CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12727/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi come da procura speciale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio [OSCURATO:SOCIETA]., in via [OSCURATO:PERSONA] II n° 18; –ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1019/10/16, depositata il 18 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 febbraio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: PLUSVALENZA1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono contestualmente ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato il loro appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini, che aveva respinto il loro ricorso contro il silenzio serbato dall’Amministrazione finanziaria sulle loro domande di rimborso della trattenuta del 20%, effettuata, ai sensi dell’art. 11 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, dal Comune di Verucchio, all’atto del pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni dei ricorrenti. Assumevano infatti questi ultimi che le espropriazioni erano avvenute con delibere del consiglio comunale n. 3 del 1982 e n. 96 del 1983, e che le indennità provvisorie stimate in tali atti non erano state accettate da essi espropriati, senza che comunque l’ente territoriale avesse mai comunicato la stima definitiva, costringendo i ricorrenti ad intraprendere presso la Corte d’appello di Bologna apposito giudizio per la determinazione definitiva dell’indennità. Giudizio concluso con la sottoscrizione, tra gli espropriati ed il Comune, il 30 novembre 1996, di due transazioni («rectius: accordi sull’indennità», pag. 8 del ricorso), nelle quali era convenuto tra le parti che le somme che il Comune si impegnava a corrispondere non sarebbero state assoggettatealla trattenuta del 20% di cui all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, in quanto l'esproprio eraanteriore al termine del 31 dicembre 1988 , previsto dal comma 9 della predetta norma. Tuttavia, all'atto dell'incasso dell'indennità, i ricorrenti avevano ricevuto il pagamento dall'ente espropriante in misura inferiore a quella pattuita, in quanto gravato d a lla trattenuta, a titolo di imposta, del 20% sulle somme concordate. I ricorrenti avevano pertanto presentato le domande di rimborso delle somme trattenute, imputando l’applicabilità del sopravvenuto art. 11 della legge n. 413 del 1991al colpevole ritardo con cui l'espropriante aveva provveduto a corrispondere le indennità di esproprioe di occupazione, riconoscendone alfine l'ammontare dopo i vari giudizi intrapresi, in misurasuperiore all'indennità provvisoria a suo tempo determinata, causando ai proprietari un danno ingiusto,per il fatto che, se gli indennizzi fossero stati determinati e corrisposti prima della legge del 1991 (che è intervenuta anni dopo gli espropri), gli espropriati non sarebbero stati costretti a subire il medesimo prelievo fiscale. L’Ufficio si è costituitocon controricorso. I ricorrenti hanno prodotto memoria.Considerato che: 1.Preliminarmente, si dà atto che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla CTR quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza del 18 settembre 2015, n. 18361, con la quale questa Corte ha cassato la precedente sentenza d’appello, che aveva dichiarato erroneamente inammissibile il giudizio a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Verrucchio, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, non ritenendolo litisconsorte necessario. 2.Tanto premesso, con il primo motivo si lamenta « In relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 132 n° 4) c.p.c. stante la mancata decisione del primo motivo d'appello.» 3.Con il secondo, composito, motivo si denuncia « In relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.:violazione di legge per violazione dell'art. 1372 c.c. e dell'art. 1965 c.c. violazione dell'art. 11, comma 5 e 7 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 413, nonché dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocolloaddizionale alla CEDU (convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali): la plusvalenza non era imponibile perché era intervenuto accordo tra le parti sulla misura dell'indennità in 2 atti di transazione nel 1996, opponibili all'Ufficio in presenza di un ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennità d'esproprio (per espropri risalenti al 1982 e 1983)». 3.1. All’interno del secondo motivo, si denuncia ulteriormente « In relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: (nella versione antecedente alla L. 134/2012.) omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio dal momento che la sentenza non considera la rilevanza che nellaspecie assumeva il ritardo di pagamento delle indennità dovute e che letransazioni erano state stipulate in particolar modo per dirimere le questioniderivanti dal ritardo e dai danni che tale ritardo aveva provocato agli espropriati costretti a defatiganti azioni giudiziarie perché al fine fosse loro riconosciuto ilgiusto indennizzo per la perdita della proprietà». 4.Con il terzo, composito, motivo si denuncia « In relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 11 comma 5 e 7 della L.30.12.1991 n. 413, stante che la plusvalenza, indipendentemente dall'essere intervenute le due transazioni sul punto, non era imponibile stante l'ingiustificabile ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennità d'esproprio peratti risalenti al 1982 e 1983; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU.» 5.All’interno del terzo motivo si denuncia ulteriormente « In relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio dal momento che la sentenza non considera in nessun modo l'incidenza che ha nella fattispecie l'irragionevole ritardo nel pagamento delleindennità d'espr oprio. ». 6. I motivi, per la loro connessione e sostanziale sovrapponibilità, vanno trattati congiuntamente e sono fondati, nei termini che si diranno. Invero« In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violatiove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 16629; nello stesso senso cfr. già Cass. 22/01/2013 , n. 1429 ; nonché Cass.12/01/2016, n. 265, con riferimento al caso in cui la corresponsione della somma oltre il 31 dicembre 1988 s ia dovuta all'Amministrazione che resistendo, anche in giudizio, abbia determinato un considerevole ritardo nel pagamento). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali criteri nell’interpretazione dell’ambito temporale interessato dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991, poiché si è limitata a confermare il principio di cassa, quale criterio per l'assoggettamento a tassazione, trascurando di valutare le ragioni e la portata del ritardo nella liquidazione dell'indennità, avvenuta (circostanza incontestata, ma non esaminata nella motivazione dalla CTR) dopo anni e solo dopotransazioni tra le parti, che hanno concluso giudizi finalizzati alla liquidazione delle indennità definitive. Peraltro, anche laddove volesse ritenersi che l’accoglimento dell’appello erariale, negando il rimborso, abbia implicitamente escluso che vi sia stato inadempimento rilevante imputabile all’Amministrazione, tale decisione difetterebbe comunque di motivazione, proprio con riferimento all’esame della circostanza dell’intervallo temporale tra provvedimenti ablatori e liquidazione delle relative indennità e delle cause e delle conseguenze di tale ritardo.In questi termini, pertanto, la questione di fatto dovrà essere riesaminata dalla CTR, la quale dovrà̀ procedere a nuovo esame, valutando in particolare le ragioni per cui la liquidazione della indennità̀èavvenuta dopo alcuni anni e se il ritardo sia di tale portata da giustificare il non assoggettamento a tassazione della plusvalenza derivante dal procedimento espropriativo, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità̀. E’ invece infondata la pretesa, ulteriore, dei ricorrenti di essere sottratti dall’imposizione in questione per effetto della relativa clausola contenuta nelle transazioni, non essendo legittimato il sostituto d’imposta ad accordarsi con il contribuentesostituito circa la disapplicazione di ritenutedi pertinenza dell’ente impositore erariale, che del resto, in considerazione della natura pubblicistica della relativa obbligazione, a sua volta neppure potrebbe, in ipotesi, legittimamente rinunziarvi. Gliaccordi sul punto tra proprietari espropriati e Comune espropriante, per quanto qui rileva, non sono quindi vincolanti ai fini dell’imposizione controversa. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche