Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03873/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

Il giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che devono governare il riconoscimento della recidiva, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna ma evidenziando una serie di elementi indicativi della accresciuta o persistente pericolosità sociale dell'imputato, nello specifico: l'omogeneità tra i fatti accertati dalle numerose condanne riportate lungo un periodo di ben 24 anni, nonché la persistente dedizione al crimine nonostante l'esecuzione di parte di esse e l'accesso ad istituti premiali penitenziari, a dimostrazione di una persistenza della condotta criminale e di una evidente insensibilità alle finalità di recupero della pena.

Le argomentazioni sviluppate nel ricorso ignorano il contenuto della sentenza e si risolvono in una critica generica ed apparente del provvedimento.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che devono governare il riconoscimento della recidiva, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna ma evidenziando una serie di elementi indicativi della accresciuta o persistente pericolosità sociale dell'imputato, nello specifico: l'omogeneità tra i fatti accertati dalle numerose condanne riportate lungo un periodo di ben 24 anni, nonché la persistente dedizione al crimine nonostante l'esecuzione di parte di esse e l'accesso ad istituti premiali penitenziari, a dimostrazione di una persistenza della condotta criminale e di una evidente insensibilità alle finalità di recupero della pena. Le argomentazioni sviluppate nel ricorso ignorano il contenuto della sentenza e si risolvono in una critica generica ed apparente del provvedimento. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 03873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris