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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11256/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e si eccepisce la prescrizione del reato sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che il primo motivo, articolato in fatto, è destituito di ogni fondamento, avendò i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione delle circostanze di fatto riferite dall'operante (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada, benché a breve distanza dall'abitazione, essendo irrilevante che la strada non fosse di passaggio, ma consentisse solo l'accesso all'abitazione); rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e del tutto infondato, avendo i giudici di appello correttamente calcolato il periodo di sospensione del termine di prescrizione per effetto dell'adesione del difensore all'astensione di categoria (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, Rv. 285355 In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore all'agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testi da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.cl. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione; nella stessa linea Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564); tenuto conto anche dell'ulteriore sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data della sentenza di appello emessa il 7 luglio 2022, venendo a scadere il 3 gennaio 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estebsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e si eccepisce la prescrizione del reato sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che il primo motivo, articolato in fatto, è destituito di ogni fondamento, avendò i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione delle circostanze di fatto riferite dall'operante (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada, benché a breve distanza dall'abitazione, essendo irrilevante che la strada non fosse di passaggio, ma consentisse solo l'accesso all'abitazione); rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e del tutto infondato, avendo i giudici di appello correttamente calcolato il periodo di sospensione del termine di prescrizione per effetto dell'adesione del difensore all'astensione di categoria (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, Rv. 285355 In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore all'agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testi da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.cl. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione; nella stessa linea Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564); tenuto conto anche dell'ulteriore sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data della sentenza di appello emessa il 7 luglio 2022, venendo a scadere il 3 gennaio 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estebsore
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