CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5194/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di riciclaggio di somme di denaro portate da cinque assegni provento di furto sottoscritti con la firma apocrifa del titolare del conto deducendo due motivi: - violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione della condotta quale ipotesi di ricettazione; - violazione di legge quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato Ritiene il Collegio che la qualificazione dei fatti contestati quale ipotesi di riciclaggio operata dai giudici di merito è da ritenere corretta in quanto la condotta dell'imputato - consistita nel convincere la vicina di casa ad aprire un conto corrente ed a versare il primo degli assegni rubati su tale conto, ottenendo, poi, la delega ad operare su tale conto corrente con successivo prelievo delle somme - ha avuto un carattere certamente dissimulatorio finalizzato a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro. Invero integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta ìndividuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato. (Sez. 5, Sentenza n. 21925 del 17/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273183 - 01. 2.2. Il secondo motivo è totalmente generico ed aspecifico a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto in punto di trattamento sanzionatorio (v. f. 5). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equìtativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensore