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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13352/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violazione di domicilio, eseguita con violenza sulla cosa, e di occupazione di un alloggio di edilizia pubblica, aggravati per entrambi anche dalla recidiva reiterata infra-quinquennale, commessi in data 2 marzo 2011, con conseguente irrogazione a loro carico della pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, articolati nell'interesse di ciascun imputato, sono affetti da conclamata genericità, essendo, la contestazione della dichiarazione di loro responsabilità, affidata a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, soprattutto perché connotate dall'assenza di addentellati specifici e concreti al testo della sentenza impugnata; - che la doglianza, formulata per conto della [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla maturata prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza di appello, per effetto del bilanciamento in equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, è manifestamente infondata, posto che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili - rimanendo, pertanto, ininfluente la prescrizione dei reati medio tempore maturata (S.U., n. 32 del 22/11/2000) -, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Y rdamaglia o P Stefzt [OSCURATO:PERSONA],!\!::',F1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violazione di domicilio, eseguita con violenza sulla cosa, e di occupazione di un alloggio di edilizia pubblica, aggravati per entrambi anche dalla recidiva reiterata infra-quinquennale, commessi in data 2 marzo 2011, con conseguente irrogazione a loro carico della pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, articolati nell'interesse di ciascun imputato, sono affetti da conclamata genericità, essendo, la contestazione della dichiarazione di loro responsabilità, affidata a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, soprattutto perché connotate dall'assenza di addentellati specifici e concreti al testo della sentenza impugnata; - che la doglianza, formulata per conto della [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla maturata prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza di appello, per effetto del bilanciamento in equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, è manifestamente infondata, posto che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili - rimanendo, pertanto, ininfluente la prescrizione dei reati medio tempore maturata (S.U., n. 32 del 22/11/2000) -, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Y rdamaglia o P Stefzt [OSCURATO:PERSONA],!\!::',F1
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