Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 12257/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25876-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a d agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; B.I.S. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7378del 2024, pubblicata il 3 settembre 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 18 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.600,00, di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25876-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a d agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; B.I.S. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7378del 2024, pubblicata il 3 settembre 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 18 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.600,00, di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Rom
Sentenza Cassazione n. 12257/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris