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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16138/2026

Testo disponibile della fonte

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proprio difensore,difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AldoScicchitano;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] 10 maggio2025 n. 434;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

La società F.lli Laganà di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (d’ora innanzi, perbrevità, “la LLG”) il 12.6.2006 stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA].p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;d’ora innanzi, “la Unipol”) un contratto di assicurazione contro i danni daeventi atmosferici.Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026Oggetto della copertura pattuita erano, per quanto qui ancora interessa, ibeni custoditi dalla società assicurata in un capannone sito nel Comune diReggio Calabria e destinati all’attività commerciale.2.

Il 25.10.2007 i beni vennero danneggiati dall’acqua piovana che penetròL’assicurata LLG chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo; fucostituito un collegio peritale per la stima dei danni. [OSCURATO:PERSONA] peritale conuna prima decisione ritenne sussistenti le condizioni contrattualmentepattuite per la corresponsione all’assicurata d’un acconto, quantificato ineuro 120.000; quindi concluse le proprie operazioni stimando il danno ineuro

187.410.3. Sulla base dei due atti del collegio peritale sopra indicati la LLG chiese edottenne dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] due decreti ingiuntivi nei confrontidella Unipol (nn. 524/08 e 1007/08).La società assicuratrice propose due opposizioni avverso i suddetti decreti echiamò in causa anche i due membri del collegio peritale non da essanominati.Riunite le opposizioni, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le accolse entrambe:quella avverso il d.i. 524/08 fu accolta con sentenza non definitiva(28.4.2014 n. 729) per mancanza dei presupposti cui il contrattosubordinava il pagamento di acconti; quella avverso il d.i. 1007/08 fuaccolta con sentenza definitiva (15.2.2019 n. 258) sul presuppostodell’inoperatività della polizza.La sentenza fu appellata dalla LLG.4.

Con sentenza 10.5.2025 n. 434 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato il gravame, così motivando (per quanto ancora rileva):-) il danno ai beni della LLG fu originato dall’accumulo di grandine sultetto del capannone; il peso della grandine accumulata provocò la flessionedelle lastre di eternit poste a copertura dell’immobile; la deformazione delleNumero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026suddette lastre nei punti di giunzione tra l’una e l’altra creò degli interstizi-) il contratto di assicurazione copriva i danni causati dall’acquapiovana solo se penetrata all’interno dell’immobile attraverso “rotture,brecce o lesioni al tetto”, e dunque presupponeva un “pregiudizioall’integrità strutturale della cosa”;-) nel caso di specie il tetto del capannone si era flesso, ma nonrotto;-) di conseguenza l’evento verificatosi era escluso dalla garanziaassicurativa.5.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla LLG conricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La LLG ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il sinistro fosse escluso dalla copertura assicurativa.

La ricorrentesostiene che, così giudicando, la Corte d’appello ha violato gli artt. 1362,1363, 1366, 1367 e 1370 c.c..Nell’illustrazione del motivo si assume che:-) l’art. 1362 c.c. sarebbe stato violato, per avere la Corte d’appelloconsiderato il lemma “breccia” sinonimo di “danno strutturale epermanente”; in ogni caso l’ambiguità del suddetto lemma imponeva diricercare la volontà delle parti;-) l’art. 1363 c.c. sarebbe stato violato per avere la Corte territoriale“svuotato di senso la clausola”;-) l’art. 1367 c.c. sarebbe stato violato perché l’interpretazione dellaCorte d’appello ha privato il contratto del suo scopo pratico;Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026-) gli artt. 1366, 1369 e 1371 c.c. sarebbero stati violato perchél’ambiguità del testo contrattuale imponeva di privilegiare le interpretazioniconformi allo scopo della clausola ed all’utilità del contratto;-) l’art. 1370 c.c. sarebbe stato violato perché la controvertibilitàdella clausola, ammessa dalla stessa sentenza impugnata,. imponeva unainterpretazione sfavorevole al predisponente.1.1.

Il motivo è fondato con riferimento agli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c.,con assorbimento delle restanti censure sopra elencate.1.2.

Sulla violazione dell’art. 1362 c.c.Il lemma “breccia”, secondo il thesaurus della lingua italiana -comunemente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] della Lingua Italiana- GDELI - deriva dal francese brèche, documentato a partire dal XII sec.,che a sua volta deriva dal protogermanico brecha, che ha il significato tantodi “rottura”, quanto di “apertura”, in quanto indicava in origine i solchi deicampi o le aperture nelle siepi.Questo senso si è conservato nell’italiano attuale, in quanto “breccia” ha trai suoi significati anche quello di “apertura, varco, passaggio (che si producein un muro, in una diga, in una costruzione: per corrosione interna o percause esterne)” (così il GDELI, vol.

II, Torino 1962, p. 362, ad vocem, subPertanto il lemma “breccia” ha, tra i suoi significati, esattamente quelloescluso dalla Corte d’appello: di qui la violazione dell’art. 1362 c.c..1.3.

Sulla violazione dell’art. 1369 c.c..La dottrina che si è occupata del tema dell’assicurazione contro i danni daeventi atmosferici ha da tempo segnalato alla giurisprudenza la genesistorica e lo scopo della clausola qui in esame.Presupposto e fondamento dell’attività assicurativa è la calcolabilitàstatistica dei rischi, da cui ricavare la fissazione del premio c.d.

“puro”.La statistica tuttavia dà conto dei danni causati agli immobili dalla violenzadegli eventi atmosferici, ma non anche di quelli dovuti ad eventi atmosfericiNumero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026non violenti, e resi possibil dall’incuria dell’assicurato (che, ad esempio,dimentichi di chiudere le finestre durante un acquazzone).L’assicurazione contro i danni da eventi atmosferici dunque ebbestoricamente il problema di delimitare il rischio escludendo i danni nondovuti alla violenza del fenomeno meteorologico, cioè la c.d.

“sinistrositàimpropria”: ad es., i danni causati dall’acqua penetrata attraverso aperturedimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti.A questa finalità risponde la clausola la quale subordina l’indennizzabilità deidanni verificatisi all’interno del fabbricato alla presenza di “rotture, brecce olesioni”: ovvero escludere la copertura per i danni rispetto ai quali l’eventoSi tratta dunque d’una clausola di delimitazione causale del rischioassicurato, la cui logica è consentire l’indennizzabilità dei soli danni per iquali non il fenomeno atmosferico, ma la violenza da questo esercitata sullastruttura dell’immobile sia stata la causa del danno.Questo essendo lo scopo della clausola, per stabilire se essa nel casoconcreto consenta o impedisca l’indennizzabilità del danno avvenutoall’interno del fabbricato quel che occorre accertare è se l’acqua siapenetrata nel fabbricato trovando una strada preesistente, ovvero se l’abbiacreata da sé deformando o guastando la struttura: solo in quest’ultimocaso, infatti, vi sarebbe un nesso di causa tra la violenza del fenomenoNel caso di specie il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che iltetto dell’immobile fu deformato dalla grandine, e la deformazione consentìil passaggio dell’acqua: ha accertato dunque un fenomeno di violenzadell’evento atmosferico modificativo dell’immobile, ma negato l’indennizzo.L’interpretazione adottata, pertanto, non fu rispettosa dell’art. 1369 c.c.,alla luce dello scopo della clausola.1.4.

Sulla violazione dell’art. 1370 c.c..La sentenza impugnata ha ritenuto (p. 10, § 5) che il testo del contrattoavesse “scarsa chiarezza”.Cionondimeno, l’ha interpretato in senso sfavorevole al predisponente.Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026Così giudicando, la sentenza ha palesemente violato l’art. 1370 c.c..2.

Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo di ricorso è denunciato il vizio di nullità della sentenzaper travisamento della prova.La società assicurata sostiene che la Corte d’appello, escludendo che ildanno fosse stato causato dall’intasamento delle grondaie (evento per ilquale il contratto pacificamente avrebbe offerto copertura), avrebbe“travisato le prove”.2.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile.Quel che viene denunciato come “travisamento della prova” non fu altro cheuna valutazione della prova, che per quanto sgradita alla ricorrente non èsindacabile in questa sede (Cass. Sez.

U., 05/03/2024, n. 5792).3.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di omesso esame d’un fattodecisivo.E’ superfluo dar conto dell’illustrazione di esso, in quanto la doppiadecisione conforme nei due gradi di merito preclude la denunciabilità inquesta sede del suddetto errore (art. 360, quarto comma, c.p.c.).4.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedi rinvio.P.q.m.(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Il Presidente est.Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio difensore,difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AldoScicchitano;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] 10 maggio2025 n. 434;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. La società F.lli Laganà di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (d’ora innanzi, perbrevità, “la LLG”) il 12.6.2006 stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA].p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;d’ora innanzi, “la Unipol”) un contratto di assicurazione contro i danni daeventi atmosferici.Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026Oggetto della copertura pattuita erano, per quanto qui ancora interessa, ibeni custoditi dalla società assicurata in un capannone sito nel Comune diReggio Calabria e destinati all’attività commerciale.2. Il 25.10.2007 i beni vennero danneggiati dall’acqua piovana che penetròL’assicurata LLG chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo; fucostituito un collegio peritale per la stima dei danni. [OSCURATO:PERSONA] peritale conuna prima decisione ritenne sussistenti le condizioni contrattualmentepattuite per la corresponsione all’assicurata d’un acconto, quantificato ineuro 120.000; quindi concluse le proprie operazioni stimando il danno ineuro 187.410.3. Sulla base dei due atti del collegio peritale sopra indicati la LLG chiese edottenne dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] due decreti ingiuntivi nei confrontidella Unipol (nn. 524/08 e 1007/08).La società assicuratrice propose due opposizioni avverso i suddetti decreti echiamò in causa anche i due membri del collegio peritale non da essanominati.Riunite le opposizioni, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le accolse entrambe:quella avverso il d.i. 524/08 fu accolta con sentenza non definitiva(28.4.2014 n. 729) per mancanza dei presupposti cui il contrattosubordinava il pagamento di acconti; quella avverso il d.i. 1007/08 fuaccolta con sentenza definitiva (15.2.2019 n. 258) sul presuppostodell’inoperatività della polizza.La sentenza fu appellata dalla LLG.4. Con sentenza 10.5.2025 n. 434 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato il gravame, così motivando (per quanto ancora rileva):-) il danno ai beni della LLG fu originato dall’accumulo di grandine sultetto del capannone; il peso della grandine accumulata provocò la flessionedelle lastre di eternit poste a copertura dell’immobile; la deformazione delleNumero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026suddette lastre nei punti di giunzione tra l’una e l’altra creò degli interstizi-) il contratto di assicurazione copriva i danni causati dall’acquapiovana solo se penetrata all’interno dell’immobile attraverso “rotture,brecce o lesioni al tetto”, e dunque presupponeva un “pregiudizioall’integrità strutturale della cosa”;-) nel caso di specie il tetto del capannone si era flesso, ma nonrotto;-) di conseguenza l’evento verificatosi era escluso dalla garanziaassicurativa.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla LLG conricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La LLG ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il sinistro fosse escluso dalla copertura assicurativa. La ricorrentesostiene che, così giudicando, la Corte d’appello ha violato gli artt. 1362,1363, 1366, 1367 e 1370 c.c..Nell’illustrazione del motivo si assume che:-) l’art. 1362 c.c. sarebbe stato violato, per avere la Corte d’appelloconsiderato il lemma “breccia” sinonimo di “danno strutturale epermanente”; in ogni caso l’ambiguità del suddetto lemma imponeva diricercare la volontà delle parti;-) l’art. 1363 c.c. sarebbe stato violato per avere la Corte territoriale“svuotato di senso la clausola”;-) l’art. 1367 c.c. sarebbe stato violato perché l’interpretazione dellaCorte d’appello ha privato il contratto del suo scopo pratico;Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026-) gli artt. 1366, 1369 e 1371 c.c. sarebbero stati violato perchél’ambiguità del testo contrattuale imponeva di privilegiare le interpretazioniconformi allo scopo della clausola ed all’utilità del contratto;-) l’art. 1370 c.c. sarebbe stato violato perché la controvertibilitàdella clausola, ammessa dalla stessa sentenza impugnata,. imponeva unainterpretazione sfavorevole al predisponente.1.1. Il motivo è fondato con riferimento agli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c.,con assorbimento delle restanti censure sopra elencate.1.2. Sulla violazione dell’art. 1362 c.c.Il lemma “breccia”, secondo il thesaurus della lingua italiana -comunemente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] della Lingua Italiana- GDELI - deriva dal francese brèche, documentato a partire dal XII sec.,che a sua volta deriva dal protogermanico brecha, che ha il significato tantodi “rottura”, quanto di “apertura”, in quanto indicava in origine i solchi deicampi o le aperture nelle siepi.Questo senso si è conservato nell’italiano attuale, in quanto “breccia” ha trai suoi significati anche quello di “apertura, varco, passaggio (che si producein un muro, in una diga, in una costruzione: per corrosione interna o percause esterne)” (così il GDELI, vol. II, Torino 1962, p. 362, ad vocem, subPertanto il lemma “breccia” ha, tra i suoi significati, esattamente quelloescluso dalla Corte d’appello: di qui la violazione dell’art. 1362 c.c..1.3. Sulla violazione dell’art. 1369 c.c..La dottrina che si è occupata del tema dell’assicurazione contro i danni daeventi atmosferici ha da tempo segnalato alla giurisprudenza la genesistorica e lo scopo della clausola qui in esame.Presupposto e fondamento dell’attività assicurativa è la calcolabilitàstatistica dei rischi, da cui ricavare la fissazione del premio c.d. “puro”.La statistica tuttavia dà conto dei danni causati agli immobili dalla violenzadegli eventi atmosferici, ma non anche di quelli dovuti ad eventi atmosfericiNumero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026non violenti, e resi possibil dall’incuria dell’assicurato (che, ad esempio,dimentichi di chiudere le finestre durante un acquazzone).L’assicurazione contro i danni da eventi atmosferici dunque ebbestoricamente il problema di delimitare il rischio escludendo i danni nondovuti alla violenza del fenomeno meteorologico, cioè la c.d. “sinistrositàimpropria”: ad es., i danni causati dall’acqua penetrata attraverso aperturedimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti.A questa finalità risponde la clausola la quale subordina l’indennizzabilità deidanni verificatisi all’interno del fabbricato alla presenza di “rotture, brecce olesioni”: ovvero escludere la copertura per i danni rispetto ai quali l’eventoSi tratta dunque d’una clausola di delimitazione causale del rischioassicurato, la cui logica è consentire l’indennizzabilità dei soli danni per iquali non il fenomeno atmosferico, ma la violenza da questo esercitata sullastruttura dell’immobile sia stata la causa del danno.Questo essendo lo scopo della clausola, per stabilire se essa nel casoconcreto consenta o impedisca l’indennizzabilità del danno avvenutoall’interno del fabbricato quel che occorre accertare è se l’acqua siapenetrata nel fabbricato trovando una strada preesistente, ovvero se l’abbiacreata da sé deformando o guastando la struttura: solo in quest’ultimocaso, infatti, vi sarebbe un nesso di causa tra la violenza del fenomenoNel caso di specie il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che iltetto dell’immobile fu deformato dalla grandine, e la deformazione consentìil passaggio dell’acqua: ha accertato dunque un fenomeno di violenzadell’evento atmosferico modificativo dell’immobile, ma negato l’indennizzo.L’interpretazione adottata, pertanto, non fu rispettosa dell’art. 1369 c.c.,alla luce dello scopo della clausola.1.4. Sulla violazione dell’art. 1370 c.c..La sentenza impugnata ha ritenuto (p. 10, § 5) che il testo del contrattoavesse “scarsa chiarezza”.Cionondimeno, l’ha interpretato in senso sfavorevole al predisponente.Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026Così giudicando, la sentenza ha palesemente violato l’art. 1370 c.c..2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo di ricorso è denunciato il vizio di nullità della sentenzaper travisamento della prova.La società assicurata sostiene che la Corte d’appello, escludendo che ildanno fosse stato causato dall’intasamento delle grondaie (evento per ilquale il contratto pacificamente avrebbe offerto copertura), avrebbe“travisato le prove”.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.Quel che viene denunciato come “travisamento della prova” non fu altro cheuna valutazione della prova, che per quanto sgradita alla ricorrente non èsindacabile in questa sede (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792).3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di omesso esame d’un fattodecisivo.E’ superfluo dar conto dell’illustrazione di esso, in quanto la doppiadecisione conforme nei due gradi di merito preclude la denunciabilità inquesta sede del suddetto errore (art. 360, quarto comma, c.p.c.).4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedi rinvio.P.q.m.(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Il Presidente est.Numero registro generale 19231/2025N.R.G.: 19231/25Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 16138/2026Data pubblicazione 25/05/2026([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 16138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris