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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 09048/2026

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ato notificato alla madre del ricorrente costituiva circostanza non nota a quest’ultimo, considerato che all’epoca della notificazione egli non conviveva con la madre, come dimostrato dal certificato di residenza storico rilasciato dal comune di Crispiano a tenore del quale fino al giugno 2006 il Saviano risiedeva in abitazione diversa da quella dei genitori nel comune di Frattamaggiore e successivamente si era trasferito nel comune di [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva che il fatto che alla data della notificazione dell’estratto contumaciale il ricorrente e la di lui madre non convivessero rendeva viziata la notifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Questa sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprio orientamento sul tema sollevato con il ricorso (Sez. 2, n. 25411 del 30/05/2024, Agostino, non mass.) affermando che, qualora la notificazione di un atto sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente neppure l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica (Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, Bibbiani, Rv. 282711; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222), tanto più se vi sia, come nel caso di specie, uno stretto vincolo familiare tra l’imputato e la persona che ricevette l’atto.

Resta, pertanto, esclusa la violazione di legge denunciata.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato notificato alla madre del ricorrente costituiva circostanza non nota a quest’ultimo, considerato che all’epoca della notificazione egli non conviveva con la madre, come dimostrato dal certificato di residenza storico rilasciato dal comune di Crispiano a tenore del quale fino al giugno 2006 il Saviano risiedeva in abitazione diversa da quella dei genitori nel comune di Frattamaggiore e successivamente si era trasferito nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva che il fatto che alla data della notificazione dell’estratto contumaciale il ricorrente e la di lui madre non convivessero rendeva viziata la notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questa sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprio orientamento sul tema sollevato con il ricorso (Sez. 2, n. 25411 del 30/05/2024, Agostino, non mass.) affermando che, qualora la notificazione di un atto sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente neppure l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica (Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, Bibbiani, Rv. 282711; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222), tanto più se vi sia, come nel caso di specie, uno stretto vincolo familiare tra l’imputato e la persona che ricevette l’atto. Resta, pertanto, esclusa la violazione di legge denunciata. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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