CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 34128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLIe da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in riferimento al ricorso del P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per Nicola [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento del proprio ricorso: conclude per [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2023 la Corte di assise di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 06 ottobre 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 575 cod.pen., 582 cod.pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, 416-bis.1 cod.pen., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi reati, ma con l'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen. quanto ai delitti di omicidio e di lesioni personali, e per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essendo il reato di detenzione di droga contestato solo come tentato, nonché ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, art. 416-bis.1 cod.pen. assolvendo il primo dai reati di omicidio, lesioni e porto di arma, e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L'omicidio giudicato con tale sentenza è stato commesso il 10 settembre 2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, con un connazionale, quella mattina aveva trovato, nascosta in un terreno, una busta contenente varie confezioni di sostanze stupefacenti del valore di circa 40.000 euro, e l'aveva presa. I detentori delle sostanze, individuati in un gruppo denominato "Parco della '99" facente capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ne avevano preteso la restituzione ed egli aveva chiesto, in cambio, la somma di euro 2.000. Nel tardo pomeriggio il Caprio, con altre persone, si era presentato presso l'abitazione della vittima portando il denaro richiesto, ma, di fronte ad una reazione ancora dura, aveva prelevato dall'auto una pistola, aveva sparato contro il predetto ed altri suoi connazionali casualmente presenti, e lo aveva colpito a morte, ferendo altresì ad un piede una seconda vittima, tale [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado aveva ritenuto colpevoli dei reati di omicidio, di lesioni personali e di porto di arma Caprio, autore materiale degli spari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, assolvendo invece i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto. Deducendo poi, dalle intercettazioni, l'identità di coloro che avevano nascosto lo stupefacente in quel terreno e di quelli che si erano recati a recuperarlo, scoprendone la scomparsa, aveva condannato tutti gli imputati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, qualificato come mero tentativo per chi aveva solo il compito del recupero, e per tutti qualificando il reato come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 ed escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.La Corte di appello, invece, ha ritenuto non provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio, lesioni e porto di arma, affermando che egli, che aveva inviato il Caprio a recuperare la droga invitandolo a pagare la somma richiesta dagli autori del furto, non poteva prevedere il tragico sviluppo della vicenda; ha ritenuto responsabile di tali delitti anche il [OSCURATO:PERSONA], il cui nome era stato fatto durante una conversazione intercettata, ma ha qualificato il concorso dei complici del [OSCURATO:PERSONA] anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod.pen., ritenendo che essi, essendo presenti ed avendo perciò visto la pistola nell'auto, potevano prevederne l'uso; ha ritenuto errata la derubricazione dei reati relativi alla detenzione della droga compiuta dal giudice di primo grado (ritenendo peraltro che il giudice li avesse qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.. 309/1990), e li ha perciò riqualificati così come originariamente contestati. Nel ribaltare parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione istruttoria, benché richiesta, asserendo che le sue diverse decisioni non attengono alla valutazione di prove dichiarative, ma ad una diversa interpretazione di dati tecnici e alla valutazione del sequestro delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'amico del deceduto. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, articolando un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando otto motivi; [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Infine ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante due ricorsi redatti l'uno dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo, e l'altro dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, con il suo ricorso, censura esclusivamente l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di omicidio e di lesioni personali, in danno dei due cittadini nigeriani, e di porto di arma da sparo. La sentenza ha compiuto una valutazione atomistica e incompleta degli elementi di prova, in particolare delle intercettazioni ambientali, ed in conseguenza di tale vizio erra nell'affermare che non vi sono indizi da cui dedurre che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver incaricato il Caprio di recuperare la droga, fosse stato avvisato dell'esito negativo del secondo accesso presso l'abitazione dei nigeriani, in cui doveva avvenire la restituzione della busta in cambio di 500 euro e nel corso del quale, invece, la vittima pretese la somma di euro 2.000, esito negativo a seguito del quale il Caprio, nel tornare sul posto per la terza volta, ritenne necessario munirsi di una pistola. Infatti nell'intercettazione n. 441 del 12/09/2020 il Caprio, parlando con la compagna e con una sconosciuta, riferiva che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di non preoccuparsi del fatto che "quelli" si prendevano 2.000 euro. Ciò dimostra che quest'ultimo era stato informato della richiesta, e l'aveva ritenuta accettabile: peraltro, essendo egli il referente di altri per la droga in questione, era l'unico che poteva decidere se acconsentire o meno alla richiesta di quel pagamento. L'intercettazione dimostra anche che egli era consapevole che l'operazione di recupero della droga si stava complicando, dato che, come riferito dal Caprio, aveva detto a quest'ultimo di non preoccuparsi, mentre il Caprio aveva precisato che "se succede ci vediamo (inc.)". L'altra frase riferita dal Caprio, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio, gli aveva detto che sarebbe stato meglio che non lo avesse mandato, secondo il pubblico ministero ricorrente significava non, come interpretato dalla sentenza, una forma di sorpresa o di dissenso per l'accaduto, ma solo il rammarico per l'insipienza dimostrata dal suo emissario, peraltro non imprevedibile. Inoltre il [OSCURATO:PERSONA], dopo il fatto, non aveva preso le distanze dal Caprio, ed anzi aveva assicurato protezione e sostegno economico alla sua compagna. Così anche altre intercettazioni sono state fraintese dalla sentenza impugnata, in quanto mai il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso punire il Caprio per il delitto commesso. Del tutto apodittica è, poi, la valutazione della imprevedibilità, per il [OSCURATO:PERSONA], del porto di un'arma da parte del Caprio, dedotta dal fatto che, nel corso del primo viaggio alla ricerca degli autori del furto, a cui egli aveva partecipato, non è emerso che fossero state portate armi, in quanto tale assenza è, in realtà, indimostrata, e comunque non vi era alcuna necessità di usarle, dal momento che i soggetti non furono neppure trovati. Nel concorso anomalo, l'affidamento alla condotta dei compartecipi impone di non sottovalutare che qualcuno di essi, deviando dall'azione concordata, possa commettere un delitto diverso da quello programmato, ed è necessario un nesso causale e psicologico tra chi ha voluto il delitto meno grave e l'evento diverso: nel caso del [OSCURATO:PERSONA] tale nesso sussiste, anche alla luce della personalità del Caprio e del contesto fattuale dell'azione. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei anni di reclusione per il solo delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, nel primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'attribuzione di responsabilità per tale reato. La sentenza incorre nel vizio di travisamento della prova costituita dalle intercettazioni, e omette di valutare gli elementi a favore del ricorrente. Essa ritiene provata la partecipazione del ricorrente a questo reato solo dall'intercettazione n. 441 del 12/09/2020, in cui il Caprio afferma di essersi attenuto alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] nel recarsi immediatamente a recuperare la droga, mentre egli aveva suggerito di attendere una settimana, e di avere fatto un primo accesso presso i nigeriani anche in sua compagnia. In realtà tale conversazione è equivoca e di dubbia interpretazione, in particolare in merito al riferimento a sostanze stupefacenti, che gli investigatori non hanno mai trovato sul posto, dopo l'omicidio. La sentenza deduce che il ricorrente avesse detenuto la droga dal fatto che egli ha partecipato al primo accesso presso l'abitazione dei nigeriani, ma si tratta di due condotte distinte e non collegate, e la seconda non dimostra la sussistenza della prima. Per commettere il reato di detenzione di sostanza stupefacente è necessario un comportamento attivo, che faccia escludere l'atteggiamento di mera connivenza, e nel presente caso tale comportamento attivo non è provato: il mero accompagnare altri a tentare il recupero della sostanza sottratta non costituisce un contributo consapevole e volontario alla sua detenzione, ma rimane una condotta meramente passiva. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla riqualificazione del reato ascrittogli. La Corte ha escluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenuta dal giudice di primo grado, con una motivazione illogica e apparente, basata sul fatto che la busta sottratta avrebbe contenuto anche cocaina e non solo marijuana. Tale motivazione è illogica, perché il fatto di lieve entità costituisce un reato autonomo, qualunque sia la tipologia di sostanza detenuta. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. La motivazione è assente in relazione alle doglianze difensive, in quanto ripropone la sussistenza dell'aggravante solo ripetendo la tesi accusatoria, di un'azione condotta con metodo camorristico e diretta ad agevolare l'attività del gruppo camorristico "Parco della '99". Lo svolgimento dei fatti dimostra l'insussistenza di tale tesi, in quanto gli imputati non si sono avvalsi della violenza e della intimidazione, per recuperare la sostanza rubata, ma hanno intavolato una trattativa con i ladri, tanto da allontanarsi quando questi ultimi hanno chiesto una somma di denaro per la restituzione. La stessa condotta degli autori del furto, imponendo una tangente per la restituzione, evidenzia che essi non conoscevano la caratura criminale dei richiedenti. 4.3. Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.La sentenza non motiva il diniego di tale beneficio in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., limitandosi a frasi di mero stile circa la gravità dei fatti, e richiamando la motivazione della sentenza di primo grado senza valutare le doglianze difensive. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di dieci anni e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 116 cod.pen., 575 cod.pen., 582 cod.pen., 2 e 4 legge 895/1967 e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, 416-bis.1 cod.pen, nel primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale in merito alla utilizzabilità dell'intercettazione ambientale n. 795 del 18/09/2020, in cui il Caprio afferma che "Nicola", dopo gli spari, gli avrebbe gridato "cosa hai combinato?". Il giudice di primo grado aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte tra il 14/09/2020 e il 25/09/2020 perché la richiesta di proroga delle intercettazioni in corso, relativa a quel periodo, citava solo l'intercettazione telefonica, c.d. "passiva", e non quella ambientale, c.d. "attiva". La sentenza impugnata afferma, invece, la loro piena utilizzabilità dovendo intendersi che la richiesta di proroga comprendesse anche le intercettazioni ambientali e che, in assenza di un esplicito rigetto, il decreto autorizzativo riguardi l'intera richiesta formulata dal PM. Valuta perciò tale intercettazione come "la prova macroscopica" della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al terzo accesso, culminato appunto nell'omicidio. La ritenuta utilizzabilità di quella intercettazione è errata, mentre è corretta la decisione del GIP, a cui il ricorrente si riporta, copiando integralmente le pagine 41, 42 e 43 della sentenza di primo grado. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio motivazionale del travisamento della prova, in relazione a tale intercettazione. Anche qualora la si ritenesse utilizzabile, essa è stata travisata dalla sentenza di appello, che la considera una prova "macroscopica". In essa il Caprio riferisce di una reazione del [OSCURATO:PERSONA] che, dopo l'omicidio, gli avrebbe detto "Che hai combinato?", ma non chiarisce se il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sul posto: è plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto a Napoli, dato che il suo telefono non viene registrato come presente sul luogo dell'omicidio, e che abbia pronunciato la frase riferita dal Caprio quando questi rientrò a Napoli, dopo il fatto. Tale ipotesi alternativa, formulata in una memoria difensiva, non è stata in alcun modo valutata dalla Corte di secondo grado, neppure per confutarla, né la sentenza si occupa di precisare, sulla base di tale intercettazione, quando e dove il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pronunciato detta frase.5.2. Con il terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui individua la sua presenza nel terzo accesso presso gli autori del furto in base al suo abbigliamento. La sentenza, alla pagina 54, afferma che egli ha partecipato al terzo viaggio perché dalle videoriprese si nota, a bordo delle due auto, un soggetto che indossa una t-shirt bianca. Il dato indiziario, oltre ad essere labile, è contraddittorio, perché alla pag. 16 la sentenza aveva individuato il soggetto così vestito in un altro coimputato, tale [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione all'accertamento del possesso del cellulare in occasione del terzo accesso all'abitazione della vittima. La sentenza afferma che il ricorrente portò con sé il cellulare, in occasione del primo accesso, non avendo motivo di preoccuparsi di un suo eventuale tracciamento, e che invece non lo utilizzò nel corso del terzo accesso, quello fatale, perché consapevole di un suo possibile esito violento. Il dato probatorio è stato travisato, perché la sentenza non chiarisce se il [OSCURATO:PERSONA] si limitò a non utilizzare il cellulare, o se lo portò effettivamente con sé: in ogni caso dagli atti emerge che, nell'arco temporale di tale accesso, quel telefono agganciò le celle di Napoli, e non quelle di Castelvolturno, luogo dell'omicidio. Questo dato significa che egli non partecipava a quel terzo accesso, dal momento che la sentenza ha usato la geolocalizzazione dei telefoni come prova della presenza sul posto dei vari soggetti, tanto da escludere la sua partecipazione al secondo accesso proprio per il mancato tracciamento, sul posto, del suo cellulare. 5.4. Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla condanna pronunciata per tutti i reati contestati. Gli elementi di prova indicati nella sentenza impugnata non consentono una condanna oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi di indizi non precisi né concordanti, bensì idonei a sostenere ricostruzioni alternative. La sentenza ha omesso, inoltre, di esaminare gli elementi di prova favorevoli al ricorrente, in particolare il mancato riconoscimento da parte dei vari testimoni e dichiaranti, come risulta dalle pagine 18 e 19 della sentenza di primo grado; costoro, addirittura, avendo detto che al terzo incontro erano presenti gli stessi uomini che si erano presentati la seconda volta, impongono di escludere la presenza del [OSCURATO:PERSONA], che secondo i giudici di merito non era presente in tale occasione. 5.5. Con il sesto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 116 cod.pen.La motivazione della sentenza impugnata, che ha condannato il ricorrente nella forma del concorso anomalo, è censurabile sotto il profilo giuridico ed è contraddittoria. Alla pagina 50, la sentenza descrive la sequenza dello sparo come del tutto estemporanea, in quanto gli uomini presentatisi nel cortile dell'abitazione dei nigeriani erano privi di armi, dopo la discussione con questi ultimi escono dal cortile per tornare sull'auto, e solo in quel momento uno di loro , prende dal veicolo la pistola e spara dei colpi, rimanendo presso il muretto di cinta e senza neppure rientrare nel cortile. Tale dinamica dimostra l'assoluta imprevedibilità di tale azione per tutti gli altri soggetti presenti, nonché la mancanza di un contributo concreto al fatto, causale e. psicologico, da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza non accerta la sussistenza di tale contributo, e non valuta neppure che l'uso della pistola non è stato funzionale al recupero della droga: chi .ha sparato lo ha fatto solo per reagire contro l'offesa subita, perché si è immediatamente allontanato, senza neppure tentare di recuperare la sostanza rubata. L'assoluta imprevedibilità di questa condotta emerge anche dalle intercettazioni, sia quella che descrive il rammarico di chi aveva affidato allo sparatore l'incarico di recuperare la droga, sia quella, erroneamente dichiarata utilizzabile, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reagito contro l'autore dell'omicidio rimproverandolo per ciò che aveva fatto. 5.6. Con il settimo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. La motivazione afferma che l'azione omicida mirava al ripristino dei rapporti di forza criminale, non essendo tollerabile subire il ricatto da parte dei nigeriani, ma tale affermazione è slegata dai dati processuali raccolti, avendo la sentenza stessa parlato di un'azione estemporanea. Il fatto che, dopo l'omicidio, gli intervenuti si allontanino senza cercare di recuperare la droga dimostra che gli spari non erano finalizzati a vincere il ricatto messo in atto dai ladri, tanto è vero che nella precedente discussione i camorristi non avevano portato con sé nessuna arma. Le modalità del terzo viaggio, compiuto da costoro a viso scoperto, usando un'auto noleggiata a nome di uno di loro e dotata di sistema GPS, portando i propri telefoni cellulari e portando con sé il denaro che volevano realmente pagare per la restituzione della refurtiva, dimostrano l'assenza di utilizzo di un metodo mafioso. Quest'ultimo avrebbe comportato, infatti, l'immediato uso della violenza, esibendo subito le armi al fine di intimidire le vittime ed esigendo la consegna dello stupefacente senza alcun esborso di denaro. La motivazione, quindi, su questo punto è illogica e contraddittoria. 5.7. Con l'ottavo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio.La sentenza calcola le attenuanti generiche solo sul delitto di omicidio, ritenuto il più grave, e non sugli altri reati, benché li ritenga avvinti dalla continuazione, in contrasto quindi con l'orientamento giurisprudenziale dettato, ad esempio, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 20945/2021. Inoltre ha applicato un unico aumento per tutti i reati aggiunti in continuazione, senza precisare l'entità dell'aumento per ciascuno di essi. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 116 cod.pen. La motivazione è illogica, circa la consapevolezza del porto della pistola da parte di questo imputato e la prevedibilità del suo utilizzo. Essa non tiene conto del fatto che l'arma fu lasciata nell'auto, durante tutto il terzo incontro, e che durante il suo utilizzo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rischiò di essere colpito, come riferito dal Caprio in una intercettazione successiva, e il [OSCURATO:PERSONA] reagì all'omicidio rimproverando aspramente il Caprio: tali fatti dimostrano che gli altri occupanti del veicolo ignoravano la presenza della pistola e che il suo utilizzo era per loro imprevedibile e non previsto. La giurisprudenza richiede una valutazione attenta circa la prevedibilità, da parte dell'imputato, della commissione da parte del complice di un delitto più grave di quello voluto in origine. Non è sufficiente, come motiva la sentenza impugnata, la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di dover recuperare la droga, per dimostrare anche la prevedibilità, in concreto, che tale operazione venisse compiuta con la violenza poi impiegata, perché il delitto a cui il [OSCURATO:PERSONA] partecipava, la ricezione di un quantitativo di sostanza stupefacente, non rientrava nell'ambito di un'azione violenta, né lasciava prevedere tale esito. La sentenza non motiva, poi, circa l'asserita consapevolezza della presenza di una pistola sull'auto, da parte degli altri occupanti, in quanto la presume sulla base di un'asserita prassi dei gruppi criminali, secondo la quale tutto l'equipaggio deve essere messo al corrente della disponibilità di un'arma e dei rischi legati al suo trasporto. La sentenza, di fatto, attribuisce al [OSCURATO:PERSONA], per questi due delitti, una responsabilità oggettiva. 6.1. Anche con il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 116 cod.pen. La sentenza evidenzia, a sostegno di tale decisione, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all'operazione di recupero della refurtiva sin dal primo incontro con i nigeriani, il fatto che per il terzo incontro fu utilizzata un'auto apripista e il fatto che, per prassi, tutti gli occupanti del veicolo dovevano essere informati della presenza di un'arma da fuoco. Non è stato valutato, però, se il [OSCURATO:PERSONA] ha dato un contributo causale alla realizzazione del delitto più grave, non voluto, e se esso fosse da lui concretamente prevedibile. Il giudice cautelare escluse già l'aggravante della premeditazione, perché non vi erano elementi da cui dedurre che il delitto di omicidio fosse stato in qualunque modo programmato, e pur ritenendo configurabile l'ipotesi del concorso anomalo evidenziò che il delitto era stata una reazione estemporanea del solo Caprio, che tutti i partecipanti al terzo incontro erano, in realtà, disarmati, che il Caprio aveva addirittura rischiato di colpire lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. L'unico intento di costoro, nel corso dei tre incontri, era il recupero della sostanza: la sentenza stessa lo afferma, arrivando ad assolvere il [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l'omicidio non fosse programmato e, per lui, neppure prevedibile, per cui avrebbe dovuto assolvere anche il [OSCURATO:PERSONA], dal momento che viene attribuita rilevanza alla sua partecipazione al primo incontro con i nigeriani, al quale era presente anche il [OSCURATO:PERSONA]. Le stesse intercettazioni a carico del Caprio dimostrano la imprevedibilità della sua reazione, in particolare quella in cui egli ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] si era rammaricato di averlo incaricato del recupero, visto l'esito dell'operazione. L'uso di un'auto apripista, poi, è stato contraddittoriamente valutato a carico del [OSCURATO:PERSONA] come prova della consapevolezza del porto di un'arma, mentre il conducente di quel veicolo, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto affermando che egli poteva essere stato informato solo della necessità di scortare un carico di droga. La Corte, di fatto, ha applicato l'art. 116 cod.pen. solo sulla base di una valutazione di prevedibilità in astratto della commissione di un delitto più grave, mentre deve essere accertata una prevedibilità in concreto. 6.2. Con il secondo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La sentenza ha confermato la condanna sulla base della conversazione n. 6735 del 10/09/2020 intercettata tra il ricorrente e il correo [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo chiede al secondo notizie circa un involucro con dentro "due chili", dal momento che non ha rinvenuto nulla, ma la conversazione non dimostra che egli detenesse quel quantitativo prima che il [OSCURATO:PERSONA] lo nascondesse nel terreno. Inoltre la droga asseritamente sottratta dai due nigeriani non è stata mai rinvenuta: quando la detenzione di droga viene solo dedotta da conversazioni intercettate (la c.d. "droga parlata"), il giudice deve valutare con molta attenzione che la condotta sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in questo caso il fatto che il ricorrente parlasse di un quantitativo di droga è rimasto una mera ipotesi investigativa, non supportata da alcun riscontro. 6.3. Con il terzo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. La sentenza motiva la sussistenza dell'aggravante sulla base dell'assunto accusatorio, senza esaminare le questioni avanzate dalla difesa. Le modalità dell'operazione di recupero contrastano con l'ipotesi di un utilizzo del metodo mafioso, o della finalità di ripristinare il prestigio del gruppo, perché i suoi membri, invece di usare la forza o l'intimidazione, intavolarono con i ladri una trattativa, accettando la loro richiesta di un pagamento per la restituzione della sostanza stupefacente. Il fatto che questi ultimi abbiano osato imporre tale pagamento dimostra che essi ignoravano la caratura criminale dei loro avversari, e quindi non subivano alcuna intimidazione, neppure implicita, dalla loro appartenenza ad una consorteria camorristica. 6.4. Con il quarto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'irrogazione di una pena-base superiore al minimo edittale. La sentenza non applica i criteri degli artt. 132 e 133 cod.pen., ed omette del tutto di motivare il diniego delle attenuanti. Il ricorrente le aveva richieste sulla base della condotta processuale e delle sue condizioni sociali e familiari, mentre la sentenza si limita richiamare la gravità dei fatti, riportandosi acriticamente alla motivazione della sentenza di primo grado, senza valutare le doglianze difensive. Ugualmente, l'applicazione di una pena-base superiore al minimo edittale non è affatto motivata. 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito alla riqualificazione del reato di detenzione di sostanza stupefacente nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. La decisione è apodittica e disancorata dalle prove raccolte, che vengono interpretate in modo fantasioso. Il giudice di primo grado aveva applicato i principi della giurisprudenza di legittimità affermando che, in assenza di prove certe circa la natura della sostanza detenuta, il fatto dovesse essere qualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. La sentenza impugnata, invece, afferma che la busta sottratta conteneva anche cocaina solo sulla base del sequestro effettuato, il 14/09/2020, in danno del secondo ladro, [OSCURATO:PERSONA], asserendo che le miserabili condizioni di vita di quest'ultimo non gli avrebbero consentito l'acquisto del quantitativo di cocaina ritrovato, pari a circa gr. 100. Non vi è però alcuna prova che detto quantitativo fosse presente nella busta sottratta. Anche l'entità della somma estorta, passata da 500 euro a 2.000 euro, non è indicativa dell'avere i ladri scoperto che la busta conteneva della cocaina, oltre alla marijuana, perché trattandosi di soggetti stranieri essi ignoravano, probabilmente, il diverso valore delle droghe, e stavano semplicemente cercando di lucrare il più possibile dal ritrovamento. E' irrilevante, infine, il riferimento fatto, in una intercettazione, al valore di circa 40.000 euro delle sostanze sottratte, stante l'incertezza connessa al concetto di droga "parlata". La sentenza, quindi, ha motivato la riqualificazione del fatto attraverso dati creativi o meramente intuitivi, mentre le prove non consentono di escludere spiegazioni alternative, come quella alla base della diversa valutazione effettuata dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore Generale ha depositato una memoria, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, con conseguente annullamento della sentenza quanto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di omicidio, di lesioni personali e di porto di arma da fuoco, con rinvio per un nuovo giudizio, e il rigetto di tutti i ricorsi degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli avverso l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di omicidio, lesioni personali e porto di arma da fuoco, è fondato e deve essere accolto. 1.2. Costituisce un principio presente nella giurisprudenza di legittimità sino dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, ed elaborato in particolare con la sentenza Sez. U, n.14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv.272430, quello secondo cui il giudice di appello che ribalti la sentenza di primo grado è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, che risulti cioè dotata di una maggiore forza persuasiva rispetto a quella della pronuncia ribaltata, anche se venga riformata in senso assolutorio una sentenza di condanna. Si è, peraltro, sottolineato che, essendo la necessità della motivazione rafforzata una elaborazione conseguente, per molti aspetti, all'introduzione del criterio di decisione dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", sussiste una differenza tra il ribaltamento in peius di una sentenza di assoluzione e il ribaltamento in senso assolutorio di una sentenza di condanna, in quanto solo la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (vedi Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Rv. 251066, in motivazione). Nel caso di ribaltamento di una sentenza di condanna, perciò, il giudice di appello può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di un ragionevole dubbio, purché dimostri di avere bene analizzato la sentenza impugnata e spieghi perché non ne condivida il ragionamento ovvero perché sussista tale dubbio ragionevole, ovvero perché dia ad una prova una valenza diversa (Sez. 6, n. 41094 dep. 31/03/2022, in motivazione) 1.3. La sentenza impugnata non si è conformata ai predetti principi, in quanto ha motivato la decisione assolutoria dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 52 e 53, affermando genericamente l'insufficienza del quadro indiziario, senza citare nessuna delle intercettazioni esplicitamente riportate nella sentenza di primo grado e senza darne, quindi, una diversa interpretazione e valutazione, benché da queste emerga chiaramente l'urgenza di detto imputato nel pretendere la restituzione dello stupefacente sottratto, tanto da imporre al Caprio, che suggeriva di attendere una settimana, di procedervi immediatamente. La sentenza erra, inoltre, nell'affermare che non vi sono dati indiziari da cui desumere che egli fosse stato informato dell'esito negativo del secondo accesso compiuto dai suoi sottoposti presso l'abitazione degli autori del furto dello stupefacente, in quanto tale dato emerge con evidenza dalla conversazione n. 441 del 12/09/2020, citata nel ricorso, in cui il Caprio riferisce che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di non preoccuparsi per la richiesta di 2.000 euro. Fu, infatti, nel corso di tale secondo accesso, il primo in cui alcuni degli imputati incontrarono i nigeriani, che questi ultimi formularono la richiesta della somma di 2.000 euro in cambio della restituzione della busta (respingendo l'offerta degli imputati, di ricompensarli con 500 euro). Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse informato dimostra che era stato messo a conoscenza dell'esito di tale incontro, durante il quale già sarebbe dovuta avvenire la restituzione dello stupefacente. Quanto avvenuto in tale occasione è stato riferito con sufficiente precisione dal teste [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono riportate alle pagine da 18 a 25 della sentenza di primo grado e richiamate alla pagina 15 di quella di secondo grado: questi, tra l'altro, ha affermato che gli italiani avevano un atteggiamento aggressivo, che avevano minacciato lui stesso con i coltelli di cui almeno tre di loro erano armati, che avevano affrontato i due autori del furto parlando a voce alta e alterata, e che erano andati via «visibilmente innervositi». La sentenza di secondo grado non tiene conto di questa dichiarazione, dalla quale emerge che l'incontro con i nigeriani aveva fortemente inasprito gli animi degli imputati che vi avevano partecipato, i quali peraltro si erano già presentati muniti di coltelli, e non valuta la estrema probabilità che il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere informato della richiesta di una ricompensa di 2.000 euro, sia venuto a conoscenza anche di tale forte irritazione maturata nei suoi inviati, circostanza che può incidere sulla prevedibilità dell'azione omicidiaria, anche con riferimento alla valutazione della sussistenza di un possibile concorso anomalo in essa, come ritenuto per i correi. Non è stato dato alcun rilievo, poi, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], pur recriminando per la sparatoria, che non aveva neppure consentito di recuperare la merce, non ha preso le distanze dal grave gesto compiuto dal Caprio e non lo ha punito per esso, ma, al contrario, si è preoccupato di trovarvi una giustificazione, da spendere in particolare con tale Gino, e di assicurare sostegno economico e protezione alla sua compagna e a suo figlio, nel caso che la vicenda avesse uno sviluppo giudiziario negativo. 1.4. La sentenza impugnata, in definitiva, ha omesso di valutare in modo unitario tutti gli indizi presenti, riportati dalla sentenza di primo grado e sul complesso dei quali quest'ultima è fondata, limitandosi a sostenere la genericità e inconcludenza di alcuni di essi per dedurre, da questa valutazione imprecisa e parziale, l'insufficienza della prova. La motivazione dell'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non può essere ritenuta "rafforzata", dotata cioè di una maggiore forza persuasiva rispetto a quella della pronuncia ribaltata. Per questa ragione il ricorso proposto dal procuratore generale deve essere accolto e la sentenza di appello deve essere annullata, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti contestati ai capi 1) e 2), con rinvio per un nuovo giudizio. 2. Il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] contro la propria condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod.pen. risulta non accoglibile in tutti i suoi motivi e, nel complesso, deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo, relativo alla responsabilità del ricorrente, è infondato. Esso non tiene conto del complesso delle intercettazioni, limitandosi a citare la n. 441 del 12/09/2020 di cui sostiene, erroneamente, il travisamento. Dalle varie intercettazioni, ed anche da quella citata, emerge invece, con evidenza, il ruolo sovraordinato del [OSCURATO:PERSONA], come ribadito dalla sentenza impugnata, alle pagine 43-45 e alla pagina 52. E' lui che ordina al Caprio di procedere immediatamente al recupero della busta sottratta, e a decidere di accettare la richiesta di versare 2.000 euro per la sua restituzione; è lui che, oltre a compiere personalmente un primo accesso presso l'abitazione degli autori del furto, organizza gli accessi successivi, noleggiando a nome del coimputato [OSCURATO:PERSONA] l'auto [OSCURATO:PERSONA], utilizzata in entrambi i viaggi; è lui, nella conversazione n. 350 del 13/09/2020, a formulare una giustificazione per l'accaduto da riferire a tale "Gino", al quale, evidentemente, egli deve rendere conto; è lui ad assicurare al Caprio il sostegno economico e la protezione della sua compagna e del figlio in caso di sua carcerazione; è lui, secondo la conversazione n. 370 del 13/09/2020, a rimproverare [OSCURATO:PERSONA] per non essere andato a "lavorare", cioè a spacciare, violando il suo preciso ordine; è lui, peraltro, a rammaricarsi per l'esito dell'operazione, dicendo al Caprio che era meglio se non lo mandava, frase che conferma che il Caprio ha agito dietro suo ordine. Il ricorso trascura del tutto questi elementi, dai quali le due sentenze di merito hanno tratto il convincimento che egli fosse direttamente coinvolto nella detenzione della sostanza stupefacente sottratta, di cui curava la cessione e della cui perdita doveva rispondere a terzi, e che si sia personalmente occupato del suo recupero, organizzandolo e ordinando ai suoi sottoposti di procedervi con la massima rapidità. Questa valutazione risulta logica e non contraddittoria, nonché fondata, come evidenziato, su plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, stante il tenore non equivoco delle varie conversazioni riportate nella sentenza di primo grado. Questo motivo di ricorso, inoltre, è del tutto infondato nella parte in cui sostiene non essere certo che la busta che gli imputati intendevano recuperare contenesse sostanze stupefacenti. Tale contenuto, come ritenuto dalle due sentenze di merito, è facilmente deducibile dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e il suo gruppo erano dediti all'attività di cessione di stupefacenti, ed è sufficientemente dimostrato dalla descrizione che il Caprio ne fa nella conversazione n. 440 del 12/09/2020, riportata alla pagina 47 della sentenza di primo grado, e al valore monetario che gli attribuisce, dalle dichiarazioni dell'autore del furto [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], che assaggiò la marijuana contenuta nella busta, e infine dal rinvenimento di un non modesto quantitativo di cocaina e di marijuana in possesso del primo, quando venne arrestato in data 14/09/2020. La motivazione di entrambe le sentenze di merito, sul punto, è quindi logica e aderente alle risultanze processuali, e priva dei vizi lamentati dal ricorrente. 2.2. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ed in parte eccentrico rispetto alle conclusioni della sentenza impugnata. Questa ha riformato la sentenza di primo grado affermando che il giudice ha ritenuto sussistente l'ipotesi della detenzione di una modesta quantità di stupefacente, mentre nel dispositivo di tale pronuncia gli imputati vengono condannati per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, e nella parte motiva, alla pagina 65, esplicitamente vengono assolti dal delitto di detenzione di cocaina, ritenendo il giudice non provato che la busta contenesse anche tale sostanza, oltre alla marijuana, mentre in relazione a quest'ultima afferma che si trattava di un «quantitativo nient'affatto modico». Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare che la presenza di diverse tipologie di sostanze sia idonea ad escludere la qualificabilità del reato come un'ipotesi di "lieve entità", ma elude il punto centrale della motivazione della sentenza impugnata, cioè che nella busta era contenuta anche della cocaina, elemento sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R.n. 309/1990 decisa dal giudice di primo grado, e che le due sostanze erano un quantitativo rilevante, in quanto descritto dal Caprio, nella citata conversazione n. 440, come "cocaina 2/3000 euro", "due di fumo, 400 grammi di roba, quasi 38.000/40.000 euro" (così alla pagina 44 della sentenza). Il ricorso non si confronta con questi dati, qualitativo e ponderale, sui quali si fonda la decisione di riqualificare il fatto come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Tali elementi, però, sono idonei e sufficienti per dimostrare la correttezza della decisione dei giudici di appello, dal momento che i quantitativi di entrambe le sostanze, confermati dal loro elevato valore complessivo, evidenziano da un lato l'impossibilità che la busta contenesse solo marijuana, che notoriamente non raggiunge un costo così ragguardevole, e dall'altro lato la non modesta quantità di quella e della cocaina. Anche questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., è inammissibile. Esso risulta totalmente eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante al reato di omicidio, dal momento che nega che gli imputati abbiano usato, nell'azione omicidiaria, un metodo mafioso, caratterizzato cioè da violenza, minaccia e dal richiamo alla forza intimidatrice del gruppo, ma egli è stato assolto da tale delitto, e l'aggravante in questione è stata applicata, dai giudici di appello, solo con riferimento al reato di detenzione della sostanza stupefacente, unico delitto per il quale hanno dichiarato la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre tale aggravante è stata ritenuta sussistente non per un presunto utilizzo del metodo mafioso, ma perché la detenzione dello stupefacente e la sua destinazione alla cessione a terzi servivano «per la funzionalità di un'organizzazione criminale di per sé strutturata come un clan camorristico», come peraltro contestato al capo 3) dell'imputazione. A questa affermazione segue uno specifico riferimento ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il clan Sorianello, alla struttura del gruppo "Parco della '99" ritenuta tipica delle modalità adottate dalla camorra per la gestione di una piazza di spaccio, alla disponibilità di armi e al sistema camorristico di sostegno ai membri detenuti e alle loro famiglie. La sentenza contiene, dunque, un'ampia motivazione circa la sussistenza dell'aggravante contestata, e il ricorso non ne tiene conto, in quanto censura una diversa parte della motivazione, che non riguarda il [OSCURATO:PERSONA], e che egli, quindi, non ha interesse ad impugnare. Questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.4. Anche il quarto motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Le attenuanti generiche sono state concesse già dal giudice di primo grado, e tale decisione non è stata riformata dai giudici di appello, che infatti le hanno applicate nel calcolo della pena. La pena-base per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 ritenuto sussistente, poi, è stata irrogata in una entità superiore al minimo edittale motivando adeguatamente tale decisione, con riferimento alla gravità del fatto per la eterogeneità delle sostanze detenute e la loro quantità. Tale pena, peraltro, è molto inferiore alla media edittale, e deve perciò richiamarsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La definitiva determinazione del trattamento sanzionatorio, in ogni caso, consegue al provvedimento che verrà emesso dal giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 1) e 2). 3. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, e deve essere accolto. 3.1. La Corte di assise di appello ha ribaltato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado, condannando il ricorrente per i delitti di omicidio, lesioni personali e porto di una pistola. Come già ricordato al superiore paragrafo 1.2., il giudice di appello che ribalti la sentenza di primo grado è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, cioè dotata di una maggiore forza persuasiva rispetto alla pronuncia ribaltata, in particolare quando si tratti di una sentenza assolutoria. La sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, sopra citata, ha affermato che: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato». La motivazione rafforzata, poi, «consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6. n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). La sentenza impugnata non risponde ai predetti criteri. Pur affermando, alla pagina 54, che la ragione della sua diversa decisione consiste nella utilizzazione della conversazione «n. 370 del 18/09/20» in cui il Caprio riferisce che, subito dopo la sparatoria, un componente del gruppo di nome Nicola gli urlò "Cosa hai combinato?", elemento che definisce addirittura «macroscopico», non motiva in modo sufficiente e più persuasivo sul perché tale intercettazione debba essere ritenuta utilizzabile, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado. Infatti, oltre ad errare nell'indicazione della stessa, che secondo il ricorrente e secondo la stessa sentenza di appello, che la riporta alla pagina 22, è in realtà la n. 795, riporta anche in modo impreciso la motivazione del giudice di primo grado sul punto: la sentenza di appello afferma che il giudice di primo grado ha negato l'utilizzabilità di tale intercettazione perché il provvedimento di proroga relativo a quell'arco temporale non cita esplicitamente le intercettazioni ambientali, mentre esso, riferendosi alla richiesta del pubblico ministero «comprensiva anche della proroga delle intercettazioni ambientali», deve ritenersi estesa anche a queste ultime. Il ricorrente, riportando per esteso il contenuto della sentenza di primo grado, ha invece evidenziato che, secondo quest'ultima, la richiesta di proroga presentata dal pubblicò ministero per il periodo in questione «è circoscritta alla intercettazione telematica, senza alcun richiamo o gergo alludente a quella ambientale», per cui la conseguente autorizzazione, rilasciata dal Gip per relationem, è limitata anch'essa alle intercettazioni telefoniche. Le due sentenze, pertanto, nel valutare l'utilizzabilità della intercettazione in questione applicano il medesimo principio di diritto, secondo cui l'autorizzazione concessa dal Gip riguarda l'intera richiesta formulata dal pubblico ministero, ma differiscono in ordine al dato fattuale, circa il contenuto di quest'ultima. Il giudice di secondo grado, onerato dall'obbligo di una motivazione rafforzata, avrebbe dovuto descrivere esplicitamente l'eventuale errore di quello di primo grado nell'interpretare tale dato fattuale, precisando quale fosse il diverso contenuto della richiesta del pubblico ministero ovvero perché esso dovesse intendersi comprensivo delle intercettazioni ambientali, dal momento che il giudice di primo grado ha espressamente negato che essa contenga un qualunque riferimento ad esse. La sentenza impugnata, invece, si limita ad affermare il predetto principio di diritto, come se il giudice di primo grado avesse errato nell'applicarlo, e non nell'interpretare la richiesta stessa. Sotto questo profilo la sentenza impugnata è errata, in quanto la motivazione con cui è stata ribaltata la decisione di primo grado non può essere persuasiva e convincente laddove basata su una lettura imprecisa dell'iter argomentativo di quest'ultima in merito ad una prova ritenuta decisiva. 3.2. La sentenza impugnata, poi, non è convincente e maggiormente persuasiva neppure nella parte in cui rileva una conferma della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al terzo accesso all'abitazione degli autori del furto dai tabulati del suo telefono cellulare, che evidenzierebbero il mancato utilizzo dell'apparecchio nell'arco temporale della sparatoria. Come dedotto dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso, la sentenza non chiarisce se ritiene che egli non abbia portato con sé il telefono o solo che non lo abbia utilizzato, pur tenendolo con sé. I tabulati telefonici allegati al ricorso stesso, però, sembrano smentire entrambe le ipotesi, dal momento che nell'arco temporale successivo alle ore 17 del 10/09/2020 l'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] risulta agganciare varie celle di Napoli, come se il telefono, oltre a non trovarsi a Castelvolturno, non fosse rimasto fermo e inutilizzato, ma si fosse spostato tra vari luoghi della città, potendo peraltro essere detenuto da altra persona. 3.3. La condanna di questo imputato per i delitti di cui ai capi 1) e 2) deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio che renda, sul punto, una motivazione completa e approfondita circa la eventuale responsabilità del predetto. 3.4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe, necessariamente, i residui motivi relativi alla sussistenza e alla corretta qualificazione dei reati di cui ai capi 1) e 2), dal momento che il giudice di rinvio dovrà nuovamente esaminare i vari elementi probatori e indiziari contestati, al fine di valutare se essi siano idonei per la condanna, nonché decidere in merito all'applicabilità a detti reati dell'attenuante di cui all'art. 116 Cod.pen. e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., ritenute sussistenti dalla sentenza impugnata. Anche l'ottavo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi assorbito, essendo contestato il calcolo della pena in relazione ai reati uniti per continuazione a quello di cui al capo 1). 3.5. Il ricorso deve invece essere rigettato, in tutti i suoi motivi, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod.pen., contestato al capo 4), e per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche dai giudici di secondo grado, previa sua riqualificazione. Tutti i motivi di ricorso, infatti, secondo le relative intestazioni risultano dichiaratamente diretti ad impugnare anche la decisione circa la sussistenza del delitto contestato al capo 4), ma non contengono mai alcun riferimento alla condotta di concorso nel tentativo di detenzione di sostanza stupefacente, né espongono alcun rilievo in merito alla relativa condanna. Tale omissione riguarda non solo i primi due motivi, nei quali è contestata l'utilizzazione e l'interpretazione della intercettazione n. 795 del 18/09/2020, palesemente rilevante solo per i reati di cui ai capi 1) e 2), ma anche i motivi ulteriori. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, contestando solo la sussistenza degli ulteriori indizi ritenuti indicativi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al terzo accesso alla casa degli autori del furto delle sostanze stupefacenti, sono irrilevanti con riferimento al delitto di detenzione di queste ultime, delitto del quale, in effetti, il ricorrente non parla. Il quinto motivo di ricorso, benché contenente una generale deduzione di insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti anche in relazione al reato contestato al capo 4), rimane del tutto generico su questo punto, in quanto si limita a citare nuovamente gli elementi posti a carico della condanna per i delitti di cui ai capi 1) e 2): esso, quindi, è ai limiti dell'inammissibilità con riferimento alla condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. La censura contenuta nel sesto motivo di ricorso, relativa alla sussistenza dell'attenuante del concorso anomalo, è palesemente irrilevante con riferimento al reato contestato al capo 4), perché essa è stata applicata limitatamente al delitto di cui al capo 1). Il settimo motivo di ricorso, invece, è rilevante anche con riferimento al reato di cui al capo 4), perché la sentenza impugnata ha applicato anche ad esso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. Il motivo, però, è infondato perché il ricorrente si limita a contestare la sussistenza dell'utilizzo del metodo mafioso nell'aggressione compiuta in danno dei nigeriani, mentre la sentenza motiva la sussistenza dell'aggravante, in relazione al reato di cui al capo 4), affermando che esso è stato commesso al fine di agevolare un'organizzazione criminale di tipo camorristico, cioè il gruppo "Parco della '99" ritenuto essere un'articolazione del clan Sorianello. La sentenza motiva in modo sufficiente la sussistenza dell'aggravante, deducendola dai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il clan Sorianello, dalla struttura del gruppo "Parco della '99", dalla disponibilità di armi e dal sistema camorristico di sostegno ai membri detenuti e alle loro famiglie. Il ricorrente non deduce alcuno specifico vizio relativo a questa parte della motivazione, che risulta sufficientemente approfondita, logica e non contraddittoria. Questo motivo, pertanto, deve essere dichiarato infondato e rigettato, nella parte in cui deduce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. applicata al delitto contestato al capo 4). Tutti i motivi di ricorso dichiaratamente relativi alla condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, 416-bis.1 cod.pen., devono pertanto essere rigettati, con conseguente irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per tale fatto. 4. I ricorsi proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi infondati, e devono essere rigettati. 4.1. Con il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente contesta la decisione di ritenerlo colpevole per i reati contestati ai capi 1) e 2) ai sensi dell'art. 116 cod.pen. La censura è infondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, «In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta» (Sez. 1, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv.280489). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, in quanto motiva in modo sufficiente la sussistenza della prevedibilità in concreto, per questo imputato, della commissione di più gravi delitti collegati all'uso della pistola, avendo consapevolezza della presenza dell'arma sull'auto con cui, insieme allo sparatore Caprio e ad altri, si è recato presso l'abitazione degli autori del furto in occasione del terzo accesso, ed avendo avuto chiara percezione, già nel corso del precedente accesso, delle difficoltà insorte, della reazione opposta dai nigeriani alla richiesta di restituzione della droga, e dello stato di alterazione e di forte irritazione dei propri compagni. Come già ricordato, in particolare al superiore paragrafo 1.3., dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] emerge che già nel corso del secondo accesso all'abitazione, a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, gli italiani erano aggressivi e muniti di coltelli, con cui minacciarono il teste, e discussero con toni accesi con gli autori del furto, allontanandosi, poi, «visibilmente innervositi» quando costoro pretesero insistentemente un ricompensa di 2.000 euro per la restituzione della busta contenente gli stupefacenti. Sulla base di tali elementi, e della «particolare fermezza» dimostrata dai nigeriani nella trattativa, la sentenza di secondo grado motiva il presumibile concorso di questo imputato nella decisione di portare una pistola durante il terzo accesso, quello che doveva finalmente consentire il recupero della droga. Tale conclusione risulta logica, vista l'aggressività già dimostrata dagli italiani nel corso del secondo accesso e il fatto che anche quella spedizione non si era svolta in modo pacifico e conciliante, bensì portando dei coltelli e usandoli per minacciare il predetto testimone, e discutendo animatamente con gli autori del furto, venendo però costretti ad andarsene e a tornare con la somma richiesta, visto che i nigeriani non intendevano recedere dalla loro richiesta "estorsiva". E' infatti logico ritenere che, soprattutto i partecipanti a detto accesso, abbiano preso atto della inaspettata difficoltà del recupero e della particolare fermezza dei nigeriani, ed abbiano ritenuto necessario dotarsi di un'arma da fuoco, dal momento che i coltelli non erano stati sufficienti per impaurire questi ultimi e che non poteva escludersi che l'insistenza per ottenere la restituzione della droga innescasse una reazione pericolosa da parte loro, visto anche l'elevato numero di nigeriani che abitavano in quel luogo. E' altresì logico fondare la prova della consapevolezza della presenza della pistola, da parte di tutti gli occupanti dell'auto, sulla prassi notoria dei gruppi criminali, secondo cui tale circostanza deve essere riferita a tutti, stanti i rischi connessi a tale trasporto in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Sussiste pertanto, con evidenza, il nesso causale e psicologico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, dimostrato dagli elementi già evidenziati: la condivisione della decisione di dotarsi di un'arma da fuoco, e la conoscenza della condotta "estorsiva" degli autori del furto e dello stato di irritazione di tutti i partecipanti all'accesso, ha reso concretamente prevedibile che, in caso di esito negativo dell'ulteriore tentativo di recupero, gli animi già accesi inducessero qualcuno dei presenti ad impugnare l'arma stessa e a sparare. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha tenuto tale condotta perché fortemente irritato dall'ulteriore richiesta della vittima, valutata come sintomo di arroganza, di poter contare il denaro prima di restituire la busta con gli stupefacenti: egli si è brevemente allontanato senza consegnare il denaro e, presa l'arma, ha subito cominciato a sparare. Il fatto che egli abbia agito in modo improvviso, rischiando addirittura di colpire lo stesso [OSCURATO:PERSONA], dimostra solo l'irruenza dello sparatore, ma non esclude la prevedibilità di tale esito, attesi, come detto, il clima aggressivo, la forte irritazione già precedentemente maturata in tutti gli imputati presenti, la consapevolezza della presenza sull'auto della pistola. Tutti i motivi di ricorso relativi alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen. sono, quindi, infondati é devono essere respinti. 4.2. Anche il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La partecipazione del ricorrente alla detenzione delle sostanze stupefacenti, contestata al capo 3), è ampiamente provata dalla sua condotta e dalla intercettazione citata alle pagine 10 e 43 della sentenza impugnata. Il contenuto di questa intercettazione è chiaro e non suscettibile di interpretazioni alternative:il riferimento ai "due chili" e a "tutte le dosi" trova riscontro nella conversazione n. 440 del 12/09/2020, sopra citata al paragrafo 2.2., in cui il Caprio descrive il contenuto della busta sottratta come "due di fumo, 400 grammi di roba". Inoltre immediatamente dopo la conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che dimostra la scoperta della scomparsa della busta, i vari imputati, compreso il ricorrente, iniziano una frenetica ricerca degli autori della sottrazione, e una immediata azione diretta al recupero della stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato sia alla prima ricerca della busta, che egli stesso doveva prelevare dal luogo in cui era stata nascosta, sia a tutti i successivi tentativi di recupero, e le sue parole circa il contenuto della stessa nonché la evidente consapevolezza dell'importanza della merce dimostrano ampiamente che egli ne conosceva con esattezza la natura e l'elevato valore. Tale conoscenza, inoltre, è sufficiente per affermare che egli era il possessore di quelle sostanze, quanto meno quale componente del gruppo dedito alla cessione a terzi delle stesse, così come ritenuto dalla sentenza impugnata. E' altresì certo che il contenuto della busta fosse costituito da vari quantitativi di cocaina e di marijuana, perché il suo accertamento non deriva solo dalle conversazioni intercettate, come affermato dal ricorrente che asserisce trattarsi di "droga parlata". Si è già rilevato, al superiore paragrafo 2.1., che le prove utilizzate dalle due sentenze di merito consistono non solo nelle frasi pronunciate dal Caprio e dallo stesso ricorrente, bensì anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], dal sequestro dello stupefacente ancora detenuto dallo Uwadiae nonché, quali riscontri indiretti, dall'attività abitualmente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e dal suo gruppo e dalla insistenza con cui essi hanno cercato di recuperare immediatamente la busta stessa. 4.3. Il terzo motivo di ricorso, in cui si deduce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., è infondato. In primo luogo deve precisarsi che, nonostante l'intestazione generica del motivo, la sussistenza dell'aggravante è censurata solo con riferimento ai capi 1) e 2) dell'imputazione, quale applicazione del metodo mafioso nell'operazione di recupero degli stupefacenti, senza alcuna deduzione in merito alla contestazione di avere detenuto la droga al fine di agevolare l'attività del gruppo camorristico "Parco della '99". In secondo luogo, l'utilizzo del metodo mafioso è stato sufficientemente motivato dalla sentenza impugnata, alla pagina 49. I giudici di secondo grado hanno logicamente ritenuto provato tale utilizzo dal fatto che i partecipanti al secondo e al terzo accesso all'abitazione degli autori del furto hanno usato minaccia e violenza, ed hanno agito anche con la finalità di ripristinare i rapporti di forza criminale nel territorio. Come già evidenziato ai paragrafi 1.3. e 4.1., non è del tutto veritiero che gli italiani instaurarono con i nigeriani una tranquilla trattativa, come asserito dal ricorrente, dal momento che si presentarono, già al secondo accesso, armati di coltelli e con atteggiamento aggressivo e minaccioso, ed accettarono con difficoltà la richiesta di pagare una ricompensa, in quanto si allontanarono visibilmente irritati e si munirono di una pistola prima di tornare per consegnare la somma richiesta. La decisione di sparare ed uccidere coloro che pretendevano il denaro è stata una evidente reazione finalizzata a dimostrare la maggiore forza criminale del gruppo camorrista, non intenzionato a subire un'estorsione e a sottostare all'arroganza dei nigeriani, come sottolineato dalla sentenza richiamando le conversazioni del Caprio successive all'omicidio. La sussistenza dell'aggravante in questione è sufficientemente dimostrata, pertanto, anche con riferimento ai reati contestati ai capi 1) e 2). 4.4. Infine è inammissibile il quarto motivo di ricorso, perché manifestamente infondato. Il ricorrente censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche senza ricordare che esse sono state concesse già dal giudice di primo grado e confermate nella sentenza impugnata, che le ha regolarmente applicate nel procedere al calcolo della pena. Lamenta, altresì, l'eccessività della pena-base asserendo che essa è stata indicata, senza motivazione, in misura superiore al minimo edittale, mentre essa, applicata doverosamente per il più grave delitto di omicidio, è stata contenuta nel minimo edittale, pari a ventuno anni di reclusione, così come le varie attenuanti sono state applicate nella massima misura prevista. Deve, pertanto, applicarsi il principio giurisprudenziale citato al paragrafo 2.4. circa la non necessità di una specifica motivazione, quando la pena venga contenuta nel minimo edittale. 5. L'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente lamenta l'erroneità della qualificazione del delitto di cui al capo 3) nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 asserendo non esservi una prova sufficiente per la condanna della presenza, nella busta sottratta, anche di stupefacente di tipo cocaina, e non solo di marijuana, come ritenuto dal giudice di primo grado. La sentenza impugnata, invece, ha motivato in modo ampio e logico, nonché conforme alle prove e agli indizi raccolti, la detenzione anche di cocaina, e in misura non modica. Come già valutato al paragrafo 2.2., i giudici di appello hanno fondato la loro decisione sulla conversazione n. 440 del 12/09/2020, in cui il Caprio, nel descrivere il contenuto della busta sottratta, parla 24 e(‘ esplicitamente di "cocaina 2/3000 euro", "due di fumo, 400 grammi di roba, quasi 38.000/40.000 euro", ritenendola riscontrata dal sequestro effettuato il 14/09/2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA], che portò al rinvenimento di circa gr. 100 di cocaina, oltre che di marijuana. Il valore attribuito dal Caprio alla merce sottratta rende logicamente impossibile che essa fosse costituita solo da marijuana, sia pure nel quantitativo di due chilogrammi, ed anche l'insistenza con cui gli imputati cercarono di recuperare l'intero quantitativo di stupefacenti, accettando persino di pagare la somma richiesta dagli autori del furto, conferma che la busta conteneva sostanze di valore ben superiore a quello della sola marijuana. La motivazione della sentenza impugnata è quindi, sul punto, logica, non contraddittoria e sufficiente per la condanna. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli e quello di [OSCURATO:PERSONA] devono pertanto essere accolti, quest'ultimo limitatamente ai motivi attinenti la sussistenza e la qualificazione dei reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata, quanto ai punti specificamente indicati dei relativi paragrafi, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra