CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 26072/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29986/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 367/2018,depositata il 28/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un appartamento confinante con altro edificio su due livelli, evocava in giudizio i proprietari del piano superiore dell’altro edificio Irma, Lucia e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che sino al novembre del 1994 l’immobile di questi ultimi era stato delimitato da un muro su cui era collocato un lucernario munito di vetrata non apribile, senza visione sul giardino dell’attrice; che nel mese di dicembre del 1994 i Conte avevano sostituito la luce esistente con una vetrata con infissi semimoventi, sovrastata da un’area delimitata da una ringhiera, modifiche che avevano concretizzato la creazione di nuove vedute, dirette e laterali sul giardino di sua proprietà. L’attrice chiedeva, quindi , di accer tare che la vetrata e la sovrastante terrazza erano state costruite in violazione della disciplina civilistica sulle distanze prescritte per le vedute, con la conseguente condanna de i convenuti al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno. I convenuti, costituendosi, chiedevano di rigettare le domande dell’attrice, contestando la prospettazione avversaria e, in particolare, di avere realizzato gli interventi modificatori dedotti, riferendo la preesistenza degli affacci da tempo immemorabile; in via riconvenzionale, chiedevano di accertare l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta e di affaccio. Con la sentenza n. 879/2014 il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda dell’attrice, ha condannato i convenuti al parziale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la ricostruzione dell’originario pozzo luce con la sopraelevazione del muro perimetrale sino ad una altezza tale da impedire l’affaccio, respingendo le domande relative alla rimozione del solaio e della ringhiera; ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Lecce – con la sentenza 28 marzo 2018, n. 367 –ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi: 1) il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per nullità della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado per arbitraria e indebita estensione dell’oggetto dell’indagine, violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c.”; 2) il secondo motivo deduce “violazione e fal sa applicazione dell’art. 2697 c.c., delle norme e dei principi in materia di onere della prova”, sull’asserito presupposto che l’originaria attrice non avesse “affatto dimostrato che fino al 1994 il vano dell’abitazione dei signori Conte prospicente sul suo ortale fosse conformato come un pozzo luce, con un muro perimetrale di altezza tale da impedire l’esercizio dell’affaccio, della veduta e della stesa dei panni”; 3) il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c.”, con particolare riferimento alla disciplina del requisito dell’apparenza della servitù, avendo la Corte d’appello ritenuto rilevante, ai fini dell’applicazione della disposizione, la frequenza del comportamento, quando invece è sufficiente per il requisito dell’apparenza “la conformazione strutturale e la visibilità delle opere realizzate per l’esercizio medesimo”. I motivi non possono essere accolti, in quanto – sotto distinti profili – con essi si contestano l’argomentato accertamento in fatto posto in essere dal giudice d’appello, cha a questi spettava compiere e che è come tale incensurabile da parte di questa Corte di legittimità. Per quanto concerne specificamente il primo motivo, si tratta di doglianza che è stata già proposta alla Corte d’appello, che l’ha respinta in modo argomentato, osservando come il quesito sottoposto al consulente d’ufficio abbia avuto ad oggetto la verifica della “vetustà delle vetrate”, verifica complessa, che ha comportato la ricostruzione delle trasformazioni che hanno interessato il terrazzino, così avendo legittimamente ad oggetto aspetti quali “l’assetto originario del vano, l’epoca della pretesa ristrutturazione del medesimo e dell’attuale altezza del balcone con la collocazione degli stenditoi, la situazione amministrativa dellostabile”. Il secondo motivo invoca la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., lamentando però non che la Corte d’appello abbia erroneamente addossato il rischio della mancata prova dell’avvenuta modificazione dello stato dei luoghi, ma che abbia invece ritenuto raggiunta la prova di tale modificazione, convincimento che spettava al giudice di merito (che lo ha adeguatamente motivato)e che è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità. Il terzo motivo, a sua volta, invocando la violazione dell’art.1061 c.c., contesta in realtà il convincimento raggiunto dai giudici di merito in ordine alla mancata prova, ai fini dell’acquisto per usucapione della servitù, dell’esistenza di opere visibili e permanenti, convincimento basato sulla insufficienza al riguardo delle dichiarazioni testimoniali, anche perché tra loro contrastanti, essendo, peraltro, rimasta indimostrata finanche l’epoca di realizzazione dei manufatti contestati dall’appellante (odierno ricorrente). II. Il ricorso va,pertanto, rigettato. Non vi è luogo a provved ere sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bi