CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di TARANTO'i-dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39395/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]Ancona e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avver ;o la sentenza del Tribunale di Taranto che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la )ena su cui le parti hanno concordato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi - che deduce viol;, zione di legge in merito all'applicazione dei criteri legali della prova, sostenendo che la m )tivazione del giudice di primo grado sia illogica dal momento che ha mancato di consi erare alcune circostanze presenti agli atti - è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassa:, ione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione dell, volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualifica ione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ce n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consiglie stensore [OSCURATO:PERSONA]