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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28935/2022

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del 30 settembre 2019, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art.495 cod. pen., per avere reso false dichiarazioni sulla propria identità ad agenti di Pubblica sicurezza in due diverse occasioni, alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico I motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto la presentazione dell'appello inammissibile in quanto tardiva avendo l'appellante depositato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando il termine per impugnare era già decorso.

Il ricorrente rappresenta di avere depositato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] come risulta dal timbro apposto sull'originale depositato e contenuto nel fascicolo e come risulta dalla copia autentica rilasciata dalla cancelleria della corte di Appello.

Essendo stato depositato in data 13/01/2020, l'atto di appello è tempestivo in quanto la sentenza del Tribunale è stata emessa con lettura del dispositivo in data 30/09/2019 e con la indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

La motivazione è stata depositata in data 28/11/2019 e dunque nel rispetto dei termini indicati (scadenza del termine: 29/11/2019).

In ragione del termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett.

C) cod. proc. pen. per la impugnazione, il 13 gennaio 2020 era il giorno in cui scadeva il termine per depositare l'atto di appello.

Il ricorrente ha dunque concluso per l'annullamento della sentenza e per la celebrazione del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - la sentenza di primo grado è stata pronunziata con lettura del dispositivo in data 30/09/2019 con la indicazione di giorni sessanta per il deposito della motivazione; - la motivazione della sentenza è stata depositata in data 28/11/2019 e dunque nel rispetto dei termini di giorni sessanta come indicati nel dispositivo, la cui scadenza era il 29/11/2019; - il termine per impugnare per il ricorrente, ai sensi dell'art.585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. è di giorni 45, e lo stesso scadeva in data 13/01/2020, data dell'effettivo deposito dell'atto di appello (come si evince dall' atto di appello presente in originale in atti con il relativo timbro della cancelleria attestante la data di deposito). - il termine per impugnare si computa considerando quale dies a quo il giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della motivazione secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario ( ex multis, Sez.5, n.30723 del 21/06/2021 , Rv.281683 "In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen.").

Pertanto l'atto di appello è stato erroneamente dichiarato intempestivo dalla Corte territoriale con la conseguenza che la sentenza va pertanto annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del 30 settembre 2019, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art.495 cod. pen., per avere reso false dichiarazioni sulla propria identità ad agenti di Pubblica sicurezza in due diverse occasioni, alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico I motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto la presentazione dell'appello inammissibile in quanto tardiva avendo l'appellante depositato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando il termine per impugnare era già decorso. Il ricorrente rappresenta di avere depositato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] come risulta dal timbro apposto sull'originale depositato e contenuto nel fascicolo e come risulta dalla copia autentica rilasciata dalla cancelleria della corte di Appello. Essendo stato depositato in data 13/01/2020, l'atto di appello è tempestivo in quanto la sentenza del Tribunale è stata emessa con lettura del dispositivo in data 30/09/2019 e con la indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. La motivazione è stata depositata in data 28/11/2019 e dunque nel rispetto dei termini indicati (scadenza del termine: 29/11/2019). In ragione del termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. C) cod. proc. pen. per la impugnazione, il 13 gennaio 2020 era il giorno in cui scadeva il termine per depositare l'atto di appello. Il ricorrente ha dunque concluso per l'annullamento della sentenza e per la celebrazione del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - la sentenza di primo grado è stata pronunziata con lettura del dispositivo in data 30/09/2019 con la indicazione di giorni sessanta per il deposito della motivazione; - la motivazione della sentenza è stata depositata in data 28/11/2019 e dunque nel rispetto dei termini di giorni sessanta come indicati nel dispositivo, la cui scadenza era il 29/11/2019; - il termine per impugnare per il ricorrente, ai sensi dell'art.585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. è di giorni 45, e lo stesso scadeva in data 13/01/2020, data dell'effettivo deposito dell'atto di appello (come si evince dall' atto di appello presente in originale in atti con il relativo timbro della cancelleria attestante la data di deposito). - il termine per impugnare si computa considerando quale dies a quo il giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della motivazione secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario ( ex multis, Sez.5, n.30723 del 21/06/2021 , Rv.281683 "In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen."). Pertanto l'atto di appello è stato erroneamente dichiarato intempestivo dalla Corte territoriale con la conseguenza che la sentenza va pertanto annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il 9 giugno 20
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