragione cioè di € 6,00 al mq.2. I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento e laCTP di Campobasso, con sentenza n. 360/3/2016, ha rigettato ilricorso, con condanna alle spese, nella contumacia del Comune.3. Avverso tale decisione hanno interposto appello i contribuenti.4. La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, harigettato il gravame, confermando la legittimità della pretesaimpositiva, ritenendo che l’area fosse fabbricabile in quanto inclusanello strumento urbanistico comunale, indipendentemente dall’usoconcreto o dall’approvazione regionale. Ha precisato che gli atticomunali che determinano i valori delle aree non possono esseredisapplicati in sede tributaria, ma dovevano essere impugnati davantial giudice amministrativo, e rilevato che, non essendo i contribuenticoltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, non potevanobeneficiare delle agevolazioni previste per i terreni agricoli, pur sedestinati all’edificazione.Numero registro generale 19937/2019Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 14813/2026Data pubblicazione 18/05/20265. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.6. L’intimato non ha depositato controricorso.7. Su proposta del relatore della sesta sezione, che avevaravvisato un'ipotesi di inammissibilità, è stata fissata udienzacollegiale, ed il collegio ha rinviato ad udienza pubblica.8. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato istanza di rinuncia limitatamente a tale parte ricorrente,nonché documenti ex art. 372 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare si deve rilevare che la nuova difesa di CarileAlessandro, nel rinunciare al ricorso, ha comunicato altresì il decesso(avvenuto in data 8/7/2024) del precedente difensore – l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carile – che risulta essere anche parte di questo giudizio e difensoredel terzo ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].2. Deve quindi darsi comunicazione a quest’ultimo delleconseguenze giuridiche del decesso del proprio difensore - che nelprocesso di legittimità non comporta interruzione del giudizio - e dellapossibilità di nominare un nuovo difensore in sostituzione: difatti, perprincipio consolidato, nel giudizio di cassazione,il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione delprocesso, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza didiscussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmenteper consentirle la nomina di un nuovo difensore (Cass. 29/01/2026, n.1986; Cass. 20/09/2013, n. 21608 (Rv. 627660 - 01)).3. Va quindi onerata la cancelleria della comunicazione delpresente provvedimento. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica dellapresente ordinanza interlocutoria a [OSCURATO:PERSONA] che vieneinvitato a nominare un nuovo difensore .Numero registro generale 19937/2019Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 14813/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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