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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13964/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 comma primo n.1 e 585 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato perché «nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 comma primo n.1 e 585 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato perché «nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 13964/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris