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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00159/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19025/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dal l’ avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale giovanni- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 279 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] –SE- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente;C [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA]; sosteneva l’esecutato che l’immobile pignorato non poteva essere espropriato a norma dell’art. 170 cod. civ., perché il credito vantato, estraneo ai bisogni della famiglia, non consentiva di aggredire il bene in fondo patrimoniale; − s ospesa l’esecuzione, il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 3688 del 5/12/2014, respingeva l’opposizione; − la predetta decisione era confermata dalla Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto con la pronuncia n. 279 del 19/6/2018; − a vverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità . − il ricorso è improcedibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall ’ esame delle censure svolte dalricorrente; − si rileva, infatti, che i l ricorso – notificato il 21/9/2018 (peraltro, oltre il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 325 cod. proc. civ., de- corrente dal 25/6/2018, data di notifica della sentenza impugnata, non sospeso nel periodo feriale) –è stato depositato il 23/7/2020; ne con- segue l’improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. ; − stante la indefensio dell’ intimat o , non occorre provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m . la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso arti- colo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19025/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dal l’ avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale giovanni- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 279 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] –SE- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente;C [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA]; sosteneva l’esecutato che l’immobile pignorato non poteva essere espropriato a norma dell’art. 170 cod. civ., perché il credito vantato, estraneo ai bisogni della famiglia, non consentiva di aggredire il bene in fondo patrimoniale; − s ospesa l’esecuzione, il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 3688 del 5/12/2014, respingeva l’opposizione; − la predetta decisione era confermata dalla Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto con la pronuncia n. 279 del 19/6/2018; − a vverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità . − il ricorso è improcedibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall ’ esame delle censure svolte dalricorrente; − si rileva, infatti, che i l ricorso – notificato il 21/9/2018 (peraltro, oltre il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 325 cod. proc. civ., de- corrente dal 25/6/2018, data di notifica della sentenza impugnata, non sospeso nel periodo feriale) –è stato depositato il 23/7/2020; ne con- segue l’improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. ; − stante la indefensio dell’ intimat o , non occorre provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m . la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso arti- colo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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