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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34209/2026

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NNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6533/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: l'unico motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; si tratta di motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata (pag. 7), evocando indici pertinenti ai fini della valutazione, offre adeguata motivazione in relazione a tale aspetto della decisione, evidenziando le gravi modalità dei fatti (compiutamente descritti a pag. 5), valutando negativamente la personalità del ricorrente (gravato da diversi precedenti penali anche di matrice violenta) e sottolineando la non occasionalità della condotta, essendo il ricorrente già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e anche per il delitto di lesioni personali (pag. 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6533/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: l'unico motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; si tratta di motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata (pag. 7), evocando indici pertinenti ai fini della valutazione, offre adeguata motivazione in relazione a tale aspetto della decisione, evidenziando le gravi modalità dei fatti (compiutamente descritti a pag. 5), valutando negativamente la personalità del ricorrente (gravato da diversi precedenti penali anche di matrice violenta) e sottolineando la non occasionalità della condotta, essendo il ricorrente già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e anche per il delitto di lesioni personali (pag. 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris