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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09133/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO con sentenza in data 25/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO in data 19/09/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestatole di cui truffa aggravata continuata.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata eccependo il vizio di motivazione circa il riconoscimento di responsabilità, basato sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, nonché circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa prevista dall'art. 61 n.5 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Premesso che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241), nel caso di specie il primo motivo di ricorso consiste in una censura del tutto generica senza alcuna indicazione delle ragioni effettive a base del dedotto vizio motivazionale.

Per quanto riguardo la ritenuta sussistenza dell'aggravante, la corte territoriale, con argomenti immuni da vizi logici, ha evidenziato lo stato di fragilità della vittima, conseguente all'età anziana, ai recenti eventi luttuosi, alla condizione di solitudine, circostanze estranee al motivo di ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO con sentenza in data 25/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO in data 19/09/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestatole di cui truffa aggravata continuata. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata eccependo il vizio di motivazione circa il riconoscimento di responsabilità, basato sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, nonché circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa prevista dall'art. 61 n.5 cod. pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Premesso che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241), nel caso di specie il primo motivo di ricorso consiste in una censura del tutto generica senza alcuna indicazione delle ragioni effettive a base del dedotto vizio motivazionale. Per quanto riguardo la ritenuta sussistenza dell'aggravante, la corte territoriale, con argomenti immuni da vizi logici, ha evidenziato lo stato di fragilità della vittima, conseguente all'età anziana, ai recenti eventi luttuosi, alla condizione di solitudine, circostanze estranee al motivo di ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris