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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08206/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BENEVENTO V.PERINETTO 2 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n.1357/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non v’è luogo a regolamento delle spese, non avendo la Prefettura resistente svolto attività difensiva conforme a quanto prescritto dall’art. 370 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BENEVENTO V.PERINETTO 2 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n.1357/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non v’è luogo a regolamento delle spese, non avendo la Prefettura resistente svolto attività difensiva conforme a quanto prescritto dall’art. 370 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 26
Decreto Cassazione n. 08206/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris