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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17198/2023

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i che regolano la fattispecie, ma semmai per difetto di motivazione od omesso esame di fatti decisivi, censure in sé non proposte - è comunque evidente che il ragionamento svolto risulta tutt’altro che irrazionale od implausibile data la palese diversità operativa dei settori e dunque non si presta in alcun modo ad essere inficiato dai ragionamenti impugnatori svolti; non diversamente, affermare che la Delibera 1463 andrebbe intesa come tale da far leva solo sul fatto in sé dell’esecuzione dei trasporti e non sulla natura degli strumenti trasportati, oltre a tradire l’impianto del norme di legge e di contrattazione sopra richiamate, ove la natura e tipologia dei trasporti non è – come è del tutto logico – indifferente, fi nisce per costituire la proposizione di una diversa lettura di merito del significato dell’atto deliberativo, tra l’altro neppure veicolata, come era necessario (Cass. 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. 23 luglio 2010, n. 17367), dal richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sicché ancora una volta tutto si traduce nella mera proposizione di una diversa lettura di un certo dato (qui la Delibera) a caratura fattuale (v. anche Cass. 4 aprile 2022, n. 10745), il che non intercetta un idoneovizio di legittimità inteso nel senso proprio di cui all’art. 360 c.p.c.;

3. del tutto tardivo è infine il richiamo, in memoria, al principio di parità di trattamento, non potendo le difese finali integrare i motivi di ricorso (tra le molte, Cass. 6 luglio 2022, n. 21355; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26670) e comunque non potendosi discorrere di parità di trattamento quando le situazioni, concernendo trasporti di tipo diverso come accertato in fatto dalla Corte di merito, sono tali da poter sollecitare evidentemente differenti valutazioni sotto il profilo remunerativo;

4. la reiezione del primo motivo, determinando il consolidamento della ratio decidendi afferente all’insussistenza dei presupposti sostanziali della fattispecie negoziale azionata, manda assorbito il secondo motivo, il cui incipit richiama l’art. 360 n. 5 c.p.c. e con il quale si sostiene che vi era stata – al contrario di quanto argomentato dalla Corte territoriale per il caso in cui si fosse comunque inteso fare applicazione di quella delibera e dunque come ratio decidendiaggiunt iv a – deduzione specifica delle attività svolte e dunque omesso esame delle risultanze istruttorie e travisamento dei fatti; l’azione dispiegata, come si è detto, ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto di fonte legale e, poi, collettiva di cui manca un presupposto costitutivo, ovverosia la delibera datoriale di fissazione delle condizioni cui esso è subordinato; a nulla rileva, pertanto, la ricostruzione in dettaglio delle attività svolte, una volta esclusa, con la conferma della prima ratio decidendi, la possibilità stessa di estendere quanto disposto per un certo tipo di professionalità e di trasporti, al profilo professionale del ricorrente ed ai trasporti da esso svolti; analogamente, non essendo stata dispiegata azione risarcitoria, risulta inconferente il richiamo nel motivo – non meglio poi esplicitato – all’art. 1226 c.c. ed alla liquidazione equitativa del danno;

5. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo

i che regolano la fattispecie, ma semmai per difetto di motivazione od omesso esame di fatti decisivi, censure in sé non proposte - è comunque evidente che il ragionamento svolto risulta tutt’altro che irrazionale od implausibile data la palese diversità operativa dei settori e dunque non si presta in alcun modo ad essere inficiato dai ragionamenti impugnatori svolti; non diversamente, affermare che la Delibera 1463 andrebbe intesa come tale da far leva solo sul fatto in sé dell’esecuzione dei trasporti e non sulla natura degli strumenti trasportati, oltre a tradire l’impianto del norme di legge e di contrattazione sopra richiamate, ove la natura e tipologia dei trasporti non è – come è del tutto logico – indifferente, fi nisce per costituire la proposizione di una diversa lettura di merito del significato dell’atto deliberativo, tra l’altro neppure veicolata, come era necessario (Cass. 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. 23 luglio 2010, n. 17367), dal richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sicché ancora una volta tutto si traduce nella mera proposizione di una diversa lettura di un certo dato (qui la Delibera) a caratura fattuale (v. anche Cass. 4 aprile 2022, n. 10745), il che non intercetta un idoneovizio di legittimità inteso nel senso proprio di cui all’art. 360 c.p.c.; 3. del tutto tardivo è infine il richiamo, in memoria, al principio di parità di trattamento, non potendo le difese finali integrare i motivi di ricorso (tra le molte, Cass. 6 luglio 2022, n. 21355; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26670) e comunque non potendosi discorrere di parità di trattamento quando le situazioni, concernendo trasporti di tipo diverso come accertato in fatto dalla Corte di merito, sono tali da poter sollecitare evidentemente differenti valutazioni sotto il profilo remunerativo; 4. la reiezione del primo motivo, determinando il consolidamento della ratio decidendi afferente all’insussistenza dei presupposti sostanziali della fattispecie negoziale azionata, manda assorbito il secondo motivo, il cui incipit richiama l’art. 360 n. 5 c.p.c. e con il quale si sostiene che vi era stata – al contrario di quanto argomentato dalla Corte territoriale per il caso in cui si fosse comunque inteso fare applicazione di quella delibera e dunque come ratio decidendiaggiunt iv a – deduzione specifica delle attività svolte e dunque omesso esame delle risultanze istruttorie e travisamento dei fatti; l’azione dispiegata, come si è detto, ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto di fonte legale e, poi, collettiva di cui manca un presupposto costitutivo, ovverosia la delibera datoriale di fissazione delle condizioni cui esso è subordinato; a nulla rileva, pertanto, la ricostruzione in dettaglio delle attività svolte, una volta esclusa, con la conferma della prima ratio decidendi, la possibilità stessa di estendere quanto disposto per un certo tipo di professionalità e di trasporti, al profilo professionale del ricorrente ed ai trasporti da esso svolti; analogamente, non essendo stata dispiegata azione risarcitoria, risulta inconferente il richiamo nel motivo – non meglio poi esplicitato – all’art. 1226 c.c. ed alla liquidazione equitativa del danno; 5. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
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