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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 07755/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia il 22 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Pistoia nelle date del 29 marzo 2019, del 5 marzo 2020, del 21 ottobre 2020 e del 21 dicembre 2020.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputatR, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputata, osservando che costei, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare, in tutte e quattro le richieste presentate, di essere intestataria di otto autoveicoli, tacendo anche il fatto che il marito fosse titolare di oltre duecento autoveicoli, situazione quest'ultima che configura una vera e propria attività lavorativa, essendo del tutto inverosimile che tali rilevanti circostanze non facessero parte del patrimonio conoscitivo della ricorrente.

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia il 22 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Pistoia nelle date del 29 marzo 2019, del 5 marzo 2020, del 21 ottobre 2020 e del 21 dicembre 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputatR, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputata, osservando che costei, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare, in tutte e quattro le richieste presentate, di essere intestataria di otto autoveicoli, tacendo anche il fatto che il marito fosse titolare di oltre duecento autoveicoli, situazione quest'ultima che configura una vera e propria attività lavorativa, essendo del tutto inverosimile che tali rilevanti circostanze non facessero parte del patrimonio conoscitivo della ricorrente. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 20
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