CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nino;ricorrenti principalicontroCredito [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 1181/2021 depositata il 19 luglio 2021 dellaCorte di appello di Palermo.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 1Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/20261. ─ Con sentenza del 15 luglio 2014 il Tribunale di Sciacca,pronunciandosi nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e DomenicaSutera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e vertente su alcunicontratti intercorsi tra le parti, ha dichiarato inammissibili le domandedirette alla declaratoria di nullità, inefficacia e risoluzione del contrattodi conto corrente n. 424/010/000405-4 del 30 marzo 1999 e delcontratto di finanziamento concluso il 18 maggio 2001; ha dichiarato larisoluzione del contratto di custodia, amministrazione e servizi diinvestimento su strumenti finanziari n. 424/8526420 del 30 marzo1999; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del dannosofferto da [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento contrattuale,liquidandolo in euro 47.914,00, oltre interessi legali dalla pubblicazionedella sentenza; ha condannato, altresì, la banca a pagare in favore diAntonio [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 14.006,38, oltreinteressi legali con la medesima decorrenza; ha condannato CreditoEmiliano a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il danno non patrimoniale nellasomma di euro 106.676,00, oltre interessi legali dalla decisione; harigettato infine la domanda di accertamento di nullità del contratto dimutuo fondiario e della garanzia ipotecaria e respinto ogni altradomanda risarcitoria.2. ─ La sentenza è stata impugnata sia dagli attori che dallaconvenuta.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 luglio 2021,ha respinto entrambi i gravami.3. — Ricorrono per cassazione, con dieci motivi, [OSCURATO:PERSONA] eSutera. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone unaimpugnazione incidentale su ulteriori dieci motivi. Sono state depositatememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi del ricorso principale sono rubricati come segue.Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 23 t.u.f. eSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 2Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’art. 117, comma 3, t.u.b., nonché degli artt. 1418 e 1423 c.c..Secondo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguenteviolazione e falsa applicazione dell’art. 23 t.u.f. e dell’art. 117, comma3, t.u.b., degli artt. 30 e 47 reg. Consob n. 11522/1998, nonché degliartt. 1418 e 1325 c.c..Terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1458 e 1176 c.c..Quarto motivo: motivazione apparente e conseguente violazionedegli artt. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..Quinto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 esegg. t.u.f., 26, 28 e 47 reg. Consob n. 11522/98, nonché dell’art. 2697c.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c..Sesto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 1418,1325 e 1372 c.c..Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1223, 1227 e 1228 c.c..Ottavo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 38 ss.t.u.b., nonché degli artt. 1325, 1343, 1344 e 1418 c.c.; omesso esamedi fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.Nono motivo: non reca una sua rubrica ma richiama le ragioni deiprimi sette motivi di ricorso.Decimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,1223 e 1226 c.c..I motivi del ricorso incidentale presentano la titolazione di cuiappresso.Primo motivo: sull’intestazione dei sotto-conti.Secondo motivo: carenza di legittimazione attiva della signoraSutera.Terzo motivo: pretesa violazione degli obblighi informativi.Quarto motivo: inadeguatezza dei covered warrant .Quinto motivo: sulla risoluzione per inadempimento.Sez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 3Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sesto motivo: sul danno non patrimoniale.Settimo motivo: sull’interrogatorio formale.Ottavo motivo: sulle spese di lite.Nono motivo: tardività delle domande.Decimo motivo: inammissibilità della domanda risarcitoria perfatto illecito dei dipendenti.2. — Nella trattazione delle censure si seguirà un ordine logicoche consentirà di esaminare congiuntamente le doglianze dei ricorrentiprincipali e della ricorrente incidentale che investono i medesimi temidecisori.3. — Va accordata precedenza al secondo motivo del ricorsoincidentale, con cui si censura l’affermazione, contenuta nella sentenzadi appello, per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva «una delega sul conto‘provvista’, con facoltà di libere operazioni», oltre che «un sottocontointestato interamente a lei»: da tali circostanze il Giudice distrettualeha tratto la conseguenza «che la stessa aveva ed ha la pienalegittimazione ad agire».La ricorrente incidentale domanda la cassazione della sentenzaimpugnata sul punto «per violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 81c.p.c.», assumendo, in sintesi, che la detta [OSCURATO:PERSONA] non aveva potutorisentire alcun danno dalle condotte della banca, posto che il contocorrente da cui erano state prelevate le somme poi investite eraintestato esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA].Come è evidente, la questione che viene in discorso non attienealla legittimazione, ma alla titolarità del rapporto. Infatti, lalegittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione direttaall'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione dimerito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla streguadella fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi,dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce almerito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità dellaSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 4Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026domanda e, perciò, la sua fondatezza (per tutte: Cass. 27 giugno 2011,n. 14177; Cass. 10 maggio 2010, n. 11284). La Corte di merito haindividuato la titolarità del rapporto creditorio sulla base di unaccertamento di fatto quanto al danno risentito da [OSCURATO:PERSONA]: taleaccertamento non è sindacabile in questa sede, tanto meno lamentandola violazione delle norme sopra indicate.Il motivo è dunque inammissibile.4. — Il primo motivo del ricorso principale riguarda la validità delcontratto quadro n. 420 e del contratto quadro relativo alle operazionion line Credem.it. La Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento aidue contratti quadro, che la sottoscrizione apocrifa di uno dei coniugi(nel caso in esame, di [OSCURATO:PERSONA]) non assumeva rilievo giuridicoposto che il rapporto era stato oggetto di regolare esecuzione — avendoi coniugi incassato negli anni le cedole senza eccepire il difetto diautenticità —, e le singole operazioni di investimento erano daconsiderare contratti autonomi, distinti dal contratto quadro.Il motivo è fondato.Occorre premettere che in tema di intermediazione finanziaria, ilcontratto quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo perdifetto di forma, ai sensi dell'art. 23 t.u.f, senza necessità di indagarese la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stataessenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contrattoplurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come contratto bilateralecon parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguentetravolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti(Cass. 8 aprile 2024, n. 9331).Ora, nel valutare la nullità determinata dalla dedotta falsità dellasottoscrizione dell’investitrice, la Corte di merito ha menzionato asproposito il principio (espresso da Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n.898) per cui il requisito della forma scritta del contratto quadro relativoai servizi di investimento è rispettato ove sia redatto il contratto perSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 5Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficientela sola sottoscrizione dell'investitore e non necessitando lasottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si puòdesumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.Nella fattispecie in esame viene in questione la mancata sottoscrizionedel contratto da parte dell’investitore, non dell’intermediario: inmancanza di tale sottoscrizione si delinea una nullità del negozio perdifetto di forma, stante la previsione dell’art. 23, comma 1, t.u.f., laquale genera, come conseguenza, la nullità di singoli ordini dinegoziazione programmati dal contratto quadro; la prolungataacquiescenza dell’investitore rispetto agli effetti determinati dagliacquisti dei titoli, eseguiti in presenza della nullità del detto contratto,non determina, d’altro canto, alcun effetto sanante del difetto di forma,dal momento che il contratto nullo non può essere convalidato (art.1423 c.c.).Resta ovviamente assorbita, e suscettibile di essere postaall’attenzione del Giudice del rinvio, ogni questione relativa all’incidenzadi tale errore sulla decisione finale, avendo riguardo alle statuizioniconseguenti alla nullità di cui qui si dibatte.5. — Col secondo motivo del ricorso principale i ricorrentiprincipali si dolgono della mancata pronuncia, da parte della Corte diappello, sulle domande di nullità relative a plurimi contratti chesarebbero state tempestivamente proposte in primo grado (nellamemoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) e riproposte in appello.Col nono motivo del ricorso incidentale la banca lamenta che laCorte di appello non abbia statuito sulla censura relativa alla contestatainammissibilità delle domande riguardanti il contratto di conto correnten. 405, il contratto di finanziamento del 18 maggio 2001 e lafideiussione del 22 maggio 2001 (domande proposte dopol’introduzione del giudizio, con la prima memoria ex art. 183, sestocomma, c.p.c.).Sez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 6Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026Entrambi i motivi sono inammissibili.La censura degli investitori è carente di specificità. Se il Tribunalenon ebbe a pronunciare sul punto, andava proposto gravame e, a frontedella mancata statuizione della Corte di appello, il vizio di omessapronuncia doveva essere modulato avanti a questa Corte in mododiverso, riproducendo le domande nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto (Cass. 14 ottobre2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). Per completezza, siosserva che con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nonpoteva farsi luogo alla proposizione di domande nuove (art. 183,comma 5, c.p.c.): è solo alla prima udienza di trattazione che l’attorepuò proporre domande nuove; queste devono essere oltretuttoconseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delconvenuto (e al riguardo gli odierni istanti nulla hanno dedotto nellapresente sede). L’ammissibilità delle domande non può poi discenderedal semplice fatto che esse siano dirette alla declaratoria di nullitàcontrattuali: sono sganciate dalle preclusioni le sole domande che sicorrelano a nullità rilevabili d’ufficio e, come osservato da questa Corte,il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto afondamento della domanda (Cass. 16 marzo 2016, n. 5249). Ora, iricorrenti, che si muovono all’interno di una cornice processualesfuggente, in cui la domanda introduttiva è da loro definita in modogenerico, senza i precisi riferimenti identificativi dei contratti dedotti inlite con la citazione (pag. 6 del ricorso), non forniscono esaurientiprecisazioni sul punto.Quanto al nono motivo del ricorso incidentale si osserva quantosegue. La banca istante, che manca di indicare, nella rubrica di tutte lediverse censure della sua impugnazione, il vizio, tra quelli indicatinell’art. 360 c.p.c., fatto valere in questa sede, individua, nel corpo delnono motivo, quello di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., relativo all’omessoesame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Una siffattaSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 7Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026declinazione della censura è però inammissibile: l’omesso esame di fattirilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo nonè riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, aquello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedentinumeri 1 e 2, ove si tratti — in quest'ultimo caso — di fatti concernentil’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza(Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).Oltretutto, la ricorrente incidentale nemmeno chiarisce quale siala decisività della censura rispetto all’esito della controversia: nonspiega, cioè, se l’accoglimento di essa avrebbe determinato un diversorisultato processuale, cui avesse reale interesse. La doglianza, dunque,manca pure di specificità.6. — Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale declinano,su fronti diversi (quello dell’error in iudicando e quello del viziomotivazionale) censure che investono il passaggio della sentenza dellaCorte di appello in cui si assume che il contratto quadro rappresenta,oltre che un contratto normativo, un contratto «continuativo», onde —secondo lo stesso Giudice distrettuale — correttamente il Tribunaleaveva «annullato solo gli ordini che non avevano avuto regolareesecuzione ai sensi dell’art. 1458 c.c., che fa appunto salvi dagli effettidella risoluzione ex tunc i contratti ad esecuzione continuata operiodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alleprestazioni già eseguite». La decisione, per la parte che interessa,riguarda il contratto di deposito titoli n. 424/8526420 del 30 marzo2009.I due motivi sono infondati.In sintesi, la Corte di appello ha ritenuto che la risoluzione avessead oggetto non tanto il contratto quadro, quanto i singoli ordini diinvestimento: il che è nella sostanza coerente con la giurisprudenza diquesta S.C., secondo cui l'inadempimento degli obblighi informativigravanti sull'intermediario può giustificare la risoluzione dei singoliSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 8Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazionedell'equilibrio contrattuale (così Cass. 16 agosto 2023, n. 24648).L’assunto per cui il contratto quadro risulterebbe essere solo uncontratto normativo, e non anche un contratto di durata, trascura lareale sostanza della fattispecie negoziale tipica che qui interessa:difatti, «nella realtà normativa, come pure operativa», la stipula delcontratto relativo ai servizi di investimento «importa, tra gli altri, ancheil compito dell'intermediario di segnalare e proporre all'investitorel'opportunità di effettuare degli investimenti: secondo i terminiorganizzativi e contenutistici che […] si trovano prescritti da legge eregolamento» (Cass. 23 maggio 2017, n. 12937, in motivazione). Tantodetto, nella retta prospettiva qualificatoria che individua nel contrattoquadro un contratto di durata, il diritto degli stessi ricorrenti di otteneredalla banca la restituzione dell’intero capitale investito potrebberivelarsi fondata solo a fronte di un accertamento, da parte della Cortedi appello (non certo del Tribunale, la cui decisione non è impugnabilein questa sede), di un inadempimento dell’intermediario insorto dasubito, così da incidere su tutti gli ordini di investimento impartiti: mala sentenza impugnata non ha riscontrato una tale evenienza. Nonpotrebbero, del resto, rilevare, ai fini risolutori, inadempimenti coevialla stipula (come pare reputino gli istanti, citando, a pag. 32, unpassaggio della sentenza di primo grado): infatti, le violazioni dei doveridi informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni chela legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizidi investimento finanziario genera responsabilità precontrattuale ovedette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con lastipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare isuccessivi rapporti tra le parti (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn.26724 e 26725).La decisione non è infine affetta, sul punto, da alcun viziomotivazionale, dovendosi ricordare, al riguardo, che riformulazioneSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 9Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012,convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione,sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).Il quinto motivo del ricorso incidentale investe pure il tema dellarisoluzione per inadempimento del contratto quadro, ma esso èradicalmente inammissibile in quanto non reca alcuna indicazione delvizio ex art. 360 c.p.c. di cui sarebbe latrice la sentenza impugnata.7. ― Col quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgonodella decisione con cui la Corte territoriale ha disatteso il terzo motivodi appello; il Tribunale non aveva infatti riconosciuto l’integralerisarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi dellabanca reputando non fornita la prova del danno emergente, «perindeterminatezza della composizione del patrimonio iniziale», del lucrocessante, «non avendo ravvisato indicazioni utili a comprendere chetipo di investimenti gli attori avrebbero eseguito in alternativa a quelliposti in essere nell’ambito dell’attività oggetto di causa» e del nessocausale tra fatto e danno. La Corte di appello, a frontedell’accertamento del Tribunale, che aveva ritenuto «non provato ildanno asseritamente subito dagli attori, giacché costoro non avevanoelencato le operazioni che avrebbero causato loro un danno,correttamente ritenendo che talune operazioni avevano, anzi, attribuitoagli stessi un vantaggio economico», ha concluso nel senso che in«difetto di specifiche indicazioni», la domanda era stata correttamenterespinta.Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l’affermazioneSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 10Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026della Corte di appello appare esatta alla luce del principio per cui nelleazioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle qualioccorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiutoalle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il ripartodell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'oneredi allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da partedell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso dicausalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni(Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; cfr. pure: Cass. 19 gennaio 2016, n.810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620): la mancata indicazione delleoperazioni che hanno determinato il danno dunque rileva, incidendosull’allegazione dell’inadempimento, che deve essere circostanziato(Cass. 24 aprile 2018, n. 10111), nonché sulla prova del danno e delnesso di causa. Nel motivo i ricorrenti assumono di aver dedotto, conl’atto di appello, come «tutte le operazioni poste in essere in esecuzionedel contratto quadro oggetto di causa fossero inadeguate al profilo dirischio degli investitori» e di aver rilevato che «pertanto, l'intermediarioaveva un precipuo obbligo di astensione». La considerazione è priva diconcludenza in quanto gli istanti non assumono che un tale profilo diinadempimento fosse stato prospettato in primo grado. Per vero, lamodificazione della domanda, qualora avvenga dopo la scadenza deltermine ex art. 183, comma 6, c.p.c., non può avere ingresso nelprocesso e, qualora sia formulata per la prima volta in appello,costituisce un novum inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1,c.p.c. (Cass. 21 novembre 2017, n. 27566). I [OSCURATO:PERSONA] deducono pureche la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda,così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., ma nemmenoquesta doglianza coglie nel segno. Essa è carente della necessariaspecificità, giacché quel che rileva è il contenuto della domanda di primogrado, contenuto che non risulta trascritto per la parte che quiinteressa. Va rammentato che l'omessa pronuncia, qualora abbia adSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 11Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio dellasentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione,in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligodel giudice di pronunciarsi nel merito di quella domanda (ad es.: Cass.16 luglio 2021, n. 20363; Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass. 2dicembre 2010, n. 24445).Il quinto motivo del ricorso principale è dunquecomplessivamente infondato.Anche col terzo e col quarto motivo del ricorso incidentale siprospettano questioni relative all’inadempimento della banca(inadempimento in questo caso riconosciuto dai Giudici di merito) nellaprestazione dei servizi di investimento.Il terzo denuncia un vizio di motivazione manifestamenteinsussistente, in quanto il Giudice distrettuale ha rilevato che «[l]abanca, benché onerata, non ha poi fornito la prova di averecorrettamente ottemperato ai propri obblighi contrattuali, consistentinon solo negli obblighi informativi, mai forniti, ma anche nell’avereeseguito ordini firmati pure da soggetto diverso rispetto al titolare delconto, venendo così meno ai più elementari obblighi di buona fede ecorrettezza».Col quarto la ricorrente per incidente ipotizza una violazionedell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998, ma finisce per sollecitare unarevisione del giudizio di fatto, in questa sede non consentita. Il vizio diviolazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge implicando necessariamente un problema interpretativodella stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 1958. ― Col sesto motivo del ricorso principale i ricorrenti assumonoSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 12Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domandadi nullità o di risoluzione per inadempimento del contratto quadrorelativo al servizio Credem.it e trading on line recante la forma apocrifadi [OSCURATO:PERSONA] e su tutte le operazioni di banca telefonica e dibanca telematica riferite al sottoconto 424/8526420/002 intestato allamedesima.Il motivo è privo di fondamento.Con riguardo al contratto quadro sopra citato consta precisastatuizione, di cui ci si è occupati trattando del primo motivo di appello.Quanto al sottoconto, secondo la Corte territoriale, il «ripristino» dellasituazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] poteva aver luogo «solo perquelle operazioni relativamente alle quali la condotta di AntoninoVassallo poteva sicuramente ritenersi un’inammissibile usurpazionedella sfera giuridica della moglie, in quanto senz’altro effettuatamediante la trasmissione di ordini firmati dallo stesso con l’utilizzo delproprio nome o indirizzati via TOL dallo stesso mediante delega risultatafalsa»; al contrario, per altre operazioni formalmente ascrivibili a Suterae per le quali detta usurpazione non poteva dirsi raggiunta neppure alivello di indizi, si doveva respingere la doglianza. [OSCURATO:PERSONA] del gravameha pure evidenziato «che gli istituti di credito rispondono, certamente,dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delleincombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connessoper occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, ma laresponsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai propripromotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere unacondotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire,se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore». Anche sul punto èdunque da escludere il vizio di omessa pronuncia.Col settimo motivo del ricorso principale i ricorrenti principalilamentano che la Corte di merito non abbia esplicitato il ragionamentoSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 13Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026per cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso il nesso di occasionalitànecessaria in forza del quale la banca deve rispondere dell’operato delsuo incaricato.Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti non hannocensurato la vera e propria ratio decidendi adottata nella sentenza ebasata sul rilievo per cui alcune operazioni erano riferibili a [OSCURATO:PERSONA] enon vi era prova di una «usurpazione», da parte del marito, dei dirittidella moglie. Rispetto a tale percorso argomentativo il passaggiomotivazionale successivo costituisce un obiter dictum, come tale nonimpugnabile (per tutte: Cass. 11 marzo 2022, n. 7995): è chiaro,oltretutto, che la Corte ha inteso al riguardo chiarire, in modo del tuttocomprensibile, che l’intermediario non risponde del danno occorsoquando questo è ascrivibile, in via assorbente, alla negligenza deldanneggiato che consenta ad altro soggetto di effettuare operazioni cuiquest’ultimo non sarebbe titolato.Ha riguardo ai sotto-conti anche il primo motivo del ricorsoincidentale, il quale è inammissibile per la mancata rappresentazionedel vizio che colpirebbe la pronuncia.9. — L’ottavo motivo del ricorso principale è incentratosull’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui il mutuofondiario non è un mutuo di scopo.Il motivo è nell’insieme infondato. Ferma la correttezza in dirittodi tale enunciato (Cass. 26 marzo 2012, n. 4792), non consta alcunerrore di sussunzione della Corte di merito: in particolare, non emergeche la Corte di appello abbia valorizzato circostanze di fatto da cuiavrebbe dovuto trarre la conseguenza che l’operazione posta in essere,per quanto formalmente riferibile a un mutuo fondiario, era in concretoriconducibile a un mutuo di scopo. La censura del vizio di omesso esamedi fatto decisivo è poi inammissibile: infatti, i ricorrenti non individuano,con la dovuta precisione, il «fatto storico» che la Corte di appelloavrebbe mancato di considerare, oltre che il «dato», testuale oSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 14Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.).10. — Il nono motivo del ricorso principale è inammissibile, noncontenendo specifiche censure ex art. 360 c.p.c. e non risultando, delresto, nemmeno precisamente intellegibile.11. — Il decimo motivo del ricorso principale verte sullaquantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], chela Corte distrettuale ha affermato essere stato operato in conformitàdelle risultanze peritali, e sul dictum per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva «certamenteconcorso, con la propria condotta, nella determinazione del danno allaSutera».La prima censura, con cui si lamenta l’impropria reiezione delladomanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento del dannomorale patito da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Per certo noncostituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione delrisarcimento del «danno biologico», quale pregiudizio che esplicaincidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali delsoggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudiziorappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub speciedi dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione),con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deveformare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. 19febbraio 2019, n. 4878). La Corte territoriale ha sul punto citato unprecedente di questa Corte (Cass. 4 novembre 2020, n. 24473) ove silegge che non costituisce duplicazione risarcitoria «la differente edautonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenzainteriore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo dirittoalla salute». I ricorrenti aggrediscono la decisione invocando propriodetto enunciato, ma mancano di spiegare quale positivo accertamentodella sofferenza interiore di [OSCURATO:PERSONA] — che si è vistaSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 15Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026riconoscere il danno non patrimoniale per la somma di euro 106.676,00(cfr. ricorso, pag. 11) — abbia avuto luogo nel corso del giudizio dimerito.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito hasostanzialmente ritenuto che il danno patito dal detto ricorrente fosseimputabile alla sua condotta: e tale accertamento di fatto sfugge alsindacato di legittimità.Il mezzo è dunque inammissibile.Col sesto motivo del ricorso incidentale la banca ha censurato lasentenza di appello con riguardo alla liquidazione del danno nonpatrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA]: viene quindi evidentemente in discorsola quantificazione del danno biologico.Il motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 1225 e 2697c.c., è in parte versato in fatto; né giova alla ricorrente incidentalel’evocazione della disciplina sull’onere probatorio (Cass. 31 agosto2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno2013, n. 15107). Non è ammissibile, poi, la deduzione secondo cui ildanno accertato «non era in alcun modo prevedibile»: ove con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarneuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo diallegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, maanche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, diindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione(Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass.13 giugno 2018, n. 15430).12. — Restano da esaminare tre motivi del ricorso incidentale.Il settimo, con cui si censura la sentenza impugnata per averescluso che l’interrogatorio formale potesse essere reso da unSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 16Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026procuratore speciale, è inammissibile.Chi impugna non spiega quale decisività assuma la questionesulla sorte della controversia: non si deduce, infatti, che, stante lamancata comparizione del legale rappresentante della banca, i Giudicidi merito abbiano ritenuto ammessi i fatti dedotti con tale mezzo diprova (fatti che, del resto, questa Corte sconosce, dal momento che ilmotivo è pure carente di specificità, non recando menzione del capitoloo dei capitoli oggetto dell’interrogatorio). La decisione della Corteterritoriale è peraltro intrinsecamente corretta, dal momento chel’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratorespeciale, atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad essopersonalmente ed oralmente in base all'art. 231 c.p.c. (per tutte: Cass.17 luglio 2024, n. 19718).L’ottavo motivo, sulle spese, non è neanche una vera e propriacensura: la ricorrente incidentale si limita a chiedere la condanna dicontroparte al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio inragione dell’auspicata cassazione della sentenza.Col decimo mezzo si deduce essere inammissibile la deduzionecon cui gli odierni ricorrenti avevano lamentato, proponendo con ciòuna domanda nuova in appello, la responsabilità della banca per fattoillecito dei propri dipendenti.Il motivo, con cui ci duole di una omessa pronuncia e di unaviolazione dell’art. 345 c.p.c. è palesemente inammissibile, perché privodi specificità: la banca, infatti, non fornisce alcun esauriente ragguagliosul contenuto della citazione introduttiva del giudizio, su quanto erastato domandato con l’atto di appello avversario e, infine, sul tenoredella propria comparsa di risposta, in cui sarebbe stata sollevata laquestione. Nulla poi si dice quanto alla decisività della censura, avendoparticolare riguardo alle ricadute che avrebbe avuto il supporto erroresulla definizione del giudizio.13. — In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorsoSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 17Numero registro generale 27948/2021Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 12129/2026Data pubblicazione 30/04/2026principale, disattesi gli altri. Il ricorso incidentale è respinto.La causa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di Palermo che deciderà in diversa composizione. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarainammissibili il secondo, il settimo, il nono e il decimo motivo e respingegli altri motivi del detto ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 27948/2021camera di consiglio 26.3.2026 18