CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NDOROSINA; 6. [OSCURATO:PERSONA]; 7. [OSCURATO:PERSONA]; 8. [OSCURATO:PERSONA]; 9. [OSCURATO:PERSONA]; 10.[OSCURATO:PERSONA]; 11. [OSCURATO:PERSONA]; 12. [OSCURATO:PERSONA];13. [OSCURATO:PERSONA]; 14. [OSCURATO:PERSONA]; 15.[OSCURATO:PERSONA]; 16. [OSCURATO:PERSONA]; 17.[OSCURATO:PERSONA]; 18. [OSCURATO:PERSONA]; 19.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRARACHIARA, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; 20. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BONADIESNumero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurein calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-nei confronti diPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore; MINISTERODELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge;-controricorrenti-per la cassazione della sentenza n.4444/2024 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 23 giugno 2024;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti indicati in epigrafe (insieme ad altri) convennerodavanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e iMinisteri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimentodei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguataremunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionemedica da loro frequentati tra il 1979 e il 1995.2. Con sentenza n. 3232 del 2017, il Tribunale rigettò le domande(anche) per intervenuta prescrizione.Numero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4444 del 2024,depositata il 23 giugno 2024, ha rigettato l’impugnazione propostadagli attori soccombenti.3. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione,sulla base di un unico motivo.Resistono con controricorso le amministrazioni intimate.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, secondaparte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta deidiritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenzedella Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art.1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi;degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991,n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 dellaLegge n. 370/99».La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto prescritto ildiritto azionato dai ricorrenti, individuando il dies a quo delladecorrenza del termine di prescrizione decennale nella data (27 ottobre1999) di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.Numero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il giudice del merito avrebbe quindi errato, omettendo diconsiderare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere senon da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali disettore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era statafugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla naturadell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazionepassiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenzacomunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale,normativa sovranazionale.1.1. Il ricorso è inammissibile, a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ..1.1.a. È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte,il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti cheavevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopol’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata,avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine didieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigoredell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass.09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813,10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis, Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un.,Numero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/202627/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass.19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020,n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421;Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez.Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640;Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959;Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771; Cass.07/08/2023, n. 24029; Cass. 06/12/2023, n. 34212; Cass.30/12/2023, n.36556; Cass. 14/03/2024, n.6891; Cass. 25/03/2024,n.7984; Cass. 02/04/2024, n.8691; Cass. 03/04/2024, n. 8715; Cass.05/04/2024, n.9168).1.1.b. Questo consolidato orientamento trova fondamento nelrilievo secondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diinadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevanomaturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stataparzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, cheha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrataNumero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del2012).1.1.c. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomentosecondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezzeinibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato,relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, seordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, secontrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione dellegittimato passivo della domanda.Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (tra le altre, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento dellastabile nomofilachia sopra richiamata.Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della naturadell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale dellaprescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazionenon abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è dello Stato inpersona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancatainstaurazione del rapporto processuale, costituendo una merairregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958(Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché, solo se diretta neiNumero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026confronti della sola Università, l'interruzione della prescrizione risultainidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – va osservato che dallanormativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che ildestinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale enon nell’autonomia universitaria.1.1.d. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenzache, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore – dettando l'art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatiodel danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancataavente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplinacomunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzioneadeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa,come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia 24 gennaio2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citataCass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato,Cass.24/01/2020, n. 1641).1.1.e. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordinealla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi dicui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, la quale è applicabile, pereffetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole dispecializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non aquelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti allaregolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sotto il profilo siaordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n.93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardoalla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solaNumero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.).1.1.f. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza,sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Cortedi Giustizia dell'Unione Europea.In proposito, i ricorrenti hanno formulato espressa istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267T.F.U.E., per investirla della seguente questione: «se alla stregua deldiritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsieffettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile,con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che siaidentificato il soggetto legittimato passivamente e prima che siaindividuata la giurisdizione interna competente a conoscere ladomanda».L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha giàrilevato – cfr., ad es., la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022- come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si èoccupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione inrelazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appareampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione“ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi ditutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo perottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivaNumero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026incertezza poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto arispondere di tale danno (lo Stato), né poteva dubitarsi che qualsiasieventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedireil decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventualeerrore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamentodi giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del2022).1.1.g. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad untribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea deiDiritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da unlato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto edeffettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018),nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsiad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c.16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e itermini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di unadomanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare lacorretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto delprincipio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna,15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell’orientamentodella Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le normeprocedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessivaflessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la CorteEDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata adaffermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appellodeve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potutoeffettivamente essere informate di una decisione giudiziaria cheimpone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti ointeressi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell'art. 6 della Convenzione, se solo si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.).1.1.h. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono (e nonsenza rilevarsi che esse riassumono rilievi che in gran parte questaCorte già aveva svolto con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814,10815 e 10816 del 2011 nel fissare il dies a quo del decorso dellaprescrizione e che è singolare si continui ad ignorare), può concludersiche la statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti (originariprescrizione del diritto risarcitorio (sollevata dalle amministrazioniconvenute), è stata correttamente assunta dal giudice del merito,conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidatireiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di“diritto vivente”.Numero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’unico motivo – e con esso l’intero ricorso – deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile, ex art. 360-bis n.1 cod. proc. civ..2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensivaspiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del2014, vigente ratione temporis.3. I ricorrenti vanno anche condannati al pagamento, in favoredelle controparti vittoriose, di una somma equitativamentedeterminata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., liquidatacome da dispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le censure proposte – come siè veduto, inammissibili ex art. 360-bis n.1 cod. proc. civ. –,infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo,si sono tradotte oggettivamente in uso abusivo del mezzo diimpugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento delsistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizioneincompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deveuniversalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti(art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo e della conseguente necessità distrumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie,defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favoredelle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensidell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208;Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).4. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilNumero registro generale 20957/2024Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 11411/2026Data pubblicazione 27/04/2026versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alleamministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 26.000,00, oltre le spese prenotate a debito.Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alleamministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma,cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro13.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presentesentenza al saldo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA